Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6699 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6699

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23752-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

E21 ENERGIE SPECIALI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4756/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 20/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione, da parte di E21 Energie speciali srl, di avviso di accertamento in rettifica della categoria catastale a mezzo di variazione catastale DOCFA di aerogeneratori nel parco eolico siti nel Comune di Strangoli (denunciata in categoria speciale D/1 opifici e rettificata, a seguito di sopralluogo e relazione di stima, in E03), ha respinto l’appello dell’Ufficio. La CTR ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della società reputando non sufficientemente motivato l’atto opposto, ritenendo insufficiente l’indicazione generica degli atti e dei documenti posti a fondamento della rettifica.

La società contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo si deduce violazione di legge, L. n. 212 del 2000, art. 7, e L. n. 241 del 1990, art. 3, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo sufficiente nella fattispecie, relativa a rettifica di rendita catastale a seguito di DOCFA, previo sopralluogo e in base a stima diretta, la semplice indicazione da parte dell’Ufficio della classe attribuita all’immobile.

2. Il motivo è fondato.

3. Sulla questione della rettifica della rendita catastale a seguito di dichiarazione DOCFA del contribuente, in base alla giurisprudenza di questa Corte, trattandosi di procedura collaborativa, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (ex multis Sez. 5 n. 30166 del 20/11/2019).

4. Questa Corte ha altresì statuito, che la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita soddisfa i requisiti di motivazione dell’atto, atteso che in tal caso l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita deriva da una diversa valutazione tecnica dei medesimi elementi di fatto, operata sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. (Cass. Sez. 5, n. 3104 del 09/02/2021; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 31809 del 07/12/2018, Sez. 5 -, Ordinanza n. 30166 del 20/11/2019), pur precisando (Cass. n. 3394 del 2014) che l’atto con il quale l’Amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata, ancorché sommaria, motivazione, sicché l’Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve fornire elementi che spieghino perché la proposta avanzata dal contribuente con DOCFA deve essere disattesa.

5. E’ stato altresì statuito, in relazione agli immobili classificati nel gruppo catastale D in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio, che tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (Cass. n. 17971 del 2018).

6. Con specifico riferimento al classamento di immobili con destinazione speciale (opifici), l’attribuzione della rendita catastale realizzata in seguito alla cd. procedura DOCFA è determinata, R.D.L. n. 652 del 1939, ex art. 10, conv. in L. n. 1249 del 1939, con stima diretta per ogni singola unità e può avvenire tanto con procedimento diretto, ossia partendo dal reddito lordo ordinariamente ritraibile e detraendo le spese e le eventuali perdite, quanto con procedimento indiretto, ossia attraverso un calcolo fondato sul valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell’immobile ovvero dal costo di ricostruzione, tenendo conto, in tale ultimo caso, del deprezzamento delle unità in ragione del loro stato attuale, del livello di obsolescenza e del ciclo di vita tecnico-funzionale (Cass. n. 7854 del 2020).

7. La Corte ha, quindi, precisato che gli indicati termini di riscontro dell’obbligo di motivazione dell’atto di classamento, adottato in esito alla procedura Docfa, debbono ritenersi inadeguati (solo) a fronte di una immutazione della proposta formulata dalla parte (con la dichiarazione di accatastamento), immutazione rilevante, – ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione – qualora incentrata sugli “elementi di fatto” di detta proposta, non anche qualora (ad elementi di fatto immutati) la diversa valutazione della rendita catastale (così come nella fattispecie) consegua “da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni” (v. Cass., 22 maggio 2019, n. 13778, Cass. n. 29373 del 2019 in fattispecie analoga).

8. La Ctr non si è adeguata ai superiori principi per cui il ricorso va accolto. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con il rigetto del ricorso introduttivo della società contribuente. Compensa le spese dei gradi di merito. Nulla sulle spese del presente giudizio, in mancanza di costituzione dell’intimata.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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