Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6693 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 6693 Anno 2016
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 19556-2014 proposto da:
SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE PER
AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO P.I. 04567910825,
domiciliata in ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,
rappresentata
2015

e

difesa dall’avvocati MASSIMILIANO

MARINELLI e CLAUDIO ALONGI, giusta delega in atti;
– ricorrente –

4981
contro

LIVATINO DIEGO, MUETISERVIZI SOCIETA’ PER AZIONI A
TOTALE

CAPITALE

PUBBLICO

IN

LIQUIDAZIONE

P.I.

Data pubblicazione: 06/04/2016

04510230826;
– intimati –

Nonché da:
LIVATINO DIEGO C.E. LVTDGI65C248602S, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO MARIA
CREMONA, giusta delega In atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale contro

SERVIZI AUSILIARI SICILIA SOCIETA’ CONSORTILE PFR
AZIONI A TOTALE CAPITALE PUBBLICO P.I. 04567910825,
MULTISERVIZI SOOIETA’ PER AZIONI A TOTALE CAPITALE
PUBBLICO IN LIQUIDAZIONE P.I. 04510230826;
– intimate –

avverso la sentenza n. 1198/2014 della CORTE
D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/06/2011 r.g.n.
604/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito l’Avvocato MAPINELLI MASSIMILIANO;
udito l’Avvocato CREMONA ANTONINO MARIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale,

rigetto del

studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,

1.1

ricorso incidentale.

1. Il Tribunale di Agrigento, in sede di opposizione ex art. 1, comma
51, legge n. 92 del 2012, ha confermato l’ordinanza del medesimo
giudice che ha annullato il licenziamento collettivo intimato dalla
Multiservizi s.p.a., per cessazione dell’attività, al lavoratore Diego
Livatino con nota del 3.9.2012 (ed efficacia dal 15.9.2012), ed ha
condannato la Servizi Ausiliari Sicilia-società consortile per azioni a
totale capitale pubblico (ritenuta società subentrante nei rapporti di
lavoro dall’1.11.2012) alla reintegrazione in azienda, condannando
entrambe le società, in solido tra loro, alla corresponsione delle
retribuzioni maturate da ciascun lavoratore nel periodo 15/9/2012 1/11/2012.
2. A seguito di reclamo proposto dalle due società, la Corte di appello
di Palermo, con sentenza depositata il 12.6.2014, — riunite le cause ha ritenuto, in via pregiudiziale, di: escludere la nullità della sentenza
del Tribunale per essere stata emessa dallo stesso giudice – persona
fisica che aveva deciso con ordinanza la fase sommaria e per
contestuale lettura del dispositivo della motivazione; dichiarare
inammissibile, per genericità, l’eccezione di incompetenza territoriale;
escludere l’inammissibilità della domanda di reintegrazione avanzata
dal lavoratore anche nei confronti della Servizi Ausiliari Sicilia nonché
della domanda, proposta nei confronti della Multiservizi,
del
pagamento delle retribuzioni per il periodo 16/9/2012 – 31/10/2012
(data, quest’ultima, di effettiva cessazione dell’attività da parte della
Multiservizi);
nel merito, la Corte territoriale ha respinto l’appello,
accertando
il subentro della Servizi Ausiliari Sicilia nell’attività
economica già svolta dalla Multiservizi in favore delle strutture
sanitarie regionali, in considerazione dell’assunzione della quasi
totalità della forza lavoro in precedenza addetta all’attività medesima e
dipendente dalla Multiservizi nonché della previsione, seppur
meramente programmatica, del riordino del panorama delle società
(pubbliche o a partecipazione maggioritaria regionale) operanti nel
settore dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie da parte della legge
regionale n. 11 del 2010 (art. 20); ha, inoltre, ritenuto applicabile alla
Servizi Ausiliari Sicilia l’art. 2112 c.c. per aver escluso che la stessa
avesse natura di società in house ossia fosse assoggettata a forme di
controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui loro uffici.
La Corte ha, infine, escluso la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 20 della l gge regionale n. 11 del 2010 e
R.G.n. 19556/2014

