Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6696 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 7736/2019 r.g. proposto da:

J.H., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Sergio

Biondino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Milano, Via Oldrado da Tresseno n. 4.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, depositata in

data 24.12.2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da J.H., cittadino della (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 23.12.2017 dal Tribunale di Milano, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto a (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese, perchè coinvolto, come autista, in un sinistro stradale, in cui erano rimaste uccise diverse persone, i cui familiari avevano intenzione di vendicarsi uccidendolo.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) il richiedente aveva rinunciato alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato e che quella volta ad ottenere la protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, sub art. 14, lett. a e b, era infondata, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e generico e perchè, anche in relazione alle minacce dei familiari delle vittime dell’incidente, aveva richiesto la protezione delle locali autorità di polizia; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito all’Edo State, stato nigeriano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 24.12.2018, è stata impugnata da J.H. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di omesso esame di elementi di prova decisivi, con violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, nonchè, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, in ordine alla violazione del principio di cooperazione istruttoria da parte del giudice di merito.

2. Con il secondo mezzo si deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, D.Lgs. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in ordine della richiesta protezione umanitaria, e del D.P.R. n. 349 del 1999, artt. 11 e 29, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 3 e 3 bis, con ulteriore violazione degli artt. 3 e 8 Cedu e dell’art. 116 c.p.c., comma 1.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1 Il primo motivo è inammissibile.

Si denuncia, in primis, un vizio di omesso esame di fatti decisivi, in relazione a circostanze fattuali documentate in altrettanti documenti allegati (Edo State Hospitals Management Board; Report Polizia Nigeriana; foto del ricorrente: cfr. pag. 9 del ricorso).

3.1.1 Sul punto, non può essere dimenticato che, secondo la giurisprudenza di vertice di questa Corte, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

3.1.2 Ne consegue che i fatti documentati negli allegati documentali sopra ricordati e del cui omesso esame si duole il ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sono da considerarsi inammissibili in quanto non decisivi, secondo la definizione sopra ricordata ed espressa dalla giurisprudenza di questa Corte. Ed invero, la documentazione allegata testimonia, al più, la veridicità storica dell’accadimento (sinistro stradale) che, tuttavia, neanche la corte distrettuale ha posto in dubbio, riguardando, invece, la ragione del diniego il diverso profilo della genericità e comunque non credibilità delle successive minacce da parte dei parenti delle vittime del sinistro, ratio decidendi, peraltro, neanche impugnata da parte del ricorrente.

3.1.4 Per quanto concerne la domanda riferita allo status di rifugiato, le doglianze, al solito, non colgono nel segno, e ciò sia perchè, per un verso, la motivazione impugnata evidenzia che il richiedente aveva rinunciato alla domanda in sede di appello e sia perchè, per altro, la vicenda narrata non rientra comunque nel paradigma applicativo di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8.

3.2 Anche il secondo motivo è inammissibile.

In realtà, il ricorrente non censura, anche in questo caso, la ratio decidendi posta alla base del diniego della richiesta tutela protettiva umanitaria, e cioè il rilievo della mancata allegazione e dimostrazione di una condizione di vulnerabilità, così condannando alla irricevibilità le ulteriori censure che, peraltro, sono versate in fatto e volte a far ripetere a questa Corte un nuovo scrutinio del merito della decisione.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione intimata.

Per quanto dovuto a titolo di doppio contributo, si ritiene di aderire all’orientamento già espresso da questa Corte con la sentenza n. 9660-2019.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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