Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6697 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 9022/2019 r.g. proposto da:

O.K., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Carla Pennetta, con cui elettivamente domicilia in Roma, Via

Circonvallazione Clodia n. 88, presso lo studio dell’Avvocato

Giovanni Arilli;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia, depositata in

data 25.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia ha rigettato l’appello proposto da O.K., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 9.10.2017 dal Tribunale di Perugia, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perchè accusato di aver avuto rapporti omosessuali e dunque di essere penalmente perseguibile nel suo paese.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e generico; b) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la non ricorreva il “grave motivo” per l’accoglimento della domanda.

2. La sentenza, pubblicata il 25.8.2018, è stata impugnata da O.K. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, del Protocollo dei rifugiati adottato a New York il 31 gennaio 1967 e della direttiva n. 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, artt. 9 e 10 direttiva 2004/83/CE, ora direttiva 2011/95/UE.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

4. Il quarto mezzo deduce omesso esame di fatti decisivi sempre in ordine al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 10 Cost..

6. Il ricorso è infondato.

6.1 I primi due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente sono inammissibili perchè entrambi non colgono la ratio decidendi del diniego della richiesta protezione internazionale e sussidiaria, e cioè la valutazione di non credibilità del racconto.

6.2 Il terzo e quarto motivo – declinati in relazione al rigetto della domanda di protezione umanitaria – sono invero inammissibili perchè solo genericamente formulati, senza indicare quali fossero le concrete ragioni di vulnerabilità del richiedente.

6.4 Il quinto motivo è infondato.

Sul punto, giova ricordare che il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/CE del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6. Ne consegue che non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all’esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione (Sez. 6-1, Ordinanza n. 10686 del 26/06/2012 Sez. 6-1, Ordinanza n. 16362 del 04/08/2016).

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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