Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6692 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 09/02/2022, dep. 01/03/2022), n.6692

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6574-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

M.C., erroneamente accertato nella qualità di

amministratore di diritto della società LIN SEN SRL in

liquidazione, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4430/9/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente impugnava l’avviso di accertamento per IVA per l’anno 2009 riguardante la società Lin. Sen. S.r.l. in liquidazione dal 23 dicembre 2011 – a lui notificato il 4 dicembre 2015 in qualità di amministratore di diritto e di socio al 10% della stessa;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate affermando che l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e nel caso di specie non si è in presenza di un avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. M. ma di un avviso di accertamento unicamente finalizzato alla rideterminazione dell’imposta gravante sulla società, come ammesso esplicitamente dalla stessa parte appellante laddove nell’appello afferma che l’Ufficio non ha rettificato la dichiarazione del sig. M.C. ma quella della società Lin. Sen. S.r.l., come fatto palese dal contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, notificato a soggetto che, alla data della notifica, aveva ormai cessato di avere la rappresentanza legale della detta società.

L’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il motivo di impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, in quanto pur non avendo l’Ufficio rettificato la dichiarazione del sig. M.C. ma quella della società Lin Sen s.r.l. ha notificato il relativo avviso di accertamento al sig. M. al fine di far valere la responsabilità dello stesso in qualità di socio e amministratore di diritto della suddetta società e quando, come nel caso di specie, la società sia stata costituita artificiosamente, le sanzioni amministrative tributarie possono essere irrogate nei confronti della persona fisica che ne ha beneficiato materialmente.

Il motivo di impugnazione è fondato.

Secondo questa Corte, infatti:

in tema di società di capitali, la disciplina dettata dall’art. 2495 c.c., comma 2, come modif. dal D.Lgs. n. 6 del 2003, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata della società, implica che nei debiti sociali subentrano “ex lege” i soci, sicché il Fisco, ove le proprie ragioni nei confronti dell’ente collettivo siano state definitivamente accertate (ad esempio, per mancata tempestiva impugnazione dell’atto impositivo, ovvero per intervenuta estinzione del relativo giudizio, o infine per intervenuto giudicato sostanziale) può procedere all’iscrizione a ruolo dei tributi non versati sia a nome della società estinta, sia a nome dei soci (“pro quota”, in relazione ai relativi titoli di partecipazione), e ciò ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 3, e 14, lett. b), nonché azionare comunque il credito tributario nei confronti dei soci stessi, non occorrendo procedere all’emissione di autonomo avviso di accertamento, ai sensi del citato D.P.R., art. 36, comma 5, relativo al diverso titolo di responsabilità di cui al precedente comma 3 (nel testo antecedente alla modifica apportata dal D.Lgs. n. 175 del 2014, art. 28, comma 5), di natura civilistica e sussidiaria (Cass. n. 31904 del 2021);

il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, conv., con modif., in L. n. 326 del 2003, sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando essa sia gestita da un amministratore di fatto non opera nell’ipotesi di società “cartiera”, atteso che, in tal caso, la società è una mera “fictio”, utilizzata quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio dell’amministratore di fatto, con la conseguenza che viene meno la “ratio” che giustifica l’applicazione del suddetto art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito (Cass. n. 29038 del 2021);

il principio secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7 (conv., con modif., in L. n. 326 del 2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non opera nell’ipotesi di società artificiosamente costituita, poiché in tal caso la persona giuridica è una mera “fictio” creata nell’interesse della persona fisica, esclusiva beneficiaria delle violazioni, sicché non vi è alcuna differenza fra trasgressore e contribuente (Cass. n. 10975 del 2019).

La sentenza impugnata non si è conformata ai suddetti principi, laddove – affermando che l’autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali implica l’esclusiva imputabilità alla società dell’attività svolta in suo nome e nel caso di specie non si è in presenza di un avviso di accertamento emesso nei confronti del sig. M., socio al 10% della società Lin. Sen. S.r.l. ma di un avviso di accertamento unicamente finalizzato alla rideterminazione dell’imposta gravante sulla società stessa, come ammesso esplicitamente dalla stessa parte appellante laddove nell’appello afferma che l’Ufficio non ha rettificato la dichiarazione del sig. M.C. ma quella della società Lin. Sen. S.r.l., come fatto palese dal contenuto dell’avviso di accertamento impugnato, notificato a soggetto che, alla data della notifica, aveva ormai cessato di avere la rappresentanza legale della detta società – per un verso ha trascurato di considerare che anche nelle società a responsabilità limitata, sia pure nei limiti della quota, i soci subentrano “ex lege” nei debiti sociali e quindi la circostanza che l’avviso di accertamento fosse finalizzato alla rideterminazione dell’imposta gravante sulla società non esonera il socio dalle sue responsabilità, per un altro verso non ha considerato che l’avviso di accertamento è stato notificato alla parte contribuente anche in qualità di amministratore di diritto della società Lin. Sen. S.r.l. e per un altro verso ancora non ha esaminato la possibilità, come evidenziato in maniera circostanziata dal ricorrente, che la persona giuridica sia nel caso di specie una mera “fictio” al fine di evadere le imposte, creata nell’interesse della persona fisica contribuente, esclusiva beneficiaria delle violazioni, il che fa sì che non operi il disposto di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 7 (conv., con modif., in L. n. 326 del 2003), secondo cui le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica, sono esclusivamente a carico della persona giuridica stessa.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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