Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6694 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22910/2008 proposto da:

L.R. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato TRALICCI

Gina, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

07/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2 009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – L.R., con ricorso alla corte d’appello di Perugia, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

Ha convenuto il Ministero della Giustizia.

La corte d’appello ha accolto la domanda ed ha condannato l’amministrazione convenuta al pagamento di Euro 4.917,00 con interessi legali dalla data della domanda.

Ha liquidato le spese del giudizio di merito in 150,00 Euro per onorari e Euro 497,00 per diritti.

La parte ha impugnato il decreto.

Il Ministero della giustizia non vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene un motivo, concluso da due quesiti.

La cassazione vi è chiesta per vizio di motivazione, perchè la corte d’appello si è discostata dalla nota spese depositata, senza darne spiegazione e per vizio di violazione di legge, per avere in ogni caso liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi di tariffa.

2. – Il ricorso non può essere esaminato sotto il profilo del difetto di motivazione, perchè nel ricorso si rimanda alla nota delle spese, che sarebbe stata depositata davanti al giudice di merito, ma nel ricorso si indica che allo stesso è allegato il progetto di notula relativo a quel giudizio, ma non si afferma che vi è stato depositato.

Può esserlo sotto il profilo del vizio di violazione di legge ed è sotto questo aspetto per una parte fondato.

In base alla tariffa allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, alla tabella A, quadro 4 applicabile ai procedimenti relativi a diritti che si svolgono davanti alla corte dr appello pur se nella forme dei procedimenti in Camera di consiglio, ed allo scaglione fino ad Euro 5.200,00, la misura minima degli onorari per le voci necessarie ammonta ad Euro 445,00 e non ad Euro 150,00, quali sono stati nel caso liquidati.

In base alla stessa tariffa, alla tabella B ed al pertinente scaglione compreso tra Euro 2.600,01 ed Euro 5.200,00 la misura minima dei diritti è invece pari a Euro 378,00 ed è dunque inferiore alla liquidazione ottenuta nella misura di Euro 497,00, che non si presta invece ad essere aumentata sino ad Euro 637,00 come richiesto.

3. – Il ricorso è in conclusione accolto ed il decreto in parte cassato.

4. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito.

Il Ministero della giustizia è condannato a pagare a titolo di spese del giudizio di primo grado la somma complessiva di Euro 967,00, Euro 445,00 dei quali per onorari e Euro 497,00 per diritti, questi ultimi come già liquidati, oltre a Euro 25,00 euro per spese.

Delle spese del giudizio di merito è stata già disposta la distrazione con il decreto impugnato.

5. – Il Ministero della giustizia va ancora condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, che, in ragione della misura in cui il giudizio ha avuto esito favorevole, sono liquidate per l’intero in 330,00 Euro, di cui Euro 230,00 per onorari di avvocato e compensate per la metà, essendo stato il ricorso accolto solo in parte.

6. – A tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

La distrazione non è stata chiesta.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a pagare a L.R. la somma di Euro 967,00, di cui Euro 445,00 per onorari, Euro 497,00 per diritti e Euro 25,00 per spese, ferma restando la distrazione pronunciata nel decreto impugnato; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in Euro 330,00, di cui Euro 230,00 per onorari di avvocato e le dichiara compensate per la metà;

tutte le spese sono aumentate del rimborso forfetario delle spese generali e degli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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