Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6696 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 10/03/2020), n.6696

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9909-2018 proposto da:

COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO, in persona del Sindaco pro tempore,

con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato UGO

VETERE, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 294/2018 della COMM.TRIB. PROV. di COSENZA,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Comune di Santa Maria del Cedro propone ricorso per cassazione e si duole che nella sentenza della CTR della Calabria depositata il 15 gennaio 2018 resa nel giudizio di ottemperanza promosso da L.A., per il rimborso di 287,00 Euro di TARSU indebitamente pagata, esso Comune sia stato considerato non costituito, mentre -come si offre di provare allegando la ricevuta di deposito delle controdeduzioni- era invece costituito.

Il Comune deduce che a causa di ciò non sono state prese in considerazione le sue difese, in particolare che il ricorso per ottemperanza è stato proposto a dopo soli 57 giorni dall’istanza, mentre il Comune aveva uno spatium deliberandi di 180 giorni e che aveva dei crediti con i quali operare la compensazione. Lamenta inoltre di essere stato condannato alle spese. L’intimato non si è costituito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. L’intimato non si è costituito, la notifica è avvenuta a mezzo posta e non è stato prodotto l’avviso di ricevimento. La Corte intende dare continuità al seguente principio di diritto: “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio. Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione ex art. 379 c.p.c., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dalla citata disposizione, comma 1, ovvero fino all’adunanza della corte in camera di consiglio prevista dall’art. 380 bis c.p.c., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti nel rispetto dell’art. 372 c.p.c., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento ed in assenza di attività difensiva dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto stabilito dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1” (Cass. 18361/2018).

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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