Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6690 del 06/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 6690 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MARULLI MARCO

SENTENZA

sul ricorso 6897-2010 proposto da:
SACI SRL in persona del Liquidatore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA EMILIO FAA’ DI BRUNO 4, presso
lo studio dell’avvocato SERGIO SCICCHITANO, che lo
rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrente 2016
776

contro

EQUITALIA GERIT SPA Agente per la Riscossione per la
Prov. di ROMA in persona dell’Amm.re Delegato,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO
12D, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA,
che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

Data pubblicazione: 06/04/2016

e

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– controrlcorrenti

ROMA, depositata il 02/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. MARCO
MARULLI;
udito per il ricorrente l’Avvocato TALOTTA per delega
dell’Avvocato SCICCHITANO che ha chiesto
raccoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato FIORENTINO
che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM.TRIB.REG. di

1. Con la sentenza in epigrafe la CTR Lazio, accogliendo l’appello
dell’ufficio di Roma 2 dell’Agenzia delle Entrate, ha riformato la decisione
che in primo grado aveva annullato per difetto di motivazione la cartella di
pagamento notificata alla contribuente a seguito del controllo automatizzato
della dichiarazione IVA da essa presentata per l’anno 2000.
E’ invero, nella specie, opinione del giudice territoriale che debba reputarsi
infondata la denunciata carenza motivazionale, dal momento che la cartella
impugnata “contiene tutti gli elementi essenziali e necessari a mettere il
contribuente nella condizione di esercitare il suo diritto di difesa”, fermo, in
ogni caso, che detta carenza non sarebbe imputabile all’appellante Agenzia,
poiché “si basa su errori imputabili al concessionario della riscossione”,
così come del pari all’Agenzia delle Entrate non sarebbe imputabile
neppure “la mancata sottoscrizione da parte del responsabile”, trattandosi
sempre di vizio riferibile all’attività del concessionario.
Impugna con l’odierno ricorso la detta sentenza la parte affidandosi a tre
motivi illustrati pure con memoria ex art. 378 c.p.c.
Resistono con controricorso l’erario e l’agente della riscossione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2.1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia ai sensi dell’art.
360, comma primo, n. 5, c.p.c., vizio di omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, dal momento che la CTR nel rigettare
l’eccezione in punto di difetto di motivazione dell’impugnata cartella “ha
fornito una motivazione incompleta, illogica ed insufficiente”, assumendo
che “la ricorrente abbia compreso la motivazione della cartella sul
presupposto in sostanza che abbia potuto difendersi”, sebbene si debba
affermare in contrario che “il vizio della cartella non può essere sanato
dalla proposizione del ricorso”, essendo onere dell’Agenzia e del
concessionario dimostrare la validtà dell’atto impositivo opposto.
2.2. Vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione il
ricorrente denuncia sempre ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.
RG 6897/10 SACI-Ag. Entrate

Con

t. Marulli

1

RITENUTO IN FATTO

della riscossione”, senza, tuttavia, evidenziare il fatto che nel procedimento
era stato evocato in giudizio anche costui.
2.3. Ancora vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione il
ricorrente deduce a mente dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c. con il
terzo motivo di ricorso, dal momento che la CTR, all’atto di rilevare il
difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia appellante in ordine
all’eccepito difetto di sottoscrizione della cartella impugnata, “ha fornito
una motivazione incompleta, illogica ed insufficiente, atteso che ha ritenuto
che vi fosse una carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle
Entrate sostenendo che la mancata sottoscrizione dell’atto impositivo fosse
imputabile al concessionario della riscossione”, senza, tuttavia, evidenziare
il fatto che nel procedimento era stato evocato in giudizio anche costui.
2.4. Tutti i rassegnati motivi sono affetti da pregiudiziale inammissibilità
per aver cumulativamente rappresentato il dedotto vizio motivazionale sotto
tutte le possibili angolazioni consentite dall’art. 360, comma primo, n. 5,
c.p.c.
Da tempo, infatti, questa Corte si è pronunciata per l’inammissibilità dei
motivi di ricorso che attuano un’impropria mescolanza osservando tra l’altro,
che non è consentita la prospettazione di un una medesima questione sotto
profili tra loro incompatibili quali l’omessa motivazione, che richiede l’assenza
di motivazione su un punto decisivo della causa e l’insufficienza della
motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede
processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a
pronunciarsi ovvero la contraddittorietà della motivazione, che richiede la

precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata,
RG 6897/10 SACI-Ag. Entrate

Cons

2

con il secondo motivo di ricorso, dal momento che la CTR, all’atto di
rilevare il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia appellante in ordine
all’eccepito difetto di motivazione della cartella impugnata, “ha fornito una
motivazione incompleta, illogica ed insufficiente, atteso che ha ritenuto che
vi fosse una carenza di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate
sostenendo che fossero in discussione errori imputabili al concessionario

che si porrebbero in contraddizione tra loro, e ciò in quanto “l’esposizione
diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle
risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al
giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente
dall’art. 360 cod. proc. civ., per poi ricercare quale o quali disposizioni
sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al
giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle
lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse”
(1704/16; 38/16; 19343/11).
Non si sottraggono al rilievo de quo le censure in disamina deducendo esse
contemporaneamente un vizio di omessa, di insufficiente e di contraddittoria
motivazione, che rimettono in definitiva alla Corte l’inammissibile compito di
effettuare una selezione interpretativa delle ragioni che in modo diverso
sottendono alla pro spettazione di ciascuna doglianza.
3. Va dunque dichiarata l’inammissibilità dei motivi di ricorso e le spese
seguono la soccombenza.
PQM
La Corte Suprema di Cassazione
Dichiara inammissibili i motivi di ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3500,00 in
favore dell’Agenzia delle Entrate oltre alle eventuali somme prenotate a debito
e agli eventuali accessori ed in euro 1000,00 in favore del concessionario della
riscossione, di cui euro 200,00 per spese, oltre accessori.
Cosi deciso in Roma nella camera di consiglio della V sezione civile il giorno
2.3.2016
. est.
D

proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA