Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6698 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6698

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9273/2019 r.g. proposto da:

I.O., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Massimo Gilardoni, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in

data 21.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da I.O., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato a (OMISSIS) e di essere di religione cattolica; ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè perseguitato da una setta chiamata “(OMISSIS)” che lo avrebbe voluto affiliare tra le sue fila.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio – paese riferito alla Nigeria, stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perchè il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano nè una condizione di soggetto vulnerabile e non essendo neanche presente in Nigeria una emergenza sanitaria.

2. La sentenza, pubblicata il 21.8.2018, è stata impugnata da I.O. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6,7,14, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, artt. 2 e 3 Cedu, in relazione al diniego della richiesta protezione sussidiaria senza un approfondimento della condizione interna della Nigeria e senza aver considerato le condizioni di vulnerabilità personale del ricorrente.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile perchè, con deduzioni che peraltro attingono istituti protettivi diversi (protezione sussidiaria e protezione umanitaria), rivolge alla Corte la richiesta di rivalutazione del merito della decisione attraverso la rilettura degli atti istruttori.

La richiesta di un nuovo scrutinio della situazione interna della Nigeria e della conseguente condizione di vulnerabilità a quella situazione collegata, attraverso una nuova lettura delle fonti di informazione (già correttamente valutate dalla corte distrettuale) involge un giudizio di merito della vicenda personale del richiedente, valutazione che, come tale, è sottratta al giudice di legittimità.

3.2 Anche il secondo motivo è formulato in modo inammissibile, posto che, per un verso, le doglianze – declinate in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria – non colgono le rationes decidendi del provvedimento impugnato (che si fondano sull’accertata mancanza di una condizione di vulnerabilità e sulla mancata integrazione del richiedente) e perchè, per altro verso, si sostanziano in generiche riflessioni sul necessario bilanciamento tra violazione dei diritti fondamentali del richiedenti e presunta (e non dimostrata) integrazione sociale del ricorrente nel paese di accoglienza.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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