Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6694 del 01/03/2022
Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 13/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6694
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10930/2019 proposto da:
R.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso
dall’avvocato Ficarra Antonio, giusta procura speciale allegata al
ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il
15/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/01/2022 dal consigliere Dott. Paola Vella.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. il Tribunale di Palermo ha rigettato il ricorso di R.M., nato a (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), il quale aveva invocato la protezione internazionale, o in subordine umanitaria, narrando di essere fuggito dal suo Paese per il timore di essere ucciso o perseguitato dai (OMISSIS);
1.1. detta decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il Ministero intimato non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
2. con i primi due motivi si lamenta la “mancata traduzione nella lingua conosciuta dal ricorrente sia della “decisione” della Commissione (la parte motiva) sia dell’impugnato decreto” e la “conseguente nullità per mancanza di motivazione in lingua comprensibile al ricorrente”, in violazione di una lunga serie di norme (v. pag. 4 del ricorso);
2.1. il terzo motivo, rubricato: “Il racconto del ricorrente è preciso, veritiero e non contraddittorio. Il giudice non ha sussunto correttamente i fatti alla fattispecie normativa”, segnala la violazione di una ulteriore lunga serie di norme, indicate a pag. 6 del ricorso;
2.2. il quarto mezzo allega che “il giudice ha omesso di motivare, a fronte del racconto del ricorrente, perché non vi sarebbe un rischio di subire un danno grave” (segue a pag. 8 l’indicazione della lunga serie di norme asseritamente violate);
3. in via preliminare si rileva la nullità della procura speciale conferita al difensore del ricorrente, la cui sottoscrizione è inequivocabilmente riferita alla sola autenticazione della sottoscrizione del conferente, non anche alla certificazione della data ivi apposta, come prescritto dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, (“La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”);
3.1. le Sezioni Unite hanno stabilito che tale disposizione richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, sanzionando con una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” la mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; interpretazione, questa, ritenuta compatibile con il quadro del diritto dell’Unione Europea e con i principi di diritto costituzionale nonché della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass. Sez. U., 01/06/2021, n. 15177);
4. il rilievo riveste carattere preclusivo e assorbente rispetto all’esame del contenuto dei motivi;
5. nulla sulle spese, in assenza di difese del Ministero intimato.
6. sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, 23535/2019 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022