Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6692 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 6154/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Unione dei Comuni di Cassola e Mussolente, in persona del legale

rappresentante pro tempore, Comune di Mussolente, in proprio e quale

successore della disciolta Unione dei Comuni di Cassola e

Mussolente, in persona del sindaco pro tempore, e Comune di Cassola,

in proprio e quale successore della disciolta Unione dei Comuni di

Cassola e Mussolente, in persona del sindaco pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto

(Venezia – Mestre), Sez. 16, n. 4/16/11 dell’11 novembre 2010,

depositata il 17 gennaio 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 febbraio

2017 dal Consigliere Raffaele Botta;

Preso atto che gli enti locali intimati non si sono costituiti,

nemmeno dopo che questa Corte, con ordinanza resa all’udienza del 22

settembre 2016, aveva disposto la rinnovazione della notifica del

ricorso, poi eseguita con atto notificato il 7-12 ottobre 2016;

Preso atto che il P.M. non ha formulato conclusioni scritte.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Ritenuto che la controversia concerne l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale venivano recuperate tasse di concessione governativa relative ad abbonamenti di radiofonia mobile di cui l’Unione dei Comuni di Cassola e Mussolente e i Comuni di Cassola e Mussolente erano intestatari, impugnazione accolta nei gradi di merito per il ritenuto venir meno del presupposto di imposta costituito ex art. 21 Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 dalla licenza per l’impiego delle apparecchiature terminali di trasmissione radiomobili e comunque considerando i Comuni “in quanto enti pubblici” esenti dalle tasse di concessione governativa;

2. Considerato che con il primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo di ricorso, da valutarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, l’amministrazione deduce in buona sostanza, sotto più profili di violazione di legge, che l’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 non sarebbe stato abrogato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, per effetto dell’entrata in vigore del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (primo motivo), eccependo altresì che gli enti locali sono soggetti alla tassa non essendo equiparabili all’amministrazione dello Stato;

3. Considerato che le censure sono fondate sulla base dell’ormai consolidato orientamento della Corte seguito alla pronuncia adottata a Sezioni Unite con la sentenza n. 9560 del 2014, la quale ha fissato i seguenti principi di diritto:

A) “In tema di radiofonia mobile, l’abrogazione del D.P.R. 28 marzo 1973, n. 156, art. 318 ad opera del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, art. 218 non ha fatto venire meno l’assoggettabilità dell’uso del “telefono cellulare” alla tassa governativa di cui all’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, in quanto la relativa previsione è riprodotta nel D.Lgs. n. 259 cit., art. 160. Va, infatti, esclusa – come anche desumibile dalla norma interpretativa introdotta con il D.L. 24 gennaio 2014, n. 4, art. 2, comma 4, conv. con modif. in L. 28 marzo 2014, n. 50, che ha inteso la nozione di stazioni radioelettriche come inclusiva del servizio radiomobile terrestre di comunicazione – una differenziazione di regolamentazione tra “telefoni cellulari” e “radio-trasmittenti”, risultando entrambi soggetti, quanto alle condizioni di accesso, al d.lgs. 259 cit. (attuativo, in particolare, della direttiva 2002/20/CE, cosiddetta direttiva autorizzazioni), e, quanto ai requisiti tecnici per la messa in commercio, al D.Lgs. 5 settembre 2001, n. 269 (attuativo della direttiva 1999/5/CE), sicchè il rinvio, di carattere non recettizio, operato dalla regola tariffaria deve intendersi riferito attualmente all’art. 160 della nuova normativa, tanto più che, ai sensi dell’art. 219 medesimo D.Lgs., dalla liberalizzazione del sistema delle comunicazioni non possono derivare “nuovi o maggiori oneri per lo Stato”, e, dunque, neppure una riduzione degli introiti anteriormente percepiti. Nè, in ogni caso, l’applicabilità di siffatta tassa si pone in contrasto con la disciplina comunitaria attesa l’esplicita esclusione di ogni incompatibilità affermata dalla Corte di giustizia (CGCE, 12 dicembre 2013 in C-335/2013)”;

B) “In tema di radiofonia mobile, gli enti locali sono tenuti al pagamento della tassa governativa sugli abbonamenti telefonici cellulari, non estendendosi ad essi l’esenzione riconosciuta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, art. 13 bis, comma 1, a favore dell’Amministrazione dello Stato, trattandosi di norma di agevolazione fiscale di stretta interpretazione, e attesa, ai sensi del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 1, comma 2, l’inesistenza di una generalizzata assimilazione tra amministrazioni pubbliche, la cui configurabilità presuppone una specifica scelta (nella specie, non adottata) legislativa”.

