Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6699 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9308/2019 r.g. proposto da:

U.S., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Massimo Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in

data 16.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da U.S., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 31.7.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dalla Nigeria, perchè, dopo il decesso del padre (che era un componente della setta degli (OMISSIS)), era stato oggetto di minacce e violenze da parte dei componenti della setta che lo volevano costringere ad aderire all’organizzazione segreta degli (OMISSIS).

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della natura privatistica della vicenda raccontata che non era inquadrabile nei paradigmi protettivi della normativa da ultimo citata; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano.

2. La sentenza, pubblicata il 16.8.2018, è stata impugnata da U.S. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 Cedu, in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria senza un approfondimento della condizione interna della Nigeria e senza aver considerato le condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile perchè, con deduzioni che peraltro attingono istituti protettivi diversi (protezione sussidiaria e protezione umanitaria), rivolge alla Corte la richiesta di rivalutazione del merito della decisione attraverso la rilettura degli atti istruttori.

La richiesta di un nuovo scrutinio della situazione interna della Nigeria e della conseguente condizione di vulnerabilità a quella situazione collegata, attraverso una nuova lettura delle fonti di informazione (già correttamente valutate dalla corte distrettuale), involge invero un giudizio di merito della vicenda personale del richiedente, giudizio che, come tale, è sottratto a questa Corte di legittimità.

3.2 Anche il secondo motivo è formulato in modo inammissibile, posto che, per un verso, le doglianze – declinate in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – non colgono le rationes decidendi del provvedimento impugnato (che si fondano sull’accertata mancanza di una condizione di vulnerabilità e sulla mancata integrazione del richiedente) e perchè, per altro verso, si sostanziano in generiche riflessioni sul necessario bilanciamento tra violazione dei diritti fondamentali del richiedente e presunta (e non dimostrata) integrazione sociale del ricorrente nel paese di accoglienza.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA