Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6693 del 10/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 10/03/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 10/03/2020), n.6693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23326-2014 proposto da:

CASALE MALATESTA SRL, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE FILIBERTO 166, presso

lo studio dell’avvocato SOFIA PASQUINO, che la rappresenta e

difende, giusta procura in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI VELLETRI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA CLAUDIO MAGGISANO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALESSANDRA CAPOZZI, giusta procura in calce;

– controricorrente –

e contro

VELLETRI SERVIZI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 241/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 04/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. RITA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MATTEIS STANISLAO che ha concluso per l’inammissibilità dei primi

quattro motivi e in subordine rigetto, acquisizione del fascicolo di

merito per i motivi 5, 6, 7, 8 e 9, rigetto del decimo e

dell’undicesimo motivo, inammissibilità del dodicesimo motivo di

ricorso;

udito per il controricorrente l’Avvocato CAPOZZI che si riporta al

controricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.- La società Casale Malatesta impugna il sollecito di pagamento notificato dall’Azienda speciale Velletri (poi divenuta Velletri servizi s.p.a.) in data 22.12.2008 per mancato pagamento della TARSU anni 2002/2003 assumendo che illegittimamente il Comune ha applicato la tariffa, riferita ad altre classi e assimilando l’attività agrituristica (svolta dalla società) a quella alberghiera. Il ricorso è accolto in primo grado.

2.- La Velletri servizi s.p.a. appella la sentenza e anche il Comune di Velletri, con separato appello, propone impugnazione. La CTR del Lazio, con sentenza 241/6/2013 del 3 giugno 2013 accoglie l’appello della Velletri servizi richiamando integralmente le motivazioni della sentenza n. 240/06/13, pronunciata sulla impugnazione del Comune in pari data e depositata il 4 luglio 2013.

3.- Propone ricorso per cassazione la società, affidandosi a dodici motivi. Presenta controricorso il Comune di Velletri.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.- Preliminarmente deve osservarsi che il ricorso non riporta le motivazioni della sentenza 240/06/13, resa nei confronti del Comune e con la quale è stata riformata la stessa sentenza di primo grado impugnata anche dalla Velletri servizi s.p.a., motivazioni richiamate nella sentenza oggi impugnata. Questa è una delle ragioni di fondo della scarsa comprensibilità delle censure, alcune delle quali inammissibili, come appresso si dirà. Le motivazioni della sentenza di secondo grado resa nei confronti del Comune di Velletri sono invece riportate dal Comune nel suo controricorso: la CTR nella sentenza 240/06/13 ha rilevato che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi sulla questione della inammissibilità proposta dal Comune e osserva che dai documenti in atti risulta che il sollecito di pagamento è stato preceduto dalla notifica di avvisi di pagamento non impugnati, ma solo oggetto di ricorso in autotutela. Quindi, il contribuente avrebbe potuto far valere solo vizi propri del sollecito, ma non anche il vizio (errata applicazione della tariffa) che doveva essere dedotto con la (tempestiva) impugnazione degli avvisi.

4.1- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e dell’art. 75 c.p.c. con riferimento al difetto di legittimazione da parte della Dott. G., che ha sottoscritto le memorie di costituzione in primo grado, a rappresentare la Velletri servizi. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta lo stesso vizio, con riferimento al giudizio di secondo grado.

In particolare, si deduce che la procura alle liti è stata rilasciata in primo grado da Tantini Guido, direttore generale della Velletri servizi che però non sarebbe il legale rappresentante della società in quanto il presidente del Consiglio di Amministrazione è la Dott. G.; lo stesso si deduce per il giudizio di secondo grado, con l’unica differenze che nel frattempo alla carica di direttore generale è subentrata altra persona ( D.C.) ed è questi a firmare la “delega”.

I motivi sono da esaminare congiuntamente e sono inammissibili per difetto di specificità.

Le predette questioni non risultano esaminate nella sentenza impugnata e la parte non deduce che queste censure sono state da lei proposte anche nel giudizio di merito. La parte non precisa quali sarebbero le norme violate, se non con un generico riferimento alla L. n. 241 del 1990 e all’art. 75 c.p.c. e quale norma dello Statuto sarebbe stata violata. Inoltre, ove il legale rappresentante della società fosse effettivamente la Dott. G. non si verificherebbe il dedotto difetto di rappresentanza, poichè ella avrebbe al tempo stesso rappresentato l’ente e patrocinato la causa.

Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e dell’art. 75 c.p.c. perchè il Comune di Velletri è in stato di dissesto sin dal 1.1.2010 e tutte le attività di gestione economico finanziaria sono state affidate alla competenza dell’Organismo straordinario di liquidazione. Anche in questo caso si tratta di una questione che non risulta sia stata agitata nei giudizi di merito, o esaminata in sentenza, proposta senza specifico riferimento alle norme violate;

si tratta comunque di un motivo infondato. Alla data della dichiarazione di dissesto dell’ente locale e sino all’approvazione del rendiconto non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, mentre nessuna conseguenza si ha per quanto riguarda le azioni di cognizione, le quali possono continuare ad essere promosse da o contro l’ente dissestato, non essendo prevista alcuna perdita della capacità processuale dell’ente locale nè alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1191/2001, Cass. n. 15498/2001). Dunque l’ente dissestato, a differenza del fallito, non perde la sua capacità processuale nè, si verifica alcuna sostituzione dell’organo della procedura agli organi istituzionali dell’ente (Cass. n. 1097/2010), nei cui confronti perciò, possono continuare ad essere promosse le ordinarie azioni di cognizione (Cass. sez. un. 16059/2001; Cass. 16959/2016).

