Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 669 del 13/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/01/2011, (ud. 24/11/2010, dep. 13/01/2011), n.669

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

N.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (OMISSIS);

avverso il decreto n. R.G. 7054/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di

NAPOLI del 22/10/09, depositato l’11/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. ANTONIETTA CARESTIA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2010, svoltasi con la presenza del Sost. Proc. Gen. Dott. A. Carestia, osserva e ritiene: – il relatore designato, nella relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., ha formulato la proposta di definizione che di seguito interamente si trascrive.

Il relatore, cons. M.C. Giancola, esaminati gli atti, osserva:

1. contro il decreto in materia di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, reso dalla Corte di appello di Napoli il 22.10 – 11.11.2009, N.V. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha svolto attivita’ difensiva.

2. con l’impugnato decreto detta Amministrazione e’ stata condannata a pagare al ricorrente sia l’importo di Euro 5.323,00 quale equa riparazione del danno non patrimoniale dallo stesso subito a causa dell’irragionevole durata del processo da lui introdotto dinanzi al TAR Campania ed ancora pendente al momento dell’introduzione del presente giudizio, e sia la meta’ delle spese processuali, liquidata in Euro 21,55 per esborsi, Euro 140,00 per diritti ed Euro 150,00 per onorario, spese che per la residua parte sono state compensate.

3. il ricorso che contiene sette motivi, anche d’indole motivazionale, tutti inerenti all’importo liquidalo per spese di lite, di cui sostanzialmente si denunzia l’insufficienza per inadeguatezza rispetto ai minimi tariffavi oltre che per non aderenza alla nota spese, appare fondato e puo’, quindi, essere trattalo in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 c.p.c. per esservi accolto.

Roma, 16 settembre 2010″.

La relazione e’ stata notificata al Pubblico Ministero e al difensore del ricorrente.

– il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

avverso le proposte contenute nella relazione non e’ stata mossa alcuna osservazione critica ne’ emergono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella condivisa relazione di cui sopra il ricorso va, quindi, accolto e l’impugnato decreto cassato con riguardo soltanto alla liquidazione della meta’ delle spese del giudizio di merito, gia’ compensate per la residua parte, con statuizione rimasta incensurata ai sensi dell’art. 384 c.p.c., puo’ procedersi alla riliquidazione d’ufficio di tali spese secondo gli importi indicati in dispositivo a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze soccombente va anche posto il pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, liquidate anch’esse come in dispositivo.

PQM

accoglie il ricorso per manifesta fondatezza, cassa in parte qua il decreto impugnato e decidendo nel merito liquida la meta’ delle spese del giudizio di merito, compensate per la residua parte, in complessivi Euro 405,00, di cui Euro 216,00 per diritti sborsi ed Euro 165,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze al relativo pagamento nonche’ al pagamento sempre in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 500,00 per onorari), oltre alle spese generali ed agli accessori di legge, spese tutte da distrarsi in favore dell’Avv.to A. L. Marra antistatario.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2011

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