Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6690 del 15/03/2017

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 20/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11381-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

LE LAMPARE DI D.A. & C. SAS, elettivamente

domiciliata in ROMA VIALE DEL VIGNOLA 5, presso lo studio

dell’avvocato LIVIA RANUZZI, rappresentato,e difeso, dall’avvocato

LUIGI QUERCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 19/2009 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 03/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– La Commissione Tributaria Regionale della Puglia, con la sentenza n. 19/10/09, depositata il 03.03.2009 e non notificata, in riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la nullità dell’avviso di recupero del credito di imposta la L. n. 388 del 2000, ex art. 7, commi 1 e 10, (incremento per l’occupazione) per gli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 emesso nei confronti della società Le Lampare SAS di Del C.A. & C. dall’Amministrazione nell’esercizio del potere di autotutela sostitutivo, sul presupposto che l’atto sostituito era affetto da vizi di natura formale accertati in sede giurisdizionale;

– Secondo il giudice di appello il potere di autotutela sostitutiva trovava ostacolo nella ricorrenza di un giudicato;

Inoltre il recupero doveva ritenersi nullo perchè attuato, in violazione di legge, sulla base di un atto all’epoca non previsto dall’ordinamento tributario: secondo il giudice di appello l’Ufficio avrebbe dovuto effettuare il recupero secondo la disciplina prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e ter, e non con un atto previsto solo successivamente dalla L. n. 311 del 2004;

Osservava quindi che il recupero per gli anni 2001 e 2002 appariva tardivo, in quanto secondo la disciplina dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, avrebbe dovuto essere eseguito non oltre il termine del 31.12.2005, ossia di due anni dalla presentazione della dichiarazione il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17;

– Il ricorso, proposto dall’Agenzia delle entrate su un motivo e seguito dal controricorso della parte privata, è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. Con l’unico motivo si denuncia la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, e la omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) sinteticamente espressi nel seguente quesito “Dica la Corte se illegittimamente la CTR abbia ritenuto la violazione del termine di 60 gg. tra conclusioni delle indagini e avviso di accertamento causa di nullità insanabile di quest’ultimo, sì da impedire la reiterazione effettuata con l’atto oggetto del presente giudizio, anzichè dare atto che il superamento di quel termine non ha effetti invalidanti sull’avviso, e dunque il giudicato che lo sanzioni non osta alla reiterazione dell’avviso stesso nel rispetto del termine, si che quello in esame non violava alcun giudicato”.

1.2. Il ricorso è inammissibile.

1.3. Nel caso di specie la Commissione territoriale ha fondato la sua decisione, sia sulla sussistenza di un giudicato e sulla conseguente non sostituibilità dell’avviso in autotutela – oggetto del mezzo impugnatorio, sia sulla illegittimità dell’atto stesso per non essere stato applicata la procedura prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis e ter, traendo da ciò anche conseguenze circa la intempestività del recupero per alcune annualità, rationes che non risultano impugnate e che da sole sono idonee a sorreggere la statuizione.

1.4. Come già affermato dalla Corte, con consolidato principio, il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. SU n. 7931/2013; Cass. sez. L 4293/2016).

2.1. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 2.500,00=, oltre spese forfettarie al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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