4. Considerato che detti principi hanno trovato conferma nella giurisprudenza successiva della Corte (v. in particolare Cass. n. 25522 del 2014) e sono stati di recente confermati con la sentenza n. 9707 del 2016, la quale ha tenuto anche conto della pronuncia con la quale la Corte di Giustizia con sentenza del 17 settembre 2015 in causa C-416/14 ha stabilito che:

a) le direttive europee nn. 1999/5/CE del 9 marzo 1999, 2002/19/CE del 7 marzo 2002, 2002/20/CE del 7 marzo 2002 (come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del 25 novembre 2009, 2002/21/CE del 7 marzo 2002, 2002/22/CE del 7 marzo 2002 (come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009 “vanno interpretate nel senso che non ostano a una normativa nazionale relativa all’applicazione di una tassa, quale la tassa di concessione governativa, in forza della quale l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, nel contesto di un contratto di abbonamento, è assoggettato a una autorizzazione generale o a una licenza nonchè al pagamento di detta tassa, in quanto il contratto di abbonamento sostituisce di per sè la licenza o l’autorizzazione generale e, pertanto, non occorre alcun intervento dell’amministrazione al riguardo”;

b) “l’art. 20 della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, e l’art. 8 della direttiva 1999/5 vanno interpretati nel senso che non ostano, ai fini dell’applicazione di una tassa quale la tassa di concessione governativa, all’equiparazione a un’autorizzazione generale o a una licenza di stazione radioelettrica di un contratto di abbonamento a un servizio di telefonia mobile, che deve peraltro precisare il tipo di apparato terminale di cui si tratta e l’omologazione di cui è stato oggetto”;

c) “il diritto dell’Unione, quale risulta dalle direttive 1999/5, 2002/19, 2002/20, come modificata dalla direttiva 2009/140, 2002/21 e 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, nonchè dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta a un trattamento differenziato degli utenti di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre, a seconda che essi sottoscrivano un contratto di abbonamento a servizi di telefonia mobile o acquistino tali servizi in forma di carte prepagate eventualmente ricaricabili, in base al quale solo i primi sono assoggettati a una normativa nazionale come quella che istituisce la tassa di concessione governativa”.

5. Considerato che secondo la citata sentenza n. 9707 del 2016 di questa Corte, la pronuncia della Corte di Giustizia ha “ulteriormente ribadito l’esclusione di ogni incompatibilità tra diritto comunitario e diritto nazionale, circa la legittima prevedibilità di una tassa di concessione governativa applicabile ai c.d. “telefoni cellulari”, e non si ravvisano argomentazioni… idonee ad “inficiare” le motivazioni espresse” dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9560 del 2014 sull’interpretazione della normativa nazionale: “dopo l’ulteriore intervento della Corte di giustizia, da un lato, non è più in discussione la compatibilità della tassa di concessione governativa con l’ordinamento UE e, dall’altro lato, sul piano interno, l’esistenza di un quadro normativo non equivoco, in ordine alla necessità di autorizzazione, individua il presupposto d’imposta ed esclude la sussistenza dei presupposti per una nuova rimessione del ricorso alle Sezioni Unite”;

6. Considerato, inoltre, che questa Corte con la ricordata sentenza n. 9707 del 2016 conferma la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 641 del 1973, art. 1 e art. 21 della tariffa allegata, per violazione degli artt. 3 e 23 Cost., già statuita dalla stessa Corte nella sentenza n. 25522 del 2014: “in particolare, in relazione alla pretesa violazione dell’art. 3 Cost., si è già osservato, con motivazione condivisa da questo Collegio, che “la fruizione di servizi di telefonia mobile in base ad un rapporto contrattuale di abbonamento col gestore presenta caratteristiche giuridiche e fattuali non sovrapponibili all’acquisto di un certo tempo di conversazione telefonica mediante la ricarica di una carta prepagata”, considerato che “l’utente nel primo caso gode del servizio continuativamente e si obbliga al pagamento di un canone periodico, mentre nel secondo caso acquista un pacchetto di minuti di conversazione telefonica”, cosicchè “la differenza obbiettiva tra le due situazioni esclude l’irragionevolezza della diversità del relativo trattamento tributario””;

7. Considerato che il quinto motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse perchè con lo stesso si censura una statuizione favorevole all’Ufficio, atteso che secondo il giudice d’appello l’eventuale natura di sostituto d’imposta del gestore telefonico non poteva impedire l’accertamento della tassa nei confronti dei contribuenti;

8. Considerato pertanto che il ricorso deve essere accolto in relazione ai motivi sopraindicati e che la sentenza impugnata deve essere cassata;

9. Considerato che ricorrendone le condizioni la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso originario dei contribuenti e che in ragione del consolidamento dei principi affermati in epoca successiva alla proposizione del ricorso è giustificata la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2017

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