Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6690 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12157/2008 proposto da:

A.P. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso l’avvocato COZZI ARIELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato BALDASSINI Rocco, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

06/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

16/12/2009 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – A.P., con ricorso alla corte d’appello di Perugia, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello, con decreto 6.3.2007, ha accolto in parte la domanda.

Ha accertato che il processo in cui la parte era stata convenuta, a partire dalla udienza di prima comparizione del 29.9.1997, era ancora pendente in grado di appello alla data della domanda d’equa riparazione, proposta il 3.4.2006.

Ha ritenuto che, tolti alcuni periodi di inattività imputabili alle parti, una non ragionevole protrazione del processo potesse configurarsi solo per due anni, dei sette e mezzo per cui si era venuto protraendo ed ha liquidato l’equa riparazione in Euro 2.500,00.

2. – La parte ha chiesto la cassazione del decreto, con ricorso notificato il 21.4.2008.

Il Ministero della giustizia vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso sottopone all’esame della Corte più motivi sintetizzati in sette quesiti.

Di questi presentano una sufficiente specificazione i primi cinque, mentre il sesto ed il settimo si risolvono in una riassuntiva postulazione del contrasto della decisione con le norme della Convenzione.

2.1. – Il terzo quesito verte sulla questione, se l’equa riparazione spetti in relazione alla intera durata del giudizio, se si sia protratto in modo ingiustificato rispetto a quella ragionevole.

La questione di diritto così posta non è fondata.

Ciò alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è fonte di pregiudizio indennizzabile solo la protrazione del processo oltre il limite della sua durata ragionevole, calcolata secondo lo standard di cinque anni, per un giudizio che si sia svolto o si venga ancora svolgendo in secondo grado alla data della domanda.

2.2. – E’ parimenti infondata la questione posta con il primo, secondo e quinto quesito.

Sulla questione della rilevanza dei rinvii chiesti dalle parti, la giurisprudenza della Corte, mentre esclude che la ulteriore durata che essi cagionano al processo possa di per sè essere scorporata dalla protrazione del processo oltre i limiti del ragionevole (Cass. 25 gennaio 2008 n. 1715), ne ammette tuttavia la rilevanza in questo senso, quante volte a loro riguardo vi sia una specifica e non illogica valutazione da parte del giudice di merito (Cass. 2 febbraio 2007 n. 2251).

Nel limite di una durata fisiologica, ovverosia corrispondente all’attività che le parti vogliono essere poste nelle condizioni poter svolgere, le stesse debbono sopportare l’onere della durata dei rinvii chiesti od imposti da loro errori procedurali: la corte d’appello ha spiegato che un primo rinvio, quello della già fissata udienza di precisazione delle conclusioni è stato chiesto dalle parti d’accordo tra loro, l’altro ha trovato causa nel fatto che non era stata convocata davanti al giudice di appello una parte che tale era già stata nel giudizio di primo grado.

Nei quesiti che vengono qui in considerazione non sono riferite le ragioni di supporto alla critica di difetto di motivazione, di cui si postula che la decisione sia affetta.

2.3. – Da ultimo, è ancora infondato il quarto quesito, nel quale è posta la questione se corrisponda a diritto la liquidazione dell’equa riparazione in 2.500,00 Euro.

Si tratta di liquidazione che è da considerare adeguata non solo in riferimento ad una protrazione ingiustificata di due anni u quale ritenuta dal giudice di merito, ma che lo sarebbe anche con L. riferimento ad un periodo di durata maggiore.

A tale proposito va osservato che la giurisprudenza della Corte è costante nell’affermare che non è assunta in violazione dell’art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo nè della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, la decisione pronunciata sulla domanda di equa riparazione, con la quale il danno non patrimoniale è considerato essere stato prodotto dalla sola protrazione del giudizio presupposto, oltre il tempo della sua dovuta ragionevole durata ed il danno è liquidato nella somma di Euro 1.000,00 ad anno di protrazione del processo oltre il ragionevole.

La stessa Corte EDU, infatti, se pure preferisce seguire un diverso criterio quanto alla durata del giudizio che può essere considerata causa di danno, nella sua più recente giurisprudenza accorda indennizzi inferiori a quelli che risulterebbero dalla applicazione del parametro di mille Euro per ogni anno di intera durata del processo, se nel suo complesso non ragionevole, sicchè sono poi da considerare legittimi indennizzi risultanti dalla combinazione di diversi parametri, sempre che mediante la loro applicazione si pervenga ad un ristoro del danno non patrimoniale non irrisorio e motivatamente adeguato al caso concreto.

Questo non senza tenere in conto che la Corte nella sua più recente giurisprudenza è venuta considerando che, da parte del giudice di merito, uno scostamento rispetto al parametro di mille euro per anno di non ragionevole durata del processo, ma non al di sotto della soglia di 750,00 Euro, sia giustificato quando ricorrano fattori, quali ad esempio la modestia della posta in giuoco o la natura collettiva del ricorso, e quando, come sarebbe nel caso in esame, si trattasse di dare rilievo ad una protrazione del processo che non abbia superato di oltre tre anni quella ordinaria.

3. – Il ricorso è in conclusione rigettato.

4. – La Corte rinviene un giusto motivo di compensazione delle spese del giudizio di cassazione nella incidenza che sulla decisione del ricorso ha presentato la questione della rilevanza dei rinvii, a riguardo della quale la propria giurisprudenza non appare allo stato stabilizzata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA