Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6699 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 06/11/2019, dep. 10/03/2020), n.6699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29206-2015 proposto da:

COMUNITA’ MONTANA BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO in persona del

Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 60, presso lo studio dell’avvocato

FABIO ALTAMURA, rappresentato e difeso dall’avvocato, GIANCARLO

SORRENTINO giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA MARINA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4343/2015 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

SALERNO, depositata il 08/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. RUSSO RITA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE GIOVANNI che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato SORRENTINO che si riporta e chiede

raccoglimento.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La Comunità Montana ha impugnato gli avvisi di accertamento per l’ICI degli anni dal 2008 al 2011, emessi dal Comune di Santa Marina, con riferimento a beni immobili siti il primo in località Pozzi, adibito a centro espositivo commerciale e l’altro, denominato impianto di itticoltura, sito alla foce del fiume Bussento. Ha dedotto il difetto di motivazione degli avvisi, la illegittimità della pretesa perchè in netto contrasto con le risultanze di una procedura DOCFA, la ruralità della attività, in ragione della quale spettano le agevolazioni di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, e in particolare ha dedotto che l’impianto ittico deve considerarsi destinato a scopi pubblici.

2.- Il ricorso è stato respinto in primo grado. Ha proposto

appello la Comunità e la CTR della Campania, con sentenza dell’8.5.2015 lo ha accolto parzialmente ritenendo: a) quanto al difetto di motivazione degli avvisi, che l’atto di appello è privo di ragioni specifiche esplicitate a sostegno di argomenti contrari alla decisione di primo grado; b) quanto al merito, che, poichè l’impianto ittico risulta abbandonato, fatto pacifico tra le parti, la pretesa tributaria è da ridurre al 50%.

Ricorre per cassazione la Comunità, affidandosi a sei motivi. Non si è costituito il Comune intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.-Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per

omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e

pronunciato, con riferimento al dedotto vizio di motivazione degli avvisi, motivo di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in correlazione con l’art. 112 c.p.c. e 277 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35. La stessa censura è proposta come violazione di legge nel motivo I bis. La Comunità sostiene che il giudice d’appello ha errato a ritenere che mancassero specifici motivi d’appello sulla questione del difetto di motivazione degli avvisi e all’uopo trascrive parte dell’atto di appello, concludendo che in base ai motivi dedotti la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi sulla eccepita illegittimità degli avvisi e anche affermare la fondatezza delle censure proposte.

Il motivo è inammissibile. Il giudice d’appello si è pronunciato in rito sui motivi dedotto dalla parte, ritenendo le censure generiche e quindi inammissibili; ciò ha precluso, ovviamente, l’esame del merito, ma non per questo può parlarsi di violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. 22784/2018) La parte non può quindi lamentare la omessa o incompleta pronuncia. La ricorrente chiede inoltre che questa Corte, rilevando l’errore del giudice d’appello nel ritenere inammissibili i motivi d’appello sul dedotto difetto di motivazione degli avvisi, accerti che effettivamente gli avvisi di accertamento in parola sono nulli per difetto di motivazione. Anche sotto questo profilo il motivo è inammissibile perchè per riproporre in questa sede le censure di omessa motivazione avverso gli avvisi di accertamento la parte avrebbe dovuto trascrivere gli stessi onde consentire il controllo (Cass. 16147/2017).

4.- Con il secondo motivo del ricorso, articolato in due parti (motivo II e II bis) si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c) e art. 7, comma 1, lett. h), in combinato con l’art. 2135 c.c. e con il D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3 bis, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 112 e 277 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35. La parte censura l’operato della CTR per non essersi pronunciata su tutti i motivi di impugnazione, per non aver valutato che in ragione della destinazione agricola dei beni nessuna imposta era dovuta, rilavando che i terreni adibiti a impianto di itticoltura sono da considerarsi ai fini ICI terreni agricoli, in quanto destinati ad allevamento pesci. Con la censura proposta sub motivo II bis (nullità per omessa pronuncia e violazione di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) si lamenta che la CTR si sarebbe pronunciata “sbrigativamente” facendo riferimento alla destinazione industriale dell’area, questione che invece è superata dalla norme invocate dalla contribuente. La ricorrente inoltre censura con il quinto motivo la violazione del D.Lgs. n. 267 del 200, artt. 27 e 28 osservando che tra le funzioni della Comunità Montane rientra a pieno titolo anche la realizzazione dell’impianto itticoltura e la sua gestione e quindi l’attività di itticoltura non può ritenersi “meramente privata”.

Questi motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la stretta connessione, e sono infondati. Premesso quanto sopra detto sul vizio di omessa pronuncia, si deve precisare ulteriormente che per giurisprudenza costante di questa Corte per configurare il vizio di omessa pronuncia “non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto, il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte comporti il rigetto di tale pretesa anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass. n. 10696/2007; Cass. n. 18491/2018; Cass. 20718/2018)

Nel merito, la censura della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 7 e 2 e le questioni ad esse collegate è priva di fondamento. Si deve qui ricordare che le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e questa Corte ha già precisato che la attività di itticoltura non può, ai fini della agevolazione in questione, essere considerata una attività agricola, posto che la norma fa riferimento ai terreni “adibiti all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 c.c.” tra cui non è prevista l’attività ittica (Cass. n. 10809/2016). Quanto al resto, la CTR con giudizio in fatto non censurabile in questa sede ha ritenuto pacifico lo stato di abbandono dell’impianto, la destinazione industriale dell’aera, data dal PRG, e la non incompatibilità tra gli scopi della Comunità complementari a quelli degli enti pubblici territoriali e il disimpegno di attività lucrativa a fini privati; ha dato anche rilievo inoltre alla circostanza che in alcuni anni la attività è stata gestita in appalto da privati.

4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia e mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato motivo di nullità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in correlazione con gli artt. 112 c.p.c. e 277 c.p.c. in combinato disposto con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 35, con riferimento al motivo subordinato, parzialmente accolto. La parte lamenta che la CTR pur riducendo l’imposta al 50% non ha esplicitamente chiarito che si tratta del 50% del calcolo effettuato da parte ricorrente sulla base dell’applicazione del valore indicato nella DOCFA. Al punto II bis la questione è ulteriormente ribadita e al punto III ter la questione è proposta come omesso esame di fatto decisivo, specificando che mentre il Comune determina la pretesa tributaria sulla base del valore di 4.200.00,00 Euro perchè

è quello determinato in una “ipotesi di vendita”, la Comunità

ritiene che si debba determinare il valore sulla base del valore indicato nella pratica di accatastamento. La parte lamenta di avere sottoposto al giudice del merito un calcolo da essa elaborato sulla base del predetto valore e che la motivazione della sentenza non rivela di avere preso in considerazione questo punto.

Il motivo è fondato, nei termini di cui appresso si dirà.

La CTR ha ridotto il quantum nella misura del 50% ma senza indicare esplicitamente la base di calcolo e senza esaminare il calcolo alternativo proposto dalla parte, che essa in questa sede dichiara di avere sviluppato a pag. 6 dell’atto di appello. Il giudice di secondo grado così si esprime “E’ pertanto accoglibile la subordinata istanza dell’appellante di vedere ridotta al 50% l’importo dell’ICI pretesa dal Comune appellato”, il lascia non poche incertezze sulla effettivo quantum della giusta pretesa tributaria. Si tratta di una omissione rilevante, perchè tra il valore proposto dal Comune ed il valore proposto dalla parte il divario è sensibile.

Il motivo è pertanto da accogliere, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR in diversa composizione per il riesame, nel merito, del punto sopra indicato, sulla base degli atti e dei documenti prodotti.

Il quarto motivo e il sesto motivo restano assorbiti; in particolare sulle spese la CTR deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo, rigetta il secondo e il quinto e in accoglimento del terzo motivo cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame sul punto alla CTR della Campania in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Assorbiti gli altri motivi.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 6 novembre 2019.

Depositato in cancelleria il 10 marzo 2020

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