Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6690 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. I, 10/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 10/03/2021), n.6690

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16625/2019 proposto da:

C.B., elettivamente domiciliato in Piombino (LI), presso

lo studio dell’avv. Eloisa Aliotta, che lo rappresenta e difende per

mandato in atti manca il domiciliatario;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2598/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 13/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 da Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1.- Il ricorrente, cittadino (OMISSIS), chiede la protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo villaggio di origine perchè la madre era considerata una strega, e dato che nel (OMISSIS) l’ex Presidente del Gambia J. aveva avviato una “caccia alla streghe” era stata costretta a bere una pozione e dopo qualche tempo era morta; racconta che egli dopo la morte della madre cominciò essere considerato uno stregone e quindi, emarginato dagli abitanti del villaggio, è fuggito. La Commissione territoriale ha respinto la richiesta, e la decisione è stata confermata dal Tribunale di Firenze ritenendo che il racconto fosse privo di credibilità perchè non verosimile e affetto da contraddizioni non spiegate. Ha proposto appello il richiedente, limitatamente alla protezione umanitaria, deducendo che la sua storia è di per se stessa rappresentativa di condizione di vulnerabilità e che il primo giudice non l’ha valutata inserendola nel contesto socio culturale della sua zona di provenienza; che si è integrato in Italia trovando lavoro e che è stato vittima anche di sfruttamento lavorativo tanto che per ragioni di sicurezza lo avevano trasferito in un altro centro di accoglienza; deposita documenti sanitari che la Corte ritiene tardivi, confermando il diniego della protezione umanitaria e affermando che il richiedente non ha dato prova delle vicende relative allo sfruttamento lavorativo.

2.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente sollevando preliminarmente la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 113 del 2018, convertito in legge, L. n. 132 del 2018, nella parte in cui abolisce la protezione umanitaria e affidandosi a quattro motivi di ricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

3.1 – Si premette che la questione di legittimità costituzionale esposta dal richiedente non è rilevante ai fini della decisione, atteso che la sua domanda, presentata prima della entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, dovrà essere scrutinata in base alla normativa previgente e non in base alla norma della quale si deduce la illegittimità costituzionale.

Sul punto sono infatti intervenute le sezioni unite di questa Corte (Cass. sez. un. 29459/2019) affermando il seguente principio di diritto: “In tema di successione di leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell’ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e la domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con D.L. n. 113 del 2018, convertito con la L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018 comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per “casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9, del suddetto D.L.”.

3.1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, deducendo che la Corte di merito ha omesso di valutare la situazione socio politica del paese di provenienza non attivando i poteri officiosi dell’organo giudicante. Lamenta che la Corte d’appello ha affermato che la situazione socio politica del Gambia non è influente ai fini del decidere.

Il motivo è infondato.

Si osserva che la storia narrata dal richiedente è stata ritenuta inattendibile. dai giudici del merito in ragione di gravi contraddizioni intrinseche e mancanza di dettagli, punto non specificamente criticato nel motivo di ricorso, e pertanto non è ben chiaro quale sarebbe la vicenda personale, esente dalla valutazione di inattendibilità, da inquadrare nel contesto socio politico del Gambia. Nel motivo la parte non specifica neppure su cosa la Corte di merito avrebbe dovuto assumere informazioni, limitandosi a generici riferimenti alle “gravi condizioni socio politiche” del paese di provenienza; di contro il giudice d’appello ha dato rilievo la scissione temporale tra le vicende asseritamente occorse alla madre del richiedente (accuse di stregoneria) e l’allontanamento del richiedente dal paese, sicchè anche in termini temporali non viene specificato in quale contesto dovrebbe essere inquadrata la storia della fuga, limitandosi la parte ad affermare che la difesa dell’appellante aveva evidenziato “elementi aggiornati attinenti tale argomento”. Non si dice quali fossero tali elementi aggiornati attinenti che la Corte avrebbe dovuto esaminare, posto che la storia della “caccia alle streghe” era stata ritenuta irrilevante sia per la inattendibilità sia per l’essere risalente ad un periodo lontano (2009) in cui il Gambia – come rileva la Corte – era sottoposto a regime dittatoriale poi terminato con le elezioni democratiche del 2016.

4.1.- Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per avere il giudice del merito omesso di attivare i poteri officiosi attribuiti all’organo giudicante al fine di verificare la situazione di vulnerabilità in cui versa l’appellante a causa della vicenda di sfruttamento di lavoro di cui è stato oggetto.

Anche questo motivo è infondato. Trattandosi di fatti occorsi al richiedente in Italia, l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo che la parte D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, per circostanziare la domanda ed offrire tutti gli elementi di prova in suo possesso è sicuramente più incisivo rispetto all’onere di offrire elementi di prova sulle vicende occorse in patria. I poteri officiosi del giudice in materia di protezione internazionale trovano fondamento, infatti, nel principio della effettività del ricorso giurisdizionale e dell’accesso alla giustizia da parte di soggetti che si trovano in condizioni particolari e cioè non soltanto sono in una situazione di esposizione a rischio dei diritti fondamentali, ma anche in condizioni di estrema difficoltà se non anche impossibilità ad offrire prova di quanto avviene o è avvenuto nel paese di origine, e questa è la ragione per la quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva (Corte EDU, Bahaddar c. Paesi Bassi, 19 Febbraio 1998, p. 45). Nella specie, a fronte di un giudizio di carenza probatoria sul punto dello sfruttamento lavorativo in Italia, operato dalla Corte, la parte lamenta che il giudice d’appello avrebbe potuto richiedere informazioni alla “procura di riferimento” circa la pendenza di un procedimento penale per sfruttamento che vede il richiedente persona offesa e alla Prefettura di Livorno sullo spostamento del ricorrente. Non risulta però – perchè non è dedotto in ricorso nè se ne fa cenno nella sentenza impugnata – che in sede di merito egli abbia richiesto la attivazione di siffatti poteri officiosi, supportando le sue allegazioni con gli elementi probatori che era in suo potere procurarsi, ad esempio documentando l’avvenuto spostamento in altra struttura di accoglienza, ovvero documentando di aver fatto richiesta, in esercizio delle facoltà accordate alla vittima del reato dalla legislazione nazionale e segnatamente dall’art. 90 bis c.p.p., per avere notizia di eventuali iscrizioni nel registro delle notizie di reato di procedimenti che lo identificano come persona offesa.

5.- Con il terzo motivo del ricorso la parte lamenta la illegittima valutazione di tardività della produzione documentale medica fornita dall’appellante in violazione del principio dell’onere probatorio attenuato e del dovere di cooperazione istruttoria, trattandosi di documentazione relativa a fatti sopravvenuti. Con il quarto motivo dl

ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto non è stata valutata la situazione sanitaria del paese di provenienza e la documentazione sanitaria offerta dall’appellante, non accertando la concreta possibilità di accesso alle cure mediche nel paese di origine.

I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati nei limiti di cui appresso si dirà.

Si tratta nel caso di specie di valutare la rilevanza di circostanze sopravvenute (l’aggravamento delle condizioni di salute) e come tali dedotte e documentate, previa la instaurazione del contraddittorio sul punto. La valutazione sui presupposti per la protezione umanitaria deve infatti farsi all’attualità (Cass. 16119/2020) e il giudice è tenuto a verificare, in base ai documenti acquisiti ed eventualmente anche con approfondimenti istruttori officiosi, se il servizio sanitario del Paese di provenienza sia in grado di fornire al richiedente cure adeguate e se il soggetto, in caso di rimpatrio, è condizione di usufruire del godimento dei diritti fondamentali in relazione sia alle condizioni di vita del Paese di provenienza, sia alle limitazioni derivanti dalla malattia da cui è affetto (Cass. n. 33187/2019; Cass. 13257/2020).

Ne consegue, in accoglimento del terzo e quarto motivo, rigettati il primo ed il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame sulla rilevanza, ai fini del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie delle condizioni di salute del ricorrente, come dedotte e documentate, nei termini sopra esposti.

La Corte d’appello deciderà anche sulle spese del giudizio, compreso il grado di legittimità.

PQM

Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la decisone sulle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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