Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6697 del //

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6697

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14028-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI, 2,

presso lo studio dell’avvocato MARIO ROSATI, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 03/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di R.B., di avviso di accertamento per estimi catastali per la rideterminazione della classe e rendita catastale di quattro immobili siti in (OMISSIS), due in (OMISSIS), gli altri, in (OMISSIS), ha accolto l’appello del contribuente.

La CTR ha ritenuto che “sul punto, nel giudizio di primo grado, l’ufficio avrebbe fatto riferimento ad un sopralluogo effettuato in loco, tuttavia, nell’avviso di accertamento non si fa alcun richiamo a tale attività di verifica in concreto né l’agenzia delle entrate – territorio ha mai depositato, neanche nel presente giudizio, il verbale di tali operazioni. Ora, sebbene con riferimento alle unità pertinenziali (cantina e box in (OMISSIS)) l’ufficio abbia mutato la sola classe catastale, l’illegittimità delle variazioni catastale registrata nei confronti delle unità immobiliari a cui accedono le predette pertinenze si trasmette anche a queste ultime, proprio in ragione della loro natura accessoria”.

Il contribuente si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. L’unico motivo del ricorso, col quale si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nonché principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è infondato.

2. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 9603 del 2020; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 10403 del 2019; Cass. n. 9770 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019; Cass. n. 27180 del 2019).

3. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156 del 2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost. 249/17, cit.).

4. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403 del 2019).

5. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinché il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051 del 2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

6. Conclusivamente, l’atto di riclassamento ai sensi della normativa indicata deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 27180 del 2019; Cass. n. 22671 del 2019; Cass. n. 23051 del 2019).

7. La CTR si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, avendo rilevato che “nel caso di specie, l’Ufficio, ha operato, con riferimento alle due unità immobiliari site in Roma, in (OMISSIS) e in (OMISSIS), anche un cambio di categoria (oltre che di classe), operando un mero raffronto con unità abitative analoghe a sulla della società appellata, esclusivamente sotto il profilo della ubicazione in una determinata microzona”. Ha inoltre statuito che ” a ciò si aggiunga che, con riferimento al box di (OMISSIS), risulta altresì irragionevole che il mutamento di classe possa avvenire a distanza di soli 5 anni dalla sua prima attribuzione; ed invero, anche dall’avviso di accertamento, non è dato, invero, comprendere quali miglioramenti siano potuti intervenire, in quel ridotto lasso temporale (un quinquennio), nel contesto edilizio urbano di riferimento, tale da giustificare un innalzamento della classe di appartenenza”. Il ricorso va conseguentemente respinto.

In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia vanno compensate integralmente le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA