Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6692 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 21/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7631/2008 proposto da:

C.S., C.M., C.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, presso

CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato

MAGGIONI Italo, con studio in 27029 VIGEVANO, Corso Milano 20, giusta

delega a margine;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO OSPEDALE SAN PAOLO (OMISSIS), in

persona del Direttore Generale Dott. Ca.Gi.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI Marco, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SCIUME’ ALBERTO giusta delega in atti;

M.N., (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell’avvocato SPADAFORA

GIORGIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

controricorso;

C.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI

MARCO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MERONI

MARISA OLGA giusta delega in calce al controricorso;

INA ASSITALIA SPA, (OMISSIS), in persona del procuratore speciale

dell’amministratore delegato p.t. Avv. F.M.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI, 35, presso lo

studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

C.E., (OMISSIS), C.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.

FERRARI, 35, presso lo studio dell’avvocate VINCENTI MARCO, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SCIUME’ ALBERTO giusta

procura in calce al controricorso;

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI,

35, presso lo studio dell’avvocato VINCENTI MARCO, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato MERONI MARISA OLGA giusta delega in

calce;

ITALIANA ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS), in persona del suo

Dirigente Servizio Affari Legali Avv. L.G.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VESPASIANO 17-A, presso lo

studio dell’avvocato INCANNO’ GIUSEPPE, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARINO CORRADO ANTONIO, DEL BORRELLO ANGELO

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

S.H.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 215/2007 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

Sezione Prima Civile, emessa il 18/10/2006, depositata il 29/01/2007;

R.G.N. 1159/C;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/02/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato MARCO VINCENTI;

udito l’Avvocato GIORGIO SPADAFORA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.M., C.G. e C.S. propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda di risarcimento del danno per la morte del fratello Co.Gi. proposta nei confronti dell’Azienda Ospedaliera San Paolo e del Primario del reparto di neurologia, nonchè, a seguito di chiamate in causa, di numerosi medici e delle loro compagnie assicuratrici.

Resistono con separati controricorsi l’Azienda Ospedaliera San Paolo, T.F., C.C., c.g. e C.A., M.N., le Generali Assicuazioni S.p.A., l’INA Assitalia S.p.A. e l’Italiana Assicurazioni S.p.A..

S.H., all’epoca primario del reparto, non si è costituito.

M.N. e, congiuntamente, le Assicurazioni Generali e l’INA Assitalia hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod. civ., censurano la sentenza impugnata per essere fondata sull’assunto che su essi attori gravasse l’onere di provare il nesso di causalità.

1.1.- Il primo motivo è infondato. Il giudice di merito, sulla base della CTU svolta in primo grado e della consulenza tecnica espletata in sede penale, esclude positivamente la sussistenza del nesso di causalità (pagg. 20-24) e non utilizza il criterio dell’onere probatorio.

2.- Con il secondo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata “nella parte in cui ha ritenuto di escludere la responsabilità dell’Ospedale San Paolo ritenendo che la terapia somministrata fosse quella adeguata ma non considerando che è mancata la prova che, tale terapia fosse stata effettivamente somministrata”. In particolare, quanto alla dedotta violazione dell’art. 2714 cod. civ., i ricorrenti rilevano che in data 15 settembre 2000, nel corso del giudizio di primo grado, e stata depositata una seconda copia della cartella clinica nella quale – a differenza della prima – era certificata la effettiva somministrazione di tutti i farmaci prescritti.

2.1.- Il mezzo è infondato sotto il profilo della violazione di legge. Non si tratta di due diverse cartelle cliniche, ma di altra copia della medesima cartella clinica con l’aggiunta di un “foglietto” – pure dotato, secondo l’ammissione degli stessi ricorrenti, del timbro di conformità del Direttore Sanitario dell’Ospedale – recante certificazione della somministrazione di tutti i farmaci prescritti.

Nella specie non si tratta dunque di stabilire a quale di due diverse copie di un medesimo atto, entrambe certificate come autentiche, prestare fede, avendo il giudice di merito correttamente attribuito efficacia di atto pubblico – in difetto di querela di falso – anche al “foglietto”, integrante la cartella clinica, successivamente prodotto. La non corretta motivazione, fondata sulla tardività della contestazione, va quindi solamente corretta.

2.2.- Ne discende l’inammissibilità della censura proposta sotto il profilo del vizio di motivazione.

La motivazione censurata, infatti, che fa leva in via di deduzione indiziaria sulla circostanza della pacifica somministrazione dei gastroprotettori, è chiaramente svolta ad abundantiam rispetto a quella fondata sulle risultanze dell’allegato alla cartella clinica, che la Corte territoriale ha ritenuto ritualmente prodotto.

3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e della contraddittorietà di motivazione, i ricorrenti si dolgono che la sentenza di appello abbia accolto il loro gravame quanto alla condanna alle spese di primo grado ma abbia poi posto a loro carico le spese di appello sul presupposto (non veritiero) della loro totale soccombenza.

3.1.- Il terzo motivo è fondato.

La condanna degli appellanti alle spese in grado di appello si fonda sull’esplicito assunto che costoro abbiano proposto l’impugnazione “senza che sussistesse alcun presupposto per riconoscere la fondatezza, neppure parziale, delle ragioni dedotte” (pag. 34).

L’affermazione è clamorosamente erronea, atteso che lo stesso giudice riconosce fondato l’appello, quanto al regolamento delle spese di primo grado, che compensa integralmente, sostituendo tale statuizione alla condanna degli attori medesimi, anche sul presupposto di una accertata, seppur priva di efficacia causale, “superficialità nell’approccio al paziente” dei convenuti (pag. 33).

4.- La sentenza va pertanto cassata in parte qua. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, sul punto, con l’integrale compensazione delle spese di secondo grado, attesa la parziale fondatezza dell’appello e tenuto conto di ogni aspetto della vicenda.

5.- Appare altresì equo compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e rigetta i primi due;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, compensa le spese di appello; compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 21 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA