Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6691 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6691

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 15163/2008 proposto da:

T.S.F. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI

ARIELLA, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI Rocco,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

11/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – T.F.S., con ricorso alla corte d’appello di Perugia, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello, con decreto 11.4.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha accertato che il processo in cui la parte era stata convenuta, s’era svolto tra il maggio 1998 ed il marzo 2005 per la durata di circa 8 anni.

Ha ritenuto che, a fronte di una ragionevole durata del processo, da calcolarsi in tre anni, circa due dei cinque anni residui, in particolare tra il dicembre 2003 ed il marzo 2006, a fossero andati perduti per la condotta difensiva della parte: questa, convenuta in giudizio per l’eliminazione d’una condotta di scarico esistente sul suo fondo, non aveva opposto di non esserne il solo proprietario, ciò che aveva comportato la necessità di una successiva integrazione del contraddittorio.

Ha ravvisato in questo un indice di scarso interesse per la sollecita definizione del giudizio.

Ha liquidato in 1.000,00 Euro l’equa riparazione spettante alla parte in relazione ad un periodo di irragionevole protrazione del processo di tre anni.

2. – La parte ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 24.5.2008.

Il Ministero della giustizia non vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La cassazione del decreto è chiesta per vizi di violazione di norme di diritto e di difetto di motivazione, con un unico motivo, concluso con la formulazione di otto quesiti.

Di questi presentano una sufficiente specificazione i primi sei, mentre il settimo e l’ottavo si risolvono in una riassuntiva postulazione del contrasto della decisione con le norme della Convenzione.

2.1. – Il secondo, terzo e sesto quesito vertono sulla questione, se l’equa riparazione spetti in relazione alla intera durata del giudizio, quando si sia protratto in modo ingiustificato rispetto a quella ragionevole: si appuntano sul capo della decisione, in cui da un lato si è indicata in tre anni la durata ragionevole di un giudizio che si svolga in un solo grado, dall’altro si è affermata la potenziale rilevanza a fini indennitari della sola protrazione del giudizio oltre quella soglia.

La questione di diritto così posta non è fondata.

Ciò alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è fonte di pregiudizio indennizzabile solo la protrazione del processo oltre il limite della sua durata ragionevole, calcolata secondo lo standard di tre anni, per un giudizio che si sia svolto in un unico grado.

2.2. – Il primo ed il quarto quesito vertono sulla questione, se nella valutazione dell’equa riparazione, chiesta da una delle parti del giudizio presupposto, risponda a diritto che si tenga conto della sua condotta processuale, quante volte si presti ad essere considerata indicativa della mancanza di interesse alla più sollecita definizione del giudizio e se sia logicamente giustificabile che una tale mancanza di interesse sia desunta dal comportamento della parte che, convenuta in giudizio per la rimozione di un impianto fognario, non palesi di non essere l’unica proprietaria del fondo sul quale la condotta è installata.

Anche questa seconda questione non è fondata.

La Corte ha già avuto occasione di affermare che è conforme a diritto che il giudice dell’equa riparazione valuti la condotta processuale del convenuto, che mostri di avere un interesse diverso da quello della più sollecita definizione del giudizio (Cass. 13 aprile 2006 n. 8716 e 18 giugno 2007 n. 14053).

Se – come risulta dal decreto – chi ha agito in giudizio ha 3 anche chiesto la modificazione delle opere che costituivano l’impianto fognario ed il fondo su cui insistevano non era di sola proprietà della parte convenuta, si trattava di causa della quale erano parti necessarie anche gli altri comproprietari (Cass. 7 giugno 2002 n. 8261), che, altrimenti, la decisione non avrebbe potuto essere eseguita.

Ora, in un giudizio in cui una sola delle parti necessarie è stata convenuta, questa può ben valutare come corrispondente al suo interesse non cooperare alla immediata eliminazione del vizio procedurale da cui è affetto il giudizio promosso nei suoi soli confronti, ma non può poi lamentarsi se per eliminare il vizio procedurale in cui la parte attrice era incorsa il giudizio si è dovuto protrarre, perchè si tratta di un ineliminabile riflesso della scelta difensiva fatta, scelta che dimostra non l’interesse al più sollecito accertamento di quale sia nel caso la giusta definizione della controversia, ma il contrario interesse a procrastinare il più possibile la situazione di fatto eventualmente contraria a diritto.

2.3. – E’ invece fondata la questione che costituisce oggetto del quinto quesito, che verte sul criterio di liquidazione della equa riparazione.

La liquidazione in 1.000,00 Euro a fronte di una ingiustificata protrazione del processo per una durata di tre anni non può essere considerata legittima.

A tale proposito va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata ed il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, infatti, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione sì pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Peraltro, la Corte, nella sua più recente giurisprudenza, è venuta considerando che, da parte del giudice dì merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o la natura collettiva del ricorso, e quando, come sarebbe nel caso in esame, si tratti di dare rilievo ad una protrazione del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria.

Ma la liquidazione di 1.000,00 Euro per tre anni è inferiore anche a questo parametro.

3. – Il ricorso è in conclusione parzialmente accolto ed il decreto è in questi limiti cassato.

4. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito, perchè sono rimasti accertati i fatti rilevanti per l’applicazione degli standard in precedenza enunciati.

Siccome dell’atteggiamento processuale del ricorrente, inteso come manifestazione di scarso interesse ad una decisione della controversia entro il limite di tre anni si è già tenuto conto in sede di giudizio circa il periodo di irragionevole durata del processo, la Corte ritiene non giustificato nel caso concreto l’abbandono nello standard di 1.000,00 Euro per anno e dunque determina in 3.000,00 Euro la somma spettante al ricorrente a titolo di equa riparazione, somma che è dovuta con gli interessi legali dalla data della domanda, proposta con ricorso depositato il 29.5.2006.

5. – La Corte deve ancora pronunciarsi sulla responsabilità per le spese del giudizio di primo grado e ritiene di porla per l’intero a carico dell’amministrazione pubblica.

Le spese processuali vanno liquidate in base ai pertinenti scaglioni della tariffa allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 in Euro 450,00 e rispettivamente in Euro 380,00, per onorari e diritti di avvocato, oltre a Euro 50,00 per spese.

6. – Le spese del giudizio dì cassazione sono ancora a carico della amministrazione pubblica, ma, liquidate per l’intero in Euro 600,00 per onorari di avvocato e Euro 100,00 per spese, sono dichiarate compensate in ragione della metà, in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso.

7. – A tutte le spese processuali sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese processuali e gli accessori di legge; delle spese del giudizio di cassazione è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Rocco Baldassini, che ha difeso l’attore nel giudizio davanti alla Corte ed ha dichiarato di aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa in relazione il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna il Ministero della giustizia a pagare a T.F.S. la somma di Euro 3,000,00 a titolo di equa riparazione, con gli interessi legali dalla data del 29.5.2006, e le spese del giudizio di merito, per complessivi Euro 880,00; condanna inoltre il Ministero a pagare a T.F.S. le spese del giudizio di cassazione, che liquida per l’intero in Euro 700,00 e dichiara compensate per metà:

in aggiunta a tutte le spese sono dovuti il rimborso forfetario delle spese processuali e gli accessori di legge e di quelle liquidate per il giudizio di Cassazione è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Rocco Baldassini.

La cancelleria provvederà a dare le comunicazioni previste dalla L. L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

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