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione dell’art. 75 c.p.c. e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies per il difetto di legittimazione della Velletri servizi a rappresentare in regime di convenzione scaduta. La parte osserva che la Convenzione tra il Comune di Velletri e la Velletri servizi risulta scaduta sin dalla data di nomina del difensore.

Il motivo è infondato. Non è chiaro se la parte si riferisca alla data di nomina del difensore nel grado di merito o di legittimità poichè il motivo non è debitamente illustrato. In ogni caso, si tratta di controversia riferita a tributo richiesto nell’ambito di operatività della convenzione.

Con il quinto e sesto motivo di ricorso si lamenta la omessa e contraddittoria motivazione e la errata valutazione del giudice d’appello sulla notifica e sulla conoscenza dell’avviso di sollecito di pagamento, la falsa ricostruzione dei fatti e la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e dell’art. 75 c.p.c..

Con il settimo motivo si lamenta la erronea valutazione delle prove presentate in secondo grado e la prescrizione ed inesistenza degli avvisi 65156/745 e 65156/781, con violazione della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, e dell’art. 79 c.p.c. e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 163. Con l’ottavo motivo si lamenta la incompletezza dell’atto impugnato per assenza dettagliata dei calcoli. Con il nono motivo si contesta la produzione di una prova falsa e con il decimo motivo la inammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello con violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti inammissibili, tranne il nono ed il decimo che sono infondati.

Iniziando da questi ultimi motivi, per ragioni di priorità logica, deve osservarsi che la parte è in errore nel ritenere che la controparte non poteva produrre in appello nuovi documenti. Questa Corte ha già più volte affermato, con orientamento cui il Collegio intende dare continuità, che nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, consente la produzione in appello di qualsiasi documento (Cass. 29568/2018; Cass. 29087/2018). Quanto alla dedotta “falsità” non risulta che la parte abbia operato tempestivo disconoscimento di scrittura privata o proposto la querela di falso. Inoltre, non può sottoporsi a questa Corte l’esame, in punto di fatto, di altri e diversi (o asseritamente più completi) documenti. Quanto al resto, si tratta di motivi in cui si afferma che la CTR ha errato a ritenere inammissibile il ricorso proposto avverso il sollecito di pagamento nella erronea convinzione i documenti depositatati fossero atti prodromici riferibili a detto sollecito. La ricorrente, infatti, assume che non vi è corrispondenza tra il sollecito di pagamento e avvisi di accertamento prodotti dal Comune in sede di appello. Si tratta di censure di merito, esposte con riferimenti normativi inconferenti, e con le quali si sollecita una inammissibile revisione del giudizio di fatto operato dalla CTR(Cass. 6519/2019; Cass. 16526/2016).

Con l’undicesimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione di leggi e regolamenti comunali in materia di agriturismo e TARSU. In sostanza, la parte ripropone le questioni di merito che sono state ritenute meritevoli di accoglimento da parte della CTP e cioè che l’attività agrituristica deve essere considerata attività agricola a tutti gli effetti e quindi alla predetta attività avrebbe dovuto applicarsi la tariffa corrispondente al genere di attività menzionata e non quella per l’utenza alberghiera o di ristorazione.

Il motivo è inammissibile dal momento che la sentenza impugnata resiste alle censure di cui ai motivi quinto, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo. Non impugnati gli avvisi di accertamento, perchè tale non è il ricorso in autotutela, la questione di merito sulla pretesa erroneità della tariffa non può essere oggetto di ricorso avverso i solleciti di pagamento.

Con il dodicesimo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2041 c.c. per indebito arricchimento del comune di Velletri.

Il motivo è inammissibile.

Si tratta di una questione di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, e rispetto alla quale la parte ricorrente aveva l’onere di specificare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito (Cass. 15430/2018), nonchè, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, anche di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto. Invece la parte nulla specifica e propone la questione senza riferimento alle difese svolte nei precedenti gradi di giudizio. Si richiama qui il principio già affermato da questa Corte secondo il quale “è inammissibile, per violazione del criterio dell’autosufficienza, il ricorso per cassazione col quale si lamenti la mancata pronuncia del giudice di appello su uno o più motivi di gravame, se essi non siano compiutamente riportati nella loro integralità nel ricorso, sì da consentire alla Corte di verificare che le questioni sottoposte non siano “nuove” e di valutare la fondatezza dei motivi stessi senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte” (Cass. 17049/2015).

Il ricorso è pertanto da rigettare. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza di parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA