Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 67 del 07/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 07/01/2021), n.67

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 22615-2018 proposto da:

ING BANK N.V. MILAN BRANCH, in persona del procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CONSOLATO 6, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO SERRA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONELLA PIRRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 418/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 17/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

PIETRO LAMORGESE.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 24 gennaio 2018, in riforma della sentenza impugnata e parziale accoglimento delle domande di V.P., già rigettate dal tribunale, ha accertato l’inadempimento della ING Direct N.V. per avere, in relazione a un bonifico, ordinato dalla società Cinquecento Investments s.a. in data (OMISSIS), accreditato la somma di Euro 253385,70 sul conto corrente dell’attore dopo oltre un mese (il (OMISSIS)) ed ha condannato la ING al risarcimento del danno non patrimoniale, determinato in Euro 5000,00, per il paterna d’animo subito dal correntista a causa del ritardo nell’accredito di una somma così rilevante di denaro, avendo peraltro escluso l’esistenza del danno biologico per la non dimostrata patologia nevrotica.

Avverso questa sentenza la ING propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, cui resiste V.P..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Il ricorso non si presta ad essere deciso con la procedura camerale di cui all’art. 380 bis c.p.c., e deve essere avviato alla trattazione in udienza pubblica della Prima sezione.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo per la trasmissione del ricorso all’udienza pubblica della Prima Sezione.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 gennaio 2021

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