Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6694 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 10/03/2020), n.6694

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3851-2015 proposto da:

CASALE MALATESTA SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA E. FILIBERTO 166, presso lo

studio dell’avvocato SOFIA PASQUINO, che la rappresenta e difende,

giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VELLETRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA G. BETTOLO 9, presso lo studio dell’avvocato

ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRA CAPOZZI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

VELLETRI SERVIZI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 474/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 11/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità dei primi

cinque motivi di ricorso in subordine rigetto, acquisizione del

fascicolo di merito per i motivi 5, 6 e 7, rigetto dell’ottavo

motivo, inammissibilità in subordine rigetto del nono motivo, se

non posposto l’esame il rigetto del decimo motivo e

l’inammissibilità dell’undicesimo motivo;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOZZI che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La società Casale Malatesta impugna l’ingiunzione di pagamento n. 10100/2015 notificata dall’Azienda speciale Velletri (poi divenuta Velletri servizi s.p.a.) in data 2.12.2008, per mancato pagamento della TARSU dell’anno 2005 assumendo che illegittimamente il Comune ha applicato la tariffa, riferita ad altre classi e assimilando l’attività agrituristica (svolta dalla società) a quella alberghiera. Il ricorso è accolto in primo grado.

2.- La Velletri servizi s.p.a. appella la sentenza. La CTR del Lazio, con sentenza 474/9/2013 del 11.12.2013 accoglie l’appello della Velletri servizi e osserva che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’appellante ha provato di avere notificato in data 3 gennaio 2005 un avviso di accertamento e successivo avviso di liquidazione (5.1.2007), non impugnati. Quindi il contribuente avrebbe potuto far valere solo vizi propri della ingiunzione ma non anche la questione di merito (errata applicazione della tariffa) che doveva essere dedotto con la (tempestiva) impugnazione dell’1 avviso di accertamento.

3.- Propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a undici motivi. Presenta controricorso il Comune di Velletri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, dell’art. 75 c.p.c. e dello Statuto dell’ente con riferimento al difetto di legittimazione da parte della Dott. G., che ha sottoscritto le memorie di costituzione in primo grado, a rappresentare la Velletri servizi. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta lo stesso vizio, con riferimento al giudizio di secondo grado, ove la procura era stata conferita al Dott. P.N..

In particolare, si deduce che la procura alle liti è stata rilasciata in primo grado da T.G., direttore generale della Velletri servizi che però non sarebbe il legale rappresentante della società in quanto il presidente del Consiglio di Amministrazione è la Dott. G.; lo stesso si deduce per il giudizio di secondo grado, con nel frattempo alla carica di direttore generale è subentrata altra persona ( D.C.) ed è questi a firmare la “delega” in favore del Dott. P.. Si deduce che “gli artt. 24 e 25 statuto della società appellante odierna resistente prevede che sia proprio il direttore generale a dover resistere in giudizio, previa autorizzazione del C.d.a. e non prevede che possa delegare ad altri la costituzione in giudizio”.

I motivi sono da esaminare congiuntamente e sono inammissibili per difetto di specificità.

Le predette questioni non risultano esaminate nella sentenza impugnata e la parte non deduce che queste censure sono state da lei proposte anche nel giudizio di merito. La parte non precisa quali sarebbero le norme violate, se non con un generico riferimento della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e all’art. 75 c.p.c. e nel fare riferimento alle norme dello Statuto violate cade in evidente contraddizione, laddove afferma (ma senza trascrivere il testo delle norme asseritamente violate) che “gli artt. 24 e 25 statuto della società appellante odierna resistente prevede che sia proprio il direttore generale a dover resistere in giudizio”. Si sovrappongono quindi, nella esposizione del motivo, i due distinti piani della rappresentanza legale e della rappresenta in giudizio per effetto del mandato difensivo. Il Comune, infatti, precisa che, ai termini di Statuto, spetta al Direttore generale l’affidamento della difesa in giudizio, che nella specie è stato conferito ad un dottore commercialista. Inoltre, ove il legale rappresentante della società fosse effettivamente la Dott. G. non si verificherebbe il dedotto difetto di rappresentanza, poichè ella avrebbe al tempo stesso rappresentato l’ente e patrocinato la causa.

5.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e dell’art. 75 c.p.c., perchè il Comune di Velletri è in stato di dissesto sin dal 1.1.2010 e tutte le attività di gestione economico finanziaria sono state affidate alla competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione.

Anche in questo caso si tratta di una questione che non risulta sia stata agitata nei giudizi di merito, o esaminata in sentenza, proposta senza specifico riferimento alle norme violate; si tratta comunque di un motivo infondato. Alla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’ente locale nè alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001). Dunque l’ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè, si verifica alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad esser promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. 16059/2001; Cass. 16959/2016).

6.- Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 75 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, per il difetto di legittimazione della Velletri servizi a rappresentare in regime di convenzione scaduta. La parte osserva che la Convenzione tra il Comune di Velletri e la Velletri servizi risulta scaduta sin dalla data di nomina del difensore.

Il motivo è infondato. Non è chiaro se la parte si riferisca alla data di nomina del difensore nel grado di merito o di legittimità poichè il motivo non è debitamente illustrato. In ogni caso, si tratta di controversia riferita a tributo richiesto nell’ambito di operatività della convenzione.

7.- Con il quinto motivo si lamenta il difetto di legittimazione a rappresentare per illegittima costituzione del consiglio di amministrazione della Velletri servizi s.pa. Si deduce che nel verbale di nomina del CDA del 24.7.2013 manca la sottoscrizione “come per legge” dell’unico socio e cioè del Comune di Velletri (Sindaco) e che ciò determina la insistenza dell’atto di nomina del consiglio di amministrazione. Si tratta di un motivo dedotto senza specifico riferimento alle norme di legge che sarebbero state violate, mentre di contro l’art. 2375 c.c. dispone che il verbale della assemblea è firmato non già dai soci, ma dal presidente e dal segretario.

Con un ulteriore motivo rubricato sempre al n. 5 si lamenta il difetto di rappresentare in primo grado da parte del Comune di Velletri, riproponendo la stessa questione di cui al motivo n. 3, in quanto il Comune di Velletri sarebbe stato “sostituito” dall’Organismo straordinario di liquidazione. Il motivo è infondato per le ragioni di cui sopra espresse.

7.1- Seguono altri tre motivi rubricati come n. 5, con i quali si lamenta l’omessa ed insufficiente motivazione, su un fatto controverso e decisivo, avendo errato la CTR a ritenere che il contribuente avesse ricevuto un atto prodromico, deducendo che la CTP si era espressa sul punto, ritenendo mancante la prova, che il Comune di Velletri non ha proposto appello alla sentenza 447/39/11 e la Velletri servizi, rimasta contumace “nella udienza di primo grado”, non ha tempestivamente prodotto l’atto di accertamento TARSU 2005; si lamenta la omessa ed insufficiente motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in quanto la CTR avrebbe dato ingresso ad una nuova ed inammissibile prova in appello sulla notificazione dell’avviso di accertamento del 3.1.2005, ed in ogni caso fondato la propria decisione su un documento che si riferisce ad altro avviso di accertamento (TARSU 2000); che non si è tenuto conto che i locali della ricorrente erano oggetto di ristrutturazione nell’anno 2005 e che il difetto di legittimazione a rappresentare è valutabile in ogni grado del giudizio. Ancora con il sesto motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto per errato ricostruzione dei fatti da parte della CTR, in quanto l’avviso di accertamento di cui la CTR ha ritenuto provata la notifica si riferiva ad altra annualità di imposta e comunque la prova della notifica, “sconosciuta e disconosciuta dal contribuente” non poteva prodursi perchè nuova e comunque incompleta perchè mancante dell’avviso allegato; con questo comportamento al Velletri servizi ha tratto in inganno la CTR procurandosi un ingiusto vantaggio. Con l’ottavo motivo si lamenta la violazione dell’art. 345 c.p.c., n. 3, e la inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello.

I motivi sono tutti inammissibili, tranne quelli relativi alla violazione del divieto di nuove prove in appello che sono infondati.

Iniziando da questi ultimi motivi, per ragioni di priorità logica, deve osservarsi che la parte è in errore nel ritenere che la controparte, anche se contumace in primo grado, non poteva produrre in appello nuovi documenti. Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018). Quanto all’essere il documento nuovo “sconosciuto e disconosciuto” non risulta che la parte abbia operato tempestivo disconoscimento di scrittura privata o proposto la querela di falso. Quanto al resto, si tratta di censure in fatto, sulla pretesa non idoneità della documentazione prodotta a dimostrare che prima della ingiunzione opposta era stato notificato regolare avviso di accertamento, censure che peraltro la parte non specifica di avere sottoposto, in che termini ed in quale atto, al giudice di appello. Si tratta di censure di merito, esposte con riferimenti normativi inconferenti, e con le quali si sollecita una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR (Cass. 6519/2019; Cass. 16526/2016).

Con il nono motivo di ricorso si lamenta la omessa pronuncia su un fatto decisivo ai fini della controversia. La contribuente deduce che “sulla scia della sentenza di cassazione n. 23489/2007” ha sollevato la questione della mancanza di interesse della Velletri servizi in quanto contumace in primo grado. Aggiunge che nè il Comune di Velletri nè la Velletri servizi hanno poi proposto appello nei confronti della sentenza della CTP di Roma 61/24/12 ormai passata in giudicato, relativa sempre alla TARSU per gli stessi locali. Il motivo è infondato. Premesso che la sentenza citata da controparte si riferisce all’appellato rimasto contumace ed all’onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle domande ed eccezioni non accolte, la parte rimasta contumace in primo grado ha pieno diritto di appellare ed anche, come sopra precisato, di presentare nuovi documenti (Cass. 29568/2018). Quanto alla presenza di altra sentenza passata in giudicato, emessa nell’anno 2012, questione che la parte non specifica di avere sottoposto la questione e in che termini al giudice d’appello, si deve ricordare che l’effetto vincolante del giudicato esterno in relazione alle imposte periodiche mentre non riguarda gli elementi variabili, destinati a modificarsi nel tempo (Cass. 25516/2019).

Con il decimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di leggi e regolamenti comunali in materia di agriturismo e TARSU. In sostanza, la parte ripropone le questioni di merito che sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte della CTP e cioè che l’attività agrituristica deve essere considerata attività agricola a tutti gli effetti e quindi alla predetta attività avrebbe dovuto applicarsi la tariffa corrispondente al genere di attività menzionata e non quella per l’utenza alberghiera o di ristorazione.

Il motivo è inammissibile, dal momento che la sentenza impugnata resiste alle censure di cui ai motivi che precedono. Non impugnato l’avviso di accertamento, la questione di merito sulla pretesa erroneità della tariffa non può essere oggetto di ricorso avverso la ingiunzione di pagamento.

Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2041 c.c. per indebito arricchimento del comune di Velletri.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto. Invece la parte nulla specifica e propone la questione senza riferimento alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio. Si richiama qui il principio già affermato da questa Corte secondo il quale “è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. 17049/2015).

Il ricorso è pertanto da rigettare.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

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