Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6695 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 22/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FILADORO Camillo – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. LEVI Giulio – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. BARRECA Luciana Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8493/2006 proposto da:

C.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato

SPINOSO ANTONINO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GRATTAROLA MASSIMO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.M.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, V.LE G. MAZZINI 114-A, presso lo studio dell’avvocato

CALISTRO FEDELE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUNATI GIUSEPPE

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

GRUPPO SPORTIVO 3G NUOTO VALENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1574/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO –

SEZIONE TERZA CIVILE, emessa il 21/9/2005, depositata il 18/10/2005,

R.G.N. 2020/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/02/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2.4.98, A.M. D. conveniva innanzi al Tribunale di Alessandria C. G. ed il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza per sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente avvenuto in data (OMISSIS) presso la piscina comunale di (OMISSIS) gestita dalla 3G Nuoto.

In particolare, sosteneva l’attrice che, durante un corso di nuoto presso detta piscina, gestito appunto dalla 3G, era stata colpita al naso dal C., il quale stava nuotando nella medesima corsia e in senso contrario al suo.

Si costituiva il C., affermando che il fatto era avvenuto non volontariamente in occasione di una pratica sportiva e chiedendo, in subordine, la condanna di L.F., nella qualità di titolare del gruppo sportivo 3G Nuoto Valenza, a manlevarlo da ogni domanda rivolta nei suoi confronti; in seguito si costituiva anche detto L..

L’adito Tribunale, con sentenza depositata in data 29.3.2004, escludeva ogni responsabilità del C. mentre affermava la responsabilità risarcitoria del gruppo sportivo 3G non regolando le spese nel rapporto tra il C. e le altre parti. Avverso detto ultimo capo della sentenza proponeva appello il C., chiedendo la condanna dell’una o dell’altra parte (o di entrambe in solido) alla rifusione delle spese.

Costituitisi entrambi gli appellati (e proponendo la A. e il gruppo sportivo 3G appello incidentale) la Corte d’Appello di Torino, con la decisione in esame depositata in data 18.10.2005 cosi statuiva: “rigetta l’appello principale interposto da C. G. avverso la sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria; in parziale accoglimento dell’appello incidentale interposto da A.M.D. e dal Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza e in parziale riforma della sentenza n. 222, emessa il 24-29.3.2004 dal Tribunale di Alessandria:

dichiara tenuti e condanna, in solido fra loro, C.G. e il Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza a pagare a A.M. D. a titolo di risarcimento danni la somma di Euro 5.600,00”.

Ricorre per cassazione il C. con tre motivi, resiste con controricorso la D..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2043 c.c., comportando l’attività sportiva accettazione del rischio.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 1460 c.c.; si afferma in particolare che la Corte d’Appello ha poi del tutto erroneamente ritenuto che il C. avrebbe dovuto, a fronte dell’inadempimento della 3G Nuoto Valenza, consistente nella disorganizzazione e pericolosità delle modalità con cui il corso veniva gestito, rifiutare la propria prestazione e servirsi del principio sancito dall’art. 1460 c.c., e cioè sollevare l’eccezione non rite adimplenti contractus.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 41 c.p., in relazione al nesso causale.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione – a tutte le suesposte doglianze.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con sufficienti e logiche argomentazioni dato conto della ratio decidendi adottata in ordine alla responsabilità non solo del gruppo sportivo 3G ma anche del C., affermando, tra l’altro, che “il C. non può quindi pretendersi esente da responsabilità per il solo fatto di aver seguito le indicazioni fornite dall’istruttrice: le teste V. (la cui attendibilità è comunque scarsa dal momento che si tratta del soggetto che in concreto agiva per conto del Gruppo Sportivo 3G Nuovo Valenza e del cui fatto questo deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c.) ha comunque confermato che il C. stava eseguendo l’attività natatoria a delfino secondo i tempi e le prescrizioni da essa impartiti.

Il C. infanti aveva la capacità di rendersi conto della pericolosità della situazione in cui stava nuotando e non poteva limitarsi ad eseguire supinamente e pedissequamente quanto gli veniva indicato dall’istruttore del Gruppo Sportivo 3G Nuoto Valenza se ciò, come era nel caso concreto, comportava rischi per l’incolumità di altre persone”.

Tale motivazione è senz’ altro condivisibile dovendosi,. nella vicenda in esame, correttamente ritenere sussistente sia la responsabilità del Gruppo sportivo ex art. 2049 c.c., che, dell’organizzare il corso di nuoto avrebbe dovuto predisporre modalità organizzative idonee ad evitare “gli scontri” in vasca (ad esempio evitando l’attività sportiva di più nuotatori non in un unico senso), sia del C. che, ex art. 2043 c.c., ha compiuto un’attività natatoria non improntata a criteri di perizia e diligenza.

Ne consegue che, come detto, non fondati sono i motivi del ricorso in quanto, a fronte dell’esaustiva motivazione, tende a un non consentito riesame di elementi e circostanze di fatto (tra cui le modalità dell’incidente e il nesso causale tra l’attività del C. e i danni in oggetto), non ulteriormente valutabili nella presente sede.

Deve aggiungersi che inammissibile, in particolare, è il secondo motivo non risultando assolutamente applicabile alla fattispecie in esame l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., non vertendosi in tema di responsabilità contrattuale e con riguardo a un rapporto a prestazioni corrispettive.

In relazione alla natura della controversia sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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