Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6691 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 6691 Anno 2016
Presidente: DI CERBO VINCENZO
Relatore: GHINOY PAOLA

SENTENZA

sul ricorso 29320-2014 proposto da:
MOHAMED DONIA MOHAMED SAIO C.E. MHMMMD60020Z336N,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CANTORE
ANTONIO 17, presso lo studio dell’avvocato MARINA
ARMELISASSO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– ricorrente –

2015
4961

contro

MONRESIN S.P.A. P.I. 00158270363, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio

Data pubblicazione: 06/04/2016

dell’avvocato GUIDO FRANCESCO ROMANELLI, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO
GRAGNOLI, giusta delega in atti;
– controricorrente avverso

la

sentenza

n.

1188/2013

della CORTE

1107/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. PAOLA
GHINOY;
udito l’Avvocato ZACCARELLI LUCA per delega Avvocato
GRAGNOLI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. CARMELO CELENTANO, che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/10/2013 r.g.n.

R. Gen. N. 24320/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’appello di Bologna con la sentenza n. 1188 pubblicata il 10
ottobre 2013 confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede che
aveva rigettato la domanda proposta da Mohammed Donia Mohammed
Said diretta a contestare la legittimità del termine apposto al contratto di
lavoro intercorso con Monresin s.p.a. e l’intervenuto recesso dal rapporto

pagamento della somma di L. 29.324.571 per differenze retributive e TFR e,
della somma di lire L. 80.340.000 a titolo di risarcimento danni da
infortunio sul lavoro.
La Corte argomentava in primo luogo che era infondata la doglianza
dell’appellante secondo la quale il patto di prova doveva ritenersi nullo per
omessa specificazione delle mansioni; riferiva che il contratto individuale
conteneva l’indicazione del livello di inquadramento (il quinto) e del profilo
professionale di operaio, ricompreso anche nella declaratoria contrattuale
del livello, sicché era possibile alle parti ricorrere alla specificazione delle
mansioni

per relationem, né era sorta contestazione durante lo svolgimento

del rapporto circa le mansioni esigibili, che lo stesso ricorrente in primo
grado aveva identificato con quelle di operaio qualificato addetto al taglio
del ferro. Aggiungeva che, pur essendo fondata la doglianza dell’ appellante
di omissione di pronuncia in relazione alla domanda di differenze
retributive, la totale inattendibilità dei conteggi ed ancor prima l’ integrale
indeterminatezza del petitum della causa petendi rendevano tale domanda
nulla.
Per la cassazione della sentenza Mohammed Donia Mohammed Said
ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso
la s.r.l. Monresin, che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente la s.r.l. Monresin ha eccepito l’ inammissibilità del
ricorso, in quanto non è stato proposto nei confronti della S.p.A. Testi
holding, società che con atto del 26 luglio 2012 ha incorporato a seguito di
fusione per incorporazione la s.r.l. Monresin, come risulta dal certificato
camerale depositato all’udienza di discussione. Richiama Cass. 15 febbraio
2013 n. 3820 e sostiene che la società risultante dalla fusione o quella
incorporante assume diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti anteriori alla fusione.
Paola Gjìijioy. estensore
3

per mancato superamento della prova, nonché per ottenere la condanna al

R. Gen. N. 24320/2014

1.1. L’eccezione non è fondata, alla luce del principio, ribadito da
questa Corte in più occasioni, secondo il quale l’art. 2504 bis cod. civ. nel
testo modificato dai d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, nel prevedere la
prosecuzione dei rapporti giuridici, anche processuali, in capo al soggetto
unificato, quale centro unitario di imputazione di tutti i rapporti
preesistenti, risolve la fusione in una vicenda non estintiva ma evolutivo-

societaria già esistente, ma . non la creazione di un nuovo ente che si
distingua dal vecchio, sicché è ammissibile il gravame proposto nei
confronti della società incorporata, che, nonostante la cancellazione dal
registro delle imprese, sopravvive in tutti i suoi rapporti, anche processuali,
alla vicenda modificativa nella società incorporante (v. Cass. ord., n. 24498
del 18/11/2014, Cass., Sez. un., 17 settembre 2010, n. 19698; Sez. un.,
14 settembre 2010, n. 19509).

2. Con il primo motivo di ricorso, Mohammed Donia Mohammed Said
deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2096 c.c. e degli artt. 1 e 3
della L.n. 230 del 1962, recante la disciplina del contratto a tempo
determinato in vigore al momento della stipula del contratto di lavoro.
Contesta la sentenza della Corte d’appello laddove ha affermato che fosse
possibile indicare le mansioni oggetto del patto di prova per relationem,
mentre nel caso lei contratto stipulato tra le parti vi era unicamente
l’indicazione del livello di inquadramento del lavoratore (il quinto) e della
qualifica di operaio qualificato, la quale deve intendersi come categoria
generale nella quale sono ricomprese diverse qualifiche.
Riferisce che secondo la dizione del C.C.N.L. del terziario del
3/11/1994, parte II titolo primo, per operaio qualificato deve intendersi “il
lavoratore addetto a lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste
normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque
conseguite”, e che l’art. 26 del C.C.N.L. del terziario 3/11/1994 parte
seconda, titolo terzo, articolo tre, quinto livello, prevede la figura
dell’operaio qualificato delle aziende commerciali dei settori ferro e acciaio,
metalli non ferrosi e rottami ai punti da a) a h). Non essendo quindi
specificata la mansione che il ricorrente era chiamato a svolgere, non era
possibile l’adeguata verifica in ordine al mancato superamento della prova

Paola

inoy, estensore
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modificativa, che comporta un mutamento formale di un’organizzazione

R. Gen. N. 24320/2014

e per i medesimi motivi neppure era possibile verificare se l’apposizione del
termine al contratto fosse o meno giustificata.
1.1. Il motivo è inammissibile.
Il

della Corte d’appello in merito alla sufficiente

decisum

specificazione delle mansioni dedotte in contratto poggia su due distinte
rationes decidendi: da un lato, il giudice di merito ha ritenuto che esse

all’indicazione del livello e del profilo professionale del contratto collettivo;
dall’altro, ha valorizzato la circostanza che non fosse mai sorta
contestazione durante il rapporto di lavoro circa le mansioni esigibili e che
lo stesso ricorrente nel ricorso le avesse identificate in quelle di “operaio
qualificato addetto al taglio del ferro”.
Nessuna censura è stata proposta dal ricorrente avverso la seconda
ratio decidendi, e quindi in ordine alla possibilità di desumere la sufficiente
specificazione delle mansioni dal comportamento delle parti successivo alla
stipulazione del contratto. Ciò determina l’inammissibilità del motivo,
considerato che le Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 7931 del
29/03/2013 hanno chiarito che qualora la decisione impugnata si fondi su
di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle
quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è
inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di
tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione. Ciò
in quanto il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio
tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata,
caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata
ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o
i vizi dedotti.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione degli articoli 125 e 141 c.p.c. e lamenta che la Corte d’appello
di Bologna, ritenendo inattendibili i conteggi, non abbia disposto c.t.u.
contabile, e che abbia dichiarato nulla la domanda avente ad oggetto le
differenze retributive per integrale indeterminatezza del petitum e della
causa petendi.

Sostiene che la domanda non potesse ritenersi

indeterminata, in quanto nel ricorso erano esplicitati i motivi ed i titoli per i
quali egli aveva chiesto la condanna della Monresin s.p.a..
Pao I

ino , estensore
5

fossero sufficientemente specificate mediante il rinvio “per relationem”

R. Gen. N. 24320/2014

2.1. Anche tale motivo è inammissibile.
Non si comprende infatti quali sarebbero i principi di diritto violati
dalla Corte d’appello, che ha ritenuto di non poter sopperire
all’indeterminatezza dei conteggi, ed ancor prima della domanda, mediante
la nomina di c.t.u., facendo applicazione del principio, che il ricorrente non
sottopone a specifica critica, secondo il quale la consulenza tecnica non

costituisce un mezzo di prova, né può sopperire a carenze difensive, ma è
finalizzata all’acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico
necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori
già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche
conoscenze (ex plurimis Cass. n. 9461 del 21/04/2010).
Inoltre, nel valorizzare il contenuto del ricorso e dei relativi conteggi
al fine di confutare la valutazione della Corte d’appello, il ricorrente non ne
riporta il contenuto, né li allega al ricorso, in violazione degli oneri imposti
dagli artt. 366, co.1, n.6 e 369, co. 2, n. 4 cod. proc. civ.. Merita
puntualizzare che le SS. UU. (sentenza 3 novembre 2011 n. 22726),
intervenendo sull’esegepi cieli’ onere di cui all’art. 369 comma 2, n. 4 cod.
to”–• alf”.~…41.1.0 di
.,rl’esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ex
proc. civ
art. 366, n. 6, cod. proc. civ., del contenuto degli stessi atti e dei
documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari al loro
reperimento, ed il tenore della disposizione non lascia adito a dubbi
sull’estensione dell’onere di «specifica indicazione» di cui al n.6 della norma
a tutti gli atti e documenti (negoziali e non) necessari alla decisione sul
ricorso, espressamente ricomprendendo nel relativo ambito oggettivo gli
«atti processuali» generalmente intesi (in tal senso v. ex multis Cass. Sez.
L, Sentenza n. 17168 del 2012, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1391 del
23/01/2014, Sez. L, Sentenza n. 3224 del 12/02/2014).

3. Segue l’inammissibilità del ricorso, con la condanna della parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da
dispositivo.
In considerazione della data di notifica del ricorso deve dichiararsi la
reata sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell’art. 13, comma
lquater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dal comma 17
dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, ai fini del raddoppio del

Pav4Ghinoy,

estensore

r

6

r

R. Gen. N. 24320/2014

contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o
dichiarata inammissibile o improcedibile.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi
C 3.000,00 per compensi professionali, oltre ad C 100,00 per esborsi,

Ai sensi dell’ art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16.12.2015

rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

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