Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 67 del 07/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 07/01/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 07/01/2020), n.67

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10678/2018 R.G. proposto da:

B.M.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Teresa Santulli, con

domicilio eletto in Roma, piazza dei Consoli, n. 62, presso lo

studio dell’Avv. Enrica Inghilleri;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e

difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in

Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Caltanissetta n. 250/17

depositata il 26 ottobre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre

2019.dal Consigliere Dott. Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che B.M.O., cittadino del Bangladesh, ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso la sentenza del 26 ottobre 2017, con cui la Corte d’appello di Caltanissetta ha rigettato il gravame da lui interposto avverso l’ordinanza emessa il 15 aprile 2016 dal Tribunale di Caltanissetta, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposta dal ricorrente;

che il Ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con il primo motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 14, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto non credibile la vicenda personale narrata a sostegno della domanda, senza valutarne la veridicità alla stregua dei parametri indicati dalla legge e senza tener conto delle giustificazioni da lui fornite in ordine all’indisponibilità della relativa documentazione, nè della collaborazione da lui offerta per la contestualizzazione dei fatti narrati;

che, nell’analizzare la situazione interna del Paese di provenienza, la Corte territoriale non ha tenuto conto della situazione di forte instabilità ed altissima violenza diffusa nel Bangladesh, omettendo inoltre di esercitare i propri poteri istruttori officiosi, nonchè d’indicare le fonti d’informazione utilizzate, al fine di verificare, in particolare, l’esistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno;

che, infine, la sentenza impugnata non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al rigetto della domanda di applicazione delle misure di protezione minori, avendo omesso di verificare l’attuale situazione del Paese di origine di esso ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria;

che con il secondo motivo il ricorrente deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che la sentenza impugnata ha omesso di procedere alla verifica del quadro persecutorio o di grave pericolo emergente dalla vicenda da lui narrata, non avendo tenuto conto a) dei gravi pericoli da lui affrontati, b) dell’incapacità dello Stato di arginare le violenze perpetrate nel suo territorio, c) della sua condizione di destinatario delle violenze, derivante dal suo status sociale, d) della precarietà della situazione della sicurezza interna nel suo Paese di origine;

che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto questioni strettamente connesse, sono solo parzialmente fondati;

che, a fondamento della decisione, la Corte territoriale ha infatti rilevato da un lato la scarsa credibilità della vicenda allegata a sostegno della domanda e dall’altro l’insussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’applicazione delle misure invocate, osservando in particolare a) relativamente al riconoscimento dello status di rifugiato, che la minaccia dedotta, oltre a provenire da soggetti privati, non era riconducibile ai motivi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, b) in ordine alla protezione sussidiaria, che il ricorrente non era esposto, in caso di rimpatrio, ai rischi di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nè ad una minaccia grave derivante da una violenza indiscriminata, non essendo il Bangladesh interessato da un conflitto armato, c) che le medesime ragioni escludevano il riconoscimento della protezione umanitaria;

che il giudizio in ordine alla credibilità della narrazione, implicando una verifica della plausibilità e della coerenza delle dichiarazioni rese dal richiedente, da condursi alla stregua dei criteri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (cfr. Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340; Cass., Sez. VI, 30/10/2018, n. 27503);

che nel contestare il predetto apprezzamento il ricorrente si limita a far valere l’inosservanza dei criteri indicati dalla legge, insistendo sulla credibilità intrinseca delle proprie dichiarazioni e sulla compatibilità delle stesse con la propria condizione e con la situazione in atto nel Paese di origine, ma omettendo d’indicare puntualmente gli elementi addotti nel giudizio di merito per precisare e circostanziare la vicenda narrata, con la conseguenza che le censure proposte risultano prive di specificità;

che, in assenza di valide censure relative alla credibilità soggettiva dei fatti narrati, deve escludersi l’inadempimento da parte del Giudice di merito del dovere di procedere ad un approfondimento istruttorio officioso in ordine alle condizioni generali del Paese di origine del richiedente, la cui osservanza, presupponendo che l’istante abbia a sua volta assolto il dovere di cooperazione istruttoria posto a suo carico dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non può pretendersi nel caso in cui le informazioni fornite a sostegno della domanda risultino deficitarie o mancanti (cfr. Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925; 16/12/2015, n. 25319);

che, peraltro, in riferimento alla fattispecie prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. c), l’esclusione della credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda non sottrae il giudice al potere-dovere d’indagare d’ufficio in ordine alla situazione generale esistente nel paese d’origine del ricorrente, a meno che il giudizio d’inattendibilità della narrazione non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata dalla situazione di violenza indiscriminata che costituisce il fondamento di tale forma di protezione (cfr. Cass., Sez. I, 23/10/ 2019, n. 27070; 30/09/2019, n. 24409; 24/05/2019, n. 14283);

che non può quindi condividersi la sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, ha immotivatamente escluso che la situazione interna del Bangladesh fosse caratterizzata da un conflitto in atto, omettendo di svolgere specifici accertamenti al riguardo, e limitandosi ad evidenziare l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, la cui attinenza a minacce risalenti nel tempo ed originate da fattori contingenti poteva assumere rilievo esclusivamente ai fini dell’esclusione dei rischi di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 14, lett. a) e b);

che il ricorso va pertanto accolto, limitatamente alle censure riguardanti l’accertamento della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), restando assorbite quelle concernenti il rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria;

che la sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con il rinvio della causa alla Corte d’appello di Caltanissetta, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata, in relazione alle censure accolte; rinvia alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 7 gennaio 2020

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