Relatore Boghetieh

Udienza 16/12/2015

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

\r’ spinto la domanda del lavoratore di condanna delle società per

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c. violazione degli artt. 2112 e 2697 c.c. per avere la
Corte territoriale ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento di una
successione in un’attività economica organizzata, la riassunzione di
una quota rilevante del personale già dipendente dalla società
precedentemente appaltata, senza verificare se la specifica attività
svolta da tali soggetti fosse tale da escludere la necessità del
passaggio di beni strumentali alla società cessionaria e se, all’esito del
trasferimento, la pretesa entità economica trasferita avesse
conservato la propria identità, tutti elementi che dovevano essere
provati dai lavoratori stessi al fine di integrare la fattispecie di cui
all’art. 2112 c.c.
Con il secondo motivo viene dedotta, sempre in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 29, comma 3, del
D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dell’art. 20, della legge regionale
n. 11 del 2010, non avendo considerato, la Corte territoriale, che i
lavoratori erano impiegati nell’ambito di un contratto di appalto e che la
società subentrata non era libera nella scelta dei soggetti da assumere
bensì vincolata dalle previsioni della legge regionale, integrandosi,
pertanto, tutti i requisiti di legge che consentivano di escludere la
configurazione di un trasferimento d’azienda.
Con il terzo motivo la società lamenta, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 1 e 36 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165 non avendo considerato, la Corte territoriale, che la
società opera in regime di house providing in quanto la partecipazione
alla Società stessa viene riservata esclusivamente ai soci pubblici,
l’attività e i servizi resi sono destinati esclusivamente in favore degli
enti soci, la società è soggetta al controllo analogo da parte degli enti
pubblici consorziati e ritenendo, pertanto, erroneamente la Corte di
applicare l’art. 2112 c.c. piuttosto che la disciplina contenuta negli artt.
R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

Pag. 2

sponsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
er la cassazione di tale sentenza la Servizi Ausiliari Sicilia ha
proposto ricorso fondato su tre motivi.
Il lavoratore ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso
incidentale sul capo relativo alle spese.
Entrambi hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

2. Il lavoratore ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi,
entrambi in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, per violazione e
falsa applicazione degli artt. 91, 92, 132 c.p.c., 118 disp.att. c.p.c.
nonché 111 e 24 Cost. e 13 legge n. 247 del 2012 per avere, la Corte
territoriale, compensato le spese di giudizio nonché per violazione e
falsa applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. per aver escluso la
condanna della società ricorrente per responsabilità aggravata
nonostante orientamento consolidato di merito circa la natura della
Servizi Ausiliari Sicilia ed il trasferimento di azienda.
3. Preliminarmente va disposta la riunione del ricorso principale e di
quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
I motivi del ricorso vanno rigettati perché privi di fondamento.
3.1 – In ordine al primo motivo, occorre evidenziare che ai fini del
trasferimento d’azienda, la disciplina di cui all’art. 2112 cod. civ.,
postula che il complesso organizzato dei beni dell’impresa – nella sua
identità obiettiva – sia passato ad un diverso titolare in forza di una
vicenda giuridica riconducibile al fenomeno della successione in senso
ampio, dovendosi così prescindere da un rapporto contrattuale diretto
tra l’imprenditore uscente e quello che subentra nella gestione. Il
trasferimento d’azienda è pertanto configurabile anche in ipotesi di
successione nell’appalto di un servizio, sempre che si abbia un
passaggio di beni di non trascurabile entità, e tale da rendere possibile
lo svolgimento di una specifica impresa (Cass. 16 maggio 2013, n.
11918; Cass. 13 aprile 2011 n. 8460; Cass. 15 ottobre 2010 n. 21278;
Cass. 10 marzo 2009 n. 5708; Cass. 8 ottobre 2007 n. 21023; Cass. 7
dicembre 2006, n. 26215; Cass. 13 gennaio 2005 n. 493; Cass. 27
aprile 2004 n. 8054; Cass. 29 settembre 2003 n. 13949). È, quindi,
principio consolidato che la disciplina del trasferimento d’azienda di cui
all’art. 2112 c.c. è espressione del principio dell’inerenza del rapporto
di lavoro al complesso aziendale, al quale rimane legato in tutti i casi
in cui questo – pur cambiando la titolarità – resti immutato nella sua
struttura organizzativa e nell’attitudine all’esercizio dell’impresa.
È, inoltre, stato affermato che deve considerarsi trasferimento
d’azienda anche l’acquisizione di un complesso stabile organizzato di
persone quando non occorrono mezzi patrimoniali per l’esercizio
dell’attività economica (cfr. Corte Giustizia 6 settembre 2011, causa C
108/10; Corte Giustizia 20 gennaio 2011, causa C 463/2009; Corte
R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

Pag. 3

1 e 36 del D.Lgs. n. 165 del 2001.

