Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6699 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15029/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

T.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 29

(Studio Legale avv. Domenico Arlini), presso l’avv. Lorenzo

Giuliani, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Abruzzo (L’Aquila), Sez. 4, n. 7/4/13 del 15 novembre 2012,

depositata il 20 febbraio 2013, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 21 febbraio

2017 dal Consigliere Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che la contribuente ha notificato controricorso per

ribadire le proprie tesi difensive;

Lette le conclusioni scritte depositate il 20 gennaio 2017 dal

Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione da parte della contribuente del provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, dei carichi di ruolo riferibili a tasse automobilistiche per l’anno 1996, impugnazione accolta nei gradi di merito sul presupposto del carattere erariale della tassa oltre che sull’intervenuta decadenza;

2. Considerato che con il primo e il secondo motivo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, L. n. 289 del 2002 , artt. 12 e 13 e D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, contestando la ritenuta applicazione della c.d. “rottamazione dei ruoli”, prevista appunto dalla L. n. 289 del 2002, citato art. 12, alle tasse automobilistiche di cui nella fattispecie si tratta;

3. Considerato che il motivo è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) questa Corte ha costantemente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 12, è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione: sicchè la norma non può dirsi applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche;

b) a decorrere dal 1 gennaio 1993 l’art. 23, comma 1, D.Lgs. n. 504 del 1992, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive mod., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato della Regione”: sicchè, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica era condizionata all’emanazione di un provvedimento in tal senso del legislatore regionale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13, provvedimento che non è stato emanato;

c) in ogni caso una definizione agevolata delle cartelle relative a tasse automobilistiche era stata disposta da un’apposita norma dettata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies;

4. Considerato, quindi, che il provvedimento di diniego di condono chiesto dalla contribuente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, deve ritenersi legittimo;

5. Considerato che con il terzo motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, contestando la ritenuta tardività delle notifica del diniego di condono, avendo la contribuente fatto ragionevole affidamento sulla validità delle definizione agevolata richiesta per aver corrisposto quanto preteso da un esplicito invito del concessionario in tal senso;

6. Considerato che con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 e del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, lamentando che il giudice di merito abbia fatto una erronea applicazione alla domanda di condono del termine di decadenza previsto per il potere di accertamento dell’Ufficio in ordine alla dichiarazione dei redditi;

7. Considerato che le censure in questione devono essere esaminate e valutate congiuntamente, in quanto le circostanze che ne sono alla base sono logicamente e intrinsecamente connesse nel quadro argomentativo sviluppato dal giudice di merito nella sentenza impugnata e ne costituiscono l’effettiva ratio decidendi: il giudice di merito sembra attribuire importanza decisiva alla circostanza che la contribuente abbia fatto affidamento sulla legittimità del proprio operato per aver essa risposto ad un invito formulato dal concessionario, senza che fosse stata esercitata l’attività del controllo dell’Ufficio (poi sfociata nell’impugnato provvedimento di diniego di condono) per un tempo superiore a sei anni dalla presentazione della domanda;

8. Considerato che la L. n. 289 del 2012, art. 12, non prevede uno specifico termine entro il quale l’amministrazione debba esercitare il proprio potere di controllo ai fini della definizione agevolata sollecitata con la domanda del contribuente, che non può essere assimilata (ai fini della disciplina applicabile) a una sorta di dichiarazione dei redditi;

9. Considerato, tuttavia, che alla luce dei principi espressi dagli artt. 24 e 97 Cost., non appare ammissibile una indefinitezza dei limiti temporali della procedura di valutazione della domanda di condono, sì da potersi ritenere legittima una indefinita pendenza di detta procedura anche dopo il decorso di un congruo lasso di tempo: tanto più che l’art. 24 Cost., secondo quanto ha avuto modo di rilevare il giudice delle leggi, non consente che il contribuente sia assoggettato all’azione esecutiva del fisco per un tempo indeterminato, o comunque eccessivo e irragionevole, soprattutto nei casi in cui, e questo sembra davvero uno di quelli, l’amministrazione è chiamata a compiere una elementare operazione di verifica meramente formale;

10. Considerato che in questo contesto, si deve ritenere che il giudice di merito abbia fatto riferimento al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, non per farne applicazione ad una fattispecie che da detta norma non è disciplinata, bensì per individuare quale sia il termine oltre il quale la mancata definizione della procedura di condono con la concreta attuazione del controllo da parte dell’amministrazione possa ritenersi protratta per un lasso di tempo irragionevole (nel caso il diniego è stato emesso oltre 6 anni dopo la presentazione della relativa domanda di condono presentata dal contribuente);

11. Considerato che sotto questo aspetto nessuna adeguata censura è formulata nel ricorso.

12. Considerato, quindi, che le censure formulate con il terzo ed il quarto motivo di ricorso si palesano nel loro articolato complesso non fondate e l’infondatezza delle stesse, in quanto in esse consiste l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, assumono valore prevalente e determinante ai fini del rigetto del ricorso;

13. Considerato che la natura della vicenda e l’assenza, prima della presentazione del ricorso, di un consolidato orientamento di questa Corte sul tema della condonabilità delle tasse automobilistiche con la procedura della c.d. “rottamazione dei ruoli” giustifica la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.

PQM

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente amministrazione, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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