Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6695 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5089/2013 R.G. proposto da

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

B.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Bonifacio VIII

22, presso l’avv. Maria Teresa Legato, rappresentata e difesa

dall’avv. Marco Lacarra giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Puglia (Bari), Sez. 9, n. 83/9/12 del 4 giugno 2012, depositata il 2

Luglio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio

2017 dal Consigliere Botta Raffaele.

Ritenuto che la contribuente ha notificato controricorso per ribadire

le proprie tesi difensive;

Lette le conclusioni scritte depositate il 20 gennaio 2017 dal

Sostituto Procuratore Generale SORRENTINO Federico;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione da parte della contribuente del provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, dei carichi di ruolo riferibili a tasse automobilistiche per gli anni 1993, 1994, 1995 e 2000, impugnazione accolta nei gradi di merito per la ritenuta applicabilità della norma agevolativa e per l’intervenuta prescrizione;

2. Considerato che con il primo e il secondo del ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui Al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, L. n. 289 del 2002, artt. 12 e 13, e D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, contestando la ritenuta applicazione della c.d. “rottamazione dei ruoli”, prevista appunto dal citato L. n. 289 del 2002, art. 12, alle tasse automobilistiche di cui nella fattispecie si tratta;

3. Considerato che il motivo è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) questa Corte ha costantemente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 12, è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione: sicchè la norma non può dirsi applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche;

b) a decorrere dal 1 gennaio 1993 il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 e successive mod., che ha assunto contestualmente la denominazione di “tassa automobilistica regionale”, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato della Regione”: sicchè, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica era condizionata all’emanazione di un provvedimento in tal senso del legislatore regionale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13, provvedimento che non è stato emanato;

c) in ogni caso una definizione agevolata delle cartelle relative a tasse automobilistiche era stata disposta da un’apposita norma dettata dal D.L. n. 282 del 2002., art. 5 quinquies;

4. Considerato, pertanto, che il provvedimento di diniego del condono chiesto dal contribuente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, deve ritenersi legittimo;

5. Considerato che con il terzo e quarto motivo, l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, contestando la sentenza impugnata sotto il profilo della ritenuta tardività del provvedimento di diniego di condono per essere maturato il termine di prescrizione previsto dalla norma richiamata;

6. Considerato che il motivo non è fondato. Il termine di cui al D.L. n. 953 del 1982, art. 5, comma 51, riguarda la riscossione dell’imposta (ossia il termine entro il quale deve essere notificata la cartella di pagamento) – e nella fattispecie era stato con tutta evidenza rispettato, altrimenti non sarebbe in discussione un provvedimento di diniego del “condono per rottamazione dei ruoli” – e non certo il tempo (come sembra erroneamente ritenere il giudice di merito) nel quale deve essere emesso il provvedimento dì diniego di condono, termine che non è specificamente previsto dalla legge regolatrice: nel caso di specie tale provvedimento risulta, peraltro, emesso a breve distanza (meno di un mese) dalla presentazione da parte della contribuente dell’istanza di condono;

7. Considerato che con il quinto motivo di ricorso, l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, contestando la ritenuta tardività delle notifica del diniego di condono, avendo la contribuente fatto ragionevole affidamento sulla validità delle definizione agevolata richiesta per aver corrisposto quanto preteso da un esplicito invito del concessionario in tal senso;

8. Considerato che il motivo non è fondato, in quanto, come questa Corte ha avuto modo di stabilire, “i rapporti tributari per i quali sia stato richiesto il condono fiscale non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell’Amministrazione sulla correttezza, completezza e sufficienza dei necessari adempimenti” (Cass. nn. 636 e 11986 del 2012): controllo che nel caso di specie è avvenuto, come già si è detto, in tempi assolutamente ragionevoli (circa un mese di tempo dopo la presentazione della istanza di condono);

9. Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata: ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario della contribuente;

10. Considerato che l’assenza, prima della presentazione del ricorso, di un consolidato orientamento di questa Corte sul tema giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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