R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

iustizia 24 gennaio 2002, causa 0-51/2000; Corte Giust. 2 dicembre
999, causa C-234/1998; Corte di Giustizia 11 marzo 1997, causa C13/95; con riguardo a questa Corte, cfr. Cass. 10 marzo 2009, n. 5709;
Cass. 5 marzo 2008, n. 5932; Cass. 10 gennaio 2004, n. 206; Cass.
20 dicembre 2003, n. 19842; Cass. 23 luglio 2002, n. 10761). In
particolare, la giurisprudenza comunitaria si è orientata, già con la
vigenza della direttiva 1977/187/CEE e, in continuità, anche
successivamente all’adozione della direttiva 97/50/CE, verso una
interpretazione del requisito dell’identità dell’entità economica trasferita
che prenda in considerazione il complesso delle circostanze di fatto
che caratterizzano l’operazione, fra le quali rientrano, in particolare il
tipo di impresa, la cessione o meno di elementi materiali, il valore degli
elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o
meno delle parti più rilevanti del personale ad opera del nuovo
imprenditore, il grado di somiglianza delle attività esercitate prima e
dopo la cessione. Anche un gruppo di lavoratori che assolva
stabilmente un’attività comune può corrispondere ad un’entità
economica che può conservare la propria identità ove il nuovo titolare
non si limiti a proseguire l’impresa ma riassuma anche una parte
essenziale (in termini di numero e di competenza) del personale
specificamente destinato dal predecessore a tali compiti. Tutti gli
elementi elencati vanno, comunque, considerati non isolatamente
bensì nell’ambito di una considerazione complessiva. La Corte di
Giustizia ha chiarito che l’ambito di applicazione della direttiva coincide
con la modificazione del titolare dell’azienda, avvenga, o meno, la
successione nella titolarità della stessa sulla base di un rapporto
contrattuale diretto tra cedente il cessionario; ciò in quanto, ai fini
dell’applicazione della direttiva, non è necessaria l’esistenza di rapporti
contrattuali diretti tra cedente cessionario, atteso che la cessione può
essere effettuata anche in due fasi per effetto dell’intermediazione di
un terzo.
Del pari, questa Corte ha affermato (facendo proprio l’orientamento
manifestato dalla Corte di Giustizia) che è configurabile il
trasferimento di un ramo di azienda pure nel caso in cui la cessione
abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di
particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati
tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi
in beni e servizi ben individuabili; in presenza di detti elementi si
realizza, pertanto, una successione legale del contratto di lavoro – e
non un’ipotesi di mera cessione – che non abbisogna del consenso del

Pag. 4

R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

Pag. 5

contraente ceduto ex ad. 1406 c.c., (cfr., tra le prime, Cass. n.
493/2005, e poi, in particolare, Cass. n. 5709/2009, citate, nonché
Cass. 28.4.2014, n. 9361).
3.2 – La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione degli
orientamenti giurisprudenziali elaborati con riferimento all’ad. 2112 c.c.
La Corte ha premesso che la vicenda trae origine dall’ad. 20 della
legge regionale n. 11 del 2010 (di riordino delle società a totale o
maggioritaria partecipazione pubblica regionale, finalizzato alla
corrispondenza di una sola società ad ogni area strategica individuata)
che al comma 6 ha disposto che “al fine di garantire il livello
occupazionale, il personale delle società dism esse, in servizio alla
data del 31 gennaio 2009, è trasferito nelle società risultanti alla fine
del processo di riordino” così intendendo “collegare la liquidazione di
alcune società al contemporaneo trasferimento delle attività dalle
stesse svolte, appartenenti ad aree considerate strategiche (nella
specie quella dei servizi ausiliari alle strutture sanitarie) in capo alle
nuove società risultanti alla fine del processo di riordino, le quali,
secondo la norma programmatica di cui al citato 6° comma, dovranno
“assorbire” il personale già in servizio presso le società disciolte”;
sulla base di tale dato normativo, ha poi accertato che “la convenzione
quadro per l’affidamento dei servizi ausiliari della Regione Sicilia alla
SAS stipulata il 14.9.2012 tra detta società e la Regione medesima dà
atto della necessità di affidare i servizi in questione, già in convenzione
con le società Multiservizi s.p.a. e Beni Culturali s.p.a. Gestioni e
Servizi, a seguito del processo di accorpamento di cui all’art. 20 della
legge regionale n. 1112010, alla società consortile SAS s.p.a.” e che
“la SAS, per lo svolgimento dei servizi ausiliari presso le strutture
sanitarie regionali già eseguiti dalla Multiservizi, ha quindi assunto
pressochè tutto il personale già in forza a detta società (897
lavoratori), con la sola eccezione di coloro i quali erano già in
possesso dei requisiti per accedere alla pensione e dei lavoratori,
come i reclamati, che hanno ottenuto provvedimenti giudiziali di
conversione di contratti a termine o di somministrazione illegittimi in
rapporti di lavoro a tempo indeterminato”;
accertato pertanto che “la SAS è subentrata nell’attività economica già
svolta da Multiservizi in favore delle strutture sanitarie regionali,
adoperando la quasi totalità della forza lavoro in precedenza addetta
all’attività medesima e dipendente dalla Multiservizi stessa” ha
configurato nella fattispecie un trasferimento di azienda ex ad. 2112
c.c., rilevando espressamente che a tanto “non osta la circostanza che

R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

il fenomeno traslativo abbia riguardato soltanto il personale”, all’uopo
ichiamando la giurisprudenza comunitaria che in settori di attività
usiliarie, come quella in causa, configura l’entità economica
rganizzata nel ” complesso organizzato di lavoratori subordinati
specificamente e stabilmente adibiti all’espletamento di un compito
comune”;
così accertata la “sussistenza di un trasferimento di un’entità
economica organizzata”, ha, infine, rilevato che, d’altra parte, le
reclamanti neppure hanno allegato “quali eventuali altri beni materiali
e/o patrimoniali in tesi non sarebbero transitati alla SAS, si da
escludere la riconducibilità della vicenda in esame ad una cessione di
azienda”.
La Corte ha, quindi, accertato che sussisteva un’entità economica
rappresentata dal gruppo di lavoratori dell’imprenditore, la Multiservizi
s.p.a., che assolveva stabilmente alle attività di servizi ausiliari presso
le strutture sanitarie regionali (nella specie, 897 lavoratori) che ha
mantenuto la sua identità presso il successore, la SAS, proseguendo
la medesima attività lavorativa presso la società subentrante che ha
continuato a fornire alle strutture ospedaliere lo stesso servizio.
Accertato il fenomeno successorio relativo all’azienda, la Corte, senza
alcuna inversione dell’onere probatorio, ha (ad abundantiam) rilevato
la mancanza di allegazione di elementi contrari da parte delle
reclamanti.
3.3 – Quanto alla censura relativa all’art. 2697 c.c., tale disposizione
regola le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di
ciascuno dei mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di
tale onere in relazione a specifiche esigenze; c) della forma che
ciascuno di essi deve assumere; non anche la materia della
valutazione dei risultati ottenuti mediante l’esperimento dei mezzi di
prova, che è viceversa disciplinata dagli artt. 115 e 116 c.p.c., e la cui
erroneità ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (ex
multis, Cass. 2707/2004). La sentenza in esame (pubblicata dopo
l’11.9.2012) ricade sotto la vigenza della novella legislativa
concernente l’art. 360, primo comma, n. 5 (d.l. 22 giugno 2012, n. 83
convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) e la
censura appare, pertanto, inammissibile, posto che non ricorre (né
stata denunciata) una ipotesi di motivazione apparente o la assoluta
mancanza dei motivi o un contrasto irriducibile fra affermazioni
inconciliabili o una motivazione perplessa (cfr. Cass. S.U. 7 aprile
2014, n. 8053 in ordine alla riduzione “al minimo costituzionale” del
Pag. 6

sindacato di legittimità sulla motivazione).

– In ordine al secondo motivo, non appare pertinente al caso di
specie il richiamo dell’art. 29, comma 3, del D.Lgs n. 276. La
disposizione prevede che: “L’acquisizione del personale gia’
impiegato nell’appalto a seguito di subentro di un nuovo appaltatore,
in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di
clausola del contratto d’appalto, non costituisce trasferimento
d’azienda o di parte d’azienda”.
Come accertato dalla Corte territoriale, sulla scorta della stessa
prospettazione effettuata dalla società ricorrente, l’art. 20 della legge
regionale n. 11 del 2010 (che, rubricato “Riordino delle società a totale
e maggioritaria partecipazione della Regione” ha previsto la riduzione in ciascuna area strategica della Regione — ad una sola società) ha
natura non già precettiva bensì soltanto programmatica e non può
interpretarsi nel senso di aver imposto autoritativamente la
successione, nei vari appalti, da una società all’altra. La fattispecie
non integra, pertanto, i requisiti previsti dalla disposizione normativa.
In ogni caso, il caso rientrava nella disciplina speciale dettata dalla
legge regionale n. 11 del 2010.
5. – Infine, con riguardo al terzo motivo, questa Corte ha, anche
recentemente, ribadito che sussiste quel particolare fenomeno
giuridico che va sotto il nome di “in house providing” tutte le volte in
cui una società è costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di
pubblici esercizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possono
essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente
in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto
assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli
enti pubblici sui propri uffici (Cass.S.U. 20.10.2015, n. 21217, Cass.
S.U. 26.3.2014, n. 7177, Cass. S.U. 10.3.2014, n. 5491, Cass. S.U.
25.11.2013, n. 26283). In particolare è stato chiarito che il “controllo
analogo” consiste in un potere di comando direttamente esercitato
sulla gestione dell’ente con modalità e con un’intensità non
riconducibili ai diritti ed alle facoltà che normalmente spettano al socio
in base alle regole dettate dal codice civile, e sino al punto che agli
organi della Società non resta affidata nessun autonoma rilevante
autonomia gestionale.
La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dell’orientamento
giurisprudenziale consolidato avendo accertato che lo Statuto della
R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

Pag. 7

Servizi Ausiliari Sicilia attribuisce ai soci azionisti nonché al collegio
sindacale poteri corrispondenti a quelli previsti dall’ordinamento per
ogni società per azione. Invero, la Corte, sulla base della
documentazione prodotta, accertato che il controllo é attribuito “ai soci
azionisti (come accade in ogni società per azioni) attraverso un
comitato e lo finalizzata alla verifica della rispondenza degli atti del
consiglio di amministrazione alle direttive e agli indirizzi
dell’amministrazione regionale, nonché al controllo dello stato di
attuazione degli obiettivi. Gli artt, 30 e 31, poi, attribuiscono al collegio
sindacale il controllo contabile e la revisione legale dei conti, a
condizione che in quest’ultimo caso sia integralmente costituito da
revisori o da un revisore legale o da una società di revisione legale
iscritti nell’apposito registro, ancora una volta imperfetta aderenza alle
disposizioni che regolano le società per azioni di diritto comune”.
Avverso tale statuizione, poi, la censura della ricorrente, al di là della
denuncia formale avanzata ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., si
risolve nella riproposizione di una diversa interpretazione e valutazione
del contenuto delle clausole dello statuto (con una inammissibile
richiesta di riesame del merito, senza che, peraltro, venga dedotta
alcuna violazione dei canoni ermeneutici), nonché, in sostanza, nella
doglianza di un vizio di insufficienza della motivazione, che, d’altra
parte, neppure sarebbe sussumibile nel nuovo testo dell’art. 360,
comma primo, n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. S.U. 7.4.2014, n. 8053).
6. I motivi denunciati con ricorso incidentale dal controricorrente
possono essere esaminati congiuntamente trattandosi di aspetti tra
loro connessi.
L’art. 92, secondo comma, c.p.c. (come sostituito dall’art. 45, comma
11, della legge 18 giugno 2009, n. 69, applicabile alla fattispecie in
esame ratione temporis), nella parte in cui prevede la possibilità di
compensare le spese di lite allorché concorrano “gravi ed eccezionali
ragioni”, fa riferimento a specifiche circostanze o aspetti della
controversia decisa (Cass. ord. 11 luglio 2014, n. 16037). Come
statuito dalle Sezioni Unite (sentenza 22 febbraio 2012, n. 2572) si
tratta di norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha
previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”,
ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito,
con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su
norme giuridiche. In particolare, le ragioni addotte nella specie per
R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015 Q
Relatore Boghetich

Pag. 8

;

R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015
Relatore Boghetich

giustificare la disposta compensazione (complessità e peculiarità delle
uestioni trattate) si inscrivono in un ambito da sempre valutato a tali
mi dalla giurisprudenza di legittimità, sia pure formatasi con riguardo
alla precedente versione dell’ad. 92 c.p.c. I motivi di compensazione
suddetti, in quanto tutti idonei a far emergere apprezzabili ragioni,
ancorché successivamente ritenute infondate, per agire o resistere in
giudizio, sono in realtà, pure se fondati su dati oggettivi, intesi a
valorizzare al fine della compensazione delle spese un atteggiamento
soggettivo del soccombente che ha agito o resistito in giudizio, e in tal
senso esprimono un valore che è stato espressamente ritenuto
meritevole di considerazione dallo stesso legislatore ai fini
dell’incidenza delle spese, come chiaramente ricavabile, sia pure a
contrario, dalla disciplina . in tema di responsabilità aggravata di chi
agisce o resiste ea in Rrcts-1-2 dolo o colpa grave (intesi dalla
giurisprudenza anche come consapevolezza del proprio torto ovvero
consapevolezza dell’infondatezza della domanda o dell’eccezione). La
“peculiarità” e la “complessità” delle questioni sono dunque ragioni
idonea a giustificare la compensazione delle spese se ed in quanto
sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente ricollegabile
alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o
resistere in giudizio e pertanto deve essere valutata con riferimento al
momento in cui è stata introdotta la lite ovvero è stata posta in essere
l’attività che ha dato origine alle spese di cui si discute, essendo però
evidente che le questioni la cui novità occorre valutare non possono
essere che quelle sulle quali si è determinata la soccombenza, ossia
le questioni decise.
Nella specie risulta che la Corte territoriale ha affrontato la questione
relativa all’interpretazione dell’art. 20 della legge regionale n. 11 del
2010, da valutare nel complessivo quadro normativa fornito dall’ad.
2112 c.c. e nell’ambito del recente orientamento elaborato dalla
giurisprudenza di legittimità con riguardo alle società in house
providing. Deve essere pertanto confermata la sussistenza di una
“complessità ed una peculiarità delle questioni” idonee a costituire
valida ragione di compensazione delle spese alla luce della lettura
della giurisprudenza di legittimità in materia siccome sopra effettuata.
Per la disamina innanzi esposta con riguardo alla condizione
soggettiva della parte soccombente, risulta che non ricorrevano i
requisiti richiesti dall’ad. 96, terzo comma, c.p.c. per la condanna
della società soccombente ad una somma equitativamente
determinata, e ciò in ossequio all’orientamento consolidato della

Pag. 9

7. Respinti entrambi i ricorsi (come, questa Corte, ha già statuito, con
riguardo al medesimo licenziamento collettivo, cfr. Cass. 7 dicembre
2015 n. 24803 e n. 24804), in ragione della soccombenza reciproca,
tra le parti costituite, vanno compensate per metà le spese del
presente giudizio di Cassazione e la ricorrente principale va
condannata al pagamento della residua metà in favore del
controricorrente-ricorrente incidentale, mentre non deve provvedersi
sulle spese nei confronti della Multiservizi s.p.a. che non ha svolto
attività difensiva.
8. Il ricorso è stato notificato in data successiva a quella (31/1/2013) di
entrata in vigore della legge di stabilità del 2013 (L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17), che ha integrato il D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, art. 13, aggiungendovi il comma 1 quater del seguente tenore:
“Quando l’impugnazione, anche incidentale è respinta integralmente o
è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è
tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a
norma art. 1 bis. Il giudice da atto nel provvedimento della sussistenza
dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento
sorge al momento del deposito dello stesso”.
Essendo il ricorso in questione (avente natura chiaramente
impugnatoria) integralmente da respingersi, deve provvedersi in
conformità.

P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi; condanna la ricorrente
principale a pagare al controricorrente ricorrente incidentale la metà
delle spese del presente giudizio di Cassazione, liquidate in euro
100,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese
generali al 15% e accessori di legge, compensando l’altra metà; nulla

..y

R.g. 19556/2014 Udienza 16/12/2015 e
Relatore Boghetich

Pag. 10

i giurisprudenza di questa Corte che ritiene come “La condanna al
pagamento della somma equitativamente determinata, ai sensi del
terzo comma dell’art. 96 cod. proc. civ., aggiunto dalla legge 18 giugno
2009, n. 69, ha natura sanzionatoria e officiosa, sicché essa
presuppone la mala fede o colpa grave della parte soccombente, ma
non corrisponde a un diritto di azione della parte vittoriosa”.(Cass. 11
febbraio 2014, n. 3003).

er le spese nei confronti della Multiservizi s.p.a..
Dichiara dovuto dalla ricorrente principale e dat ricorrente- incidentale l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 dicembre 2015.

,4400

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA