Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6692 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17432/2019 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in Milano viale Regina

Margherita 30, presso lo studio dell’avv. Livio Neri, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5207/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 26/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente ha presentato domanda di protezione internazionale esponendo di essere originario di un villaggio nell'(OMISSIS) e che il padre, sacerdote di religione animista, era stato ucciso dalla caduta di un “albero sacro” di cui egli, l’anno precedente, aveva fatto tagliare i rami, insieme ad altri giovani del villaggio; altri giovani del villaggio avevano cercato di uccidere il ricorrente facendosi aiutare da gruppi terroristici ((OMISSIS)). Il ricorso è stato respinto dalla competente Commissione territoriale e la decisione è stata confermata dal Tribunale, poichè il giudice di primo grado ha ritenuto la narrazione non credibile per contraddizioni interne e inverosimiglianza. Ha proposto appello il richiedente asilo, e la Corte d’appello di Milano con sentenza depositata in 26 novembre 2018 ha confermato la decisione di primo grado.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione il richiedente affidandosi a tre motivi. Non ha spiegato difese il Ministero.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 1, lett. c).

Il ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha affermato che i fatti narrati attengono a una sfera privata poichè l’agente persecutore potrebbe essere anche un privato, se lo Stato non è in grado di offrire protezione. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, perchè la Corte ha assunto informazioni sul paese di origine dal sito “(OMISSIS)” e non dalle fonti previste dalla norma. Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 e art. 10 Cost., in relazione ai presupposti per la situazione umanitaria; deduce che la Corte non ha tenuto conto che il livello di integrazione conseguito nel nostro paese non va comparato con la ritenuta assenza di un conflitto bensì con la violazione dei diritti umani.

I motivi sono inammissibili per difetto di specificità nei termini richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 e non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata (cfr. sul punto Cass. 14578/2018; Cass. 30535/2018), fondata essenzialmente sulla negazione della credibilità del racconto del richiedente.

La Corte d’appello ha infatti confermato il giudizio negativo reso dal giudice di primo grado sulla veridicità del racconto, rilevando contraddizioni interne nel narrato, non adeguatamente spiegate. Tale giudizio non è stato oggetto di censura nel ricorso, posto che il ricorrente si limita, con il primo motivo, a esporre le sue ragioni contro quella parte di motivazione in cui la Corte afferma che “i fatti narrati, quand’anche ritenuti veritieri, attengono ad una sfera privata”. Questa affermazione tuttavia, letta nel contesto della sentenza, appare rivolta prevalentemente ad evidenziare una delle contraddizioni non spiegate del racconto, e cioè il dedotto intervento del gruppo terroristico (OMISSIS), in una zona dove il gruppo non risulta attivo, e a sostegno della vendetta privata per ragioni tribali, e non a negare la rilevanza delle persecuzioni da agente privato.

La ragione fondante della motivazione di secondo grado è infatti l’adesione alla valutazione negativa di credibilità già operata dal Tribunale; entrambi i giudici di merito ritengono il racconto privo di coerenza e affetto da inverosimiglianze e contraddizioni non spiegate e sul punto non vi è censura.

Ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, l’esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale: il che significa che se il richiedente allega una storia individuale di cui non può dare prova e la cui narrazione non è ritenuta veritiera secondo i parametri di valutazione di cui all’art. 3 citato, è da escludere il riconoscimento di quelle forme di protezione che richiedono un riscontro individuale. Il giudice non può infatti supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020), posto che il ricorrente è l’unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all’età, all’estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C146/14; nello stesso senso Cass. n. 8819/2020).

Di conseguenza la Corte, premesso di non ritenere veritiero il racconto, ha esaminato l’unico profilo che non richiede riscontro individuale, e cioè la (eventuale) sussistenza di una situazione di conflitto armato da cui derivi un grado di violenza indiscriminata di livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia, rilevante D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).

La sussistenza di questa situazione è stata esclusa sulla base di informazioni tratte dal sito “(OMISSIS)” e sul punto il ricorrente assume che il dovere di cooperazione istruttoria non può ritenersi assolto se il giudice assume la decisione “riferendosi a fonti diverse e meno autorevoli di quelle prescritte dalla norma in questione”. Così non è, perchè il giudice è libero di assumere country of origin information anche da fonti non espressamente contemplate dalla norma (Cass. 13253/2020) purchè le sottoponga ad un vaglio di attendibilità e pertinenza e le indichi nella motivazione della sentenza (Cass. 29260/2020).

Vero è che il sito della Farnesina è una fonte normalmente considerata non esaustiva, trattandosi di un sito “il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati” (Cass. 8819/2020). Ciò non significa tuttavia che le notizie riportate in detto sito non possano essere in assoluto utilizzate o che siano false; si tratta piuttosto di notizie che in molti casi si rivelano non pertinenti o non sufficienti, poichè specificamente dirette a tutelare la incolumità del viaggiatore nazionale.

Il ricorrente non critica il contenuto delle informazioni in sè, affermando ad esempio che siano non pertinenti o non veritiere o non aggiornate, ma solo la loro mancata estrazione dalle fonti menzionate dalla norma. Così facendo non assolve all’onere di specificità dei motivi di ricorso, non esponendo quali sono le ragioni per cui critica il provvedimento impugnato, in termini concreti e non astratti, con riferimento anche alle condizioni del paese di origine e alla sua situazione individuale.

Anche il terzo motivo del ricorso, che riguarda il diniego della misura della protezione umanitaria, è carente sotto il profilo della specificità e della pertinenza della censura rispetto alla ratio decidendi.

Il giudice di merito esclude la condizione di vulnerabilità sia perchè non crede al racconto e quindi al rischio individuale dedotto, sia perchè ritiene irrilevanti, ai fini della misura di protezione richiesta, la mera attestazione di partecipazione ad un corso di lingua italiana e il corretto comportamento tenuto presso il centro ospitante. A fronte di questo giudizio, il richiedente espone in maniera stereotipata la giurisprudenza di questa Cortei in particolare quella che enuncia la regola del giudizio comparativo tra il livello di integrazione sociale raggiunto in Italia e le condizioni del proprio paese (Cass. 4455/2018), senza però fornire riscontri individualizzanti sul livello di integrazione conseguito, o sul rischio di lesione dei diritti fondamentali cui incorrerebbe in caso di rimpatrio.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto del sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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