Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6693 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6693

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11795-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34, presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALFREDO BRAGAGNI;

– controricorrente –

contro

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PAOLO

EMILIO 34 presso lo studio dell’avvocato MARCELLA DE NINNO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ALFRDO BRAGAGNI;

– controricorrente –

contro

ZONA NOTTE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 94/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2009;

la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate illustrando lo stato della giurisprudenza in materia di necessità o meno di contraddittorio endoprocedimentale e affermando: 1) da un lato che nella fattispecie appare indiscusso sia che la verifica e l’ispezione sono state eseguite presso la sede del contribuente determinando accertamenti sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi sia che nel caso di specie il contribuente ha assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, evidenziando in questo modo da un lato l’utilità di tale previo contraddittorio e dall’altro la sua non pretestuosità e 2) dall’altro che i verbali testimoniano solo lo svolgimento di una procedura di definizione della insorgente controversia non potendosi configurare, in ragione dell’epoca dell’effettuazione, come preordinati alla realizzazione del contraddittorio endoprocedimentale.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l’Agenzia delle entrate, affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, l’Agenzia delle entrate denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per difetto di motivazione in merito a quali elementi di fatto e a quale iter logico si sia potuto concludere che il contraddittorio endoprocedimentale tra contribuente ed ente impositore non ha avuto luogo.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Secondo questa Corte, infatti:

il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 23940 del 2017; Cass. SU n. 8053 del 2014);

in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, non è più deducibile quale vizio di legittimità il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma i provvedimenti giudiziari non si sottraggono all’obbligo di motivazione previsto in via generale dall’art. 111 Cost., comma 6, e, nel processo civile, dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Tale obbligo è violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile) e, in tal caso, si concreta una nullità processuale deducibile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. n. 41935 del 2021; Cass. n. 41875 del 2021; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018).

Nel caso di specie la Commissione Tributaria Regionale illustrando lo stato della giurisprudenza in materia di necessità o meno di contraddittorio endoprocedimentale e affermando: 1) da un lato che nella fattispecie appare indiscusso sia che la verifica e l’ispezione sono state eseguite presso la sede del contribuente determinando accertamenti sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte sui redditi sia che nel caso di specie il contribuente ha assolto l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, evidenziando in questo modo da un lato l’utilità di tale previo contraddittorio e dall’altro la sua non pretestuosità e 2) dall’altro che i verbali testimoniano solo lo svolgimento di una procedura di definizione della insorgente controversia non potendosi configurare, in ragione dell’epoca dell’effettuazione, come preordinati alla realizzazione del contraddittorio endoprocedimentale – ha infatti fornito una motivazione ragionevole, coerente e chiara, con la quale ha dapprima descritto in maniera corretta ed esauriente la situazione giuridica relativa alla necessità del contraddittorio endoprocedimentale nell’ipotesi, come quella di specie, in cui si tratti di tributi armonizzati e vi sia stato un accesso presso i locali dell’impresa e successivamente ha escluso che vi sia stato un contraddittorio endoprocedimentale dal momento che tale non può essere considerato lo svolgimento di una procedura di definizione della insorgente controversia. La motivazione della sentenza impugnata si colloca pertanto ben al di sopra del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (Cass. n. 27899 del 2020; Cass. n. 22272 del 2018).

Deve altresì rilevarsi che, per contestare le circostanze fattuali affermate dalla Commissione Tributaria Regionale, la ricorrente fa riferimento a elementi fattuali e tecnici che non sono trascritti nel corpo del ricorso, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso stesso: in effetti, il principio di autosufficienza – prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una critica chiara alla sentenza, funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Secondo questa Corte infatti il principio di autosufficienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3 – è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l’onere di operare una chiara funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018; Cass. n. 17070 del 2020).

Il motivo di impugnazione pertanto difetta altresì di specificità, in quanto fondato su emergenze non conoscibili in questa sede e ciò solo basta a rendere non scrutinabile la prospettazione di nullità, peraltro priva di lineare comprensibile sviluppo giuridico; né la “qualitas” della questione legittima accertamenti nuovi in sede di legittimità (Cass. n. 8943 del 2021).

Il ricorso sarebbe quindi altresì inammissibile in particolare perché segue una sua linea di contestazioni senza porla a raffronto in maniera scientifica con quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale, affastellando una serie di doglianze senza un riferimento e un confronto con le motivazioni della sentenza impugnata, senza confrontare le norme di riferimento e l’interpretazione ad essa datale dalla Commissione Tributaria Regionale, in particolare per quanto riguarda il perché lo svolgimento di una procedura di definizione della insorgente controversia dovrebbe essere considerato alla stregua di un contraddittorio o in base a quali altri elementi tali contraddittorio sarebbe comunque configurabile.

Per il resto, le doglianze della parte ricorrente, pur formalmente volte a denunciare la nullità della sentenza per difetto di motivazione, investono il merito della lite e quindi, oltre ad essere carenti sotto il profilo dell’autosufficienza del ricorso, sono insuscettibili di poter essere valutate in Cassazione attraverso la denuncia di un vizio di difetto di motivazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Dunque, il motivo di impugnazione è infondato e conseguentemente il ricorso va respinto; le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.600, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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