Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6695 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6695

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4349/2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Alberico II, 4

presso lo studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio,

rappresentato e difeso dall’avvocato Pasqualino Gaetano Mario,

giusta procura allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

24/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2022 dal consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso di M.M., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS) – e non a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), come per errore materiale indicato nell’epigrafe del decreto impugnato – il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, narrando di essere fuggito dal suo Paese per motivi religiosi (in quanto (OMISSIS) e costretto dal padre e dalla comunità del villaggio a convertirsi alla (OMISSIS)) e di essere giunto in Italia il 15/04/2017, come minorenne straniero non accompagnato, dopo essere transitato in Libia, dove era stato sottoposto ad arresto e a trattamenti inumani e degradanti per circa otto mesi;

2. detta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. con il primo motivo si deduce “Nullità del decreto. Omessa pronuncia. Statuizione su domanda diversa rispetto a quella formulata in quanto fondata su un fatto costitutivo differente. Violazione degli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.”, per errata percezione dei fatti storici;

2.2. il secondo mezzo denuncia “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto. Difetto di motivazione. Illogicità. D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; Art. 6, par. 4 della Direttiva comunitaria n. 115/2008; L. n. 881 del 1977, art. 11; Artt. 112,113,115 e 116 c.p.c.art. 10 Cost., comma 3, e art. 32 Cost.”, per mancata valutazione dei profili di vulnerabilità del ricorrente e del regresso delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio;

2.3. il terzo motivo lamenta “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Difetto di motivazione. Illogicità. D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3; D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6; Art. 6, par. 4 della Direttiva comunitaria n. 115/2008; L. n. 881 del 1977, art. 11; Artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., art. 10 Cost., comma 3 e art. 32 Cost.”, avuto riguardo alla mancata valutazione comparativa tra le condizioni attuali e quelle in caso di rimpatrio, anche a causa del rilevato errore di percezione del fatto storico;

3. preliminarmente si rileva la nullità della procura speciale conferita al difensore del ricorrente, la cui sottoscrizione è inequivocabilmente riferita alla sola autenticazione della sottoscrizione del conferente, non anche alla certificazione della data ivi apposta, come prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, (“La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”);

3.1. le Sezioni Unite hanno stabilito che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; interpretazione, questa, ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177);

4. il rilievo riveste carattere preclusivo e assorbente rispetto all’esame del contenuto dei motivi;

5. nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.

6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

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