Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6693 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M. T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3667/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

G.E., elettivamente domiciliato in Roma, via Anapo 20,

presso l’avv. Carla Rizzo, rappresentato e difeso dall’avv. Nerio

Zuccaccia giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale

dell’Umbria (Perugia), Sez. 1, n. 101/1/12 del 18 aprile 2012,

depositata il 3 giugno 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio

2017 dal Consigliere Botta Raffaele;

Preso atto che il contribuente ha notificato controricorso,

proponendo con lo stesso atto ricorso incidentale con tre motivi;

Lette le conclusioni scritte depositate il 20 gennaio 2017 dal

Sostituto Procuratore Generale Sorrentino Federico;

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione da parte del contribuente del provvedimento di diniego di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 12, dei carichi di ruolo riferibili a tasse automobilistiche per gli anni 1994 e 1995, norma che il giudice d’appello ha ritenuto applicabile nel caso di specie assorbita ogni altra questione;

2. Considerato che con l’unico motivo del ricorso principale si denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, L. n. 289 del 2002, artt. 12 e 13, e D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies, contestando la ritenuta applicazione della c.d. “rottamazione dei ruoli”, prevista appunto dal citato L. n. 289 del 2002, art. 12, alle tasse automobilistiche di cui nella fattispecie si tratta;

3. Considerato che il motivo è fondato nei sensi di cui alle seguenti considerazioni:

a) questa Corte ha costantemente affermato che la L. n. 289 del 2002, art. 12, è applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR (Cass. n. 20746 del 2010; n. 11669 del 2016) o ad IRAP (Cass. n. 21416 del 2016) incluse in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione: sicchè la norma non può dirsi applicabile con riferimento a cartelle relative a tasse automobilistiche;

b) a decorrere dal 1 gennaio 1993 il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 23, comma 1, ha attribuito alle regioni a statuto ordinario l’intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, e successive mod., che ha assunto contestualmente la denominazione di tassa automobilistica regionale, da ritenersi, secondo il giudice delle leggi (Corte cost. n. 288 del 2012), “tributo proprio derivato della Regione”: sicchè, in assenza di uno specifico provvedimento del legislatore statale, la definizione agevolata della tassa automobilistica era condizionata all’emanazione di un provvedimento in tal senso del legislatore regionale ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 13, provvedimento che non è stato emanato;

c) in ogni caso una definizione agevolata delle cartelle relative a tasse automobilistiche era stata disposta da un’apposita norma dettata dal D.L. n. 282 del 2002, art. 5 quinquies;

3. Considerato, pertanto, che il provvedimento di diniego del condono chiesto dal contribuente ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 12, deve ritenersi legittimo e che, di conseguenza, il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese della presente fase del giudizio;

4. Considerato che il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile, in quanto lo stesso, per espressa asserzione del ricorrente incidentale, concerne le questioni dichiarate assorbite dal giudice di merito: questa Corte, infatti, ha stabilito, con orientamento costante, che “è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata, in quanto tali questioni, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio. dovevano essere esaminate nel merito” (Cass. n. 547 del 2016; n. 4130 del 2012; n. 6572 del 1988).

PQM

Accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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