Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 669 del 12/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2018, (ud. 03/10/2017, dep.12/01/2018),  n. 669

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 205/2012, la Corte di Appello di Ancona, confermando la pronuncia del Tribunale di Pesaro, ha respinto il ricorso in opposizione a richiesta di pagamento proposto da C.G. nei confronti dell’INPS, teso ad ottenere la declaratoria che lo stesso non era tenuto, quale investigatore privato, all’iscrizione presso la gestione commercianti.

La Corte territoriale ha osservato che l’attività d’investigatore privato svolta dal C. è qualificabile come commerciale e non relativa all’area dei professionisti regolamentata dalla legge, dunque è scorretta l’iscrizione alla gestione separata effettuata dal ricorrente in qualità di professionista autonomo.

Avverso questa sentenza C.G. ricorre in cassazione sulla base di tre censure. Resiste con controricorso l’Inps.

E’ stata depositata rinuncia al mandato datata 15 ottobre 2012 a firma dell’avv.to Vincenzo Brunetti domiciliatarioi nonchè difensore unitamente all’avv.to Aurelio Gentili del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente ribadito il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in base al quale la rinunzia alla procura da parte del difensore (come del pari la revoca della procura da parte del cliente) a norma dell’art. 85 c.p.c. non fa perdere al procuratore rinunciante (o revocato) lo ius postulandi e la rappresentanza legale del cliente per tutti gli atti del processo, fino a quando non si sia provveduto alla sua sostituzione con un altro procuratore, sicchè per effetto del principio della c.d. perpetuatio dell’ufficio di difensore la revoca (o la rinuncia) non ha efficacia alcuna nel processo e non determina, a fortiori nell’ambito del giudizio di cassazione che è caratterizzato da uno svolgimento per impulso d’ufficio, la relativa interruzione fino a quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore (cfr. Cass., 18/12/2012, n. 23324; Cass., 9/7/2009, n. 16121; Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 28/10/1995, n. 11303), sicchè l’avviso d’udienza va comunicato al difensore non ancora sostituito e non alla parte personalmente (cfr. Cass.9/4/2013 n 8568, Cass., 2/3/2000, n. 2309; Cass., 25/5/1984, n. 3227).

2. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 134 t.u.l.p.s., art. 257 reg.to t.u.l.p.s., artt. 2195 e 2229 cod. civ. e D.P.R. n. 581 del 1995, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in ragione del fatto che l’attività di investigatore privato, per la sua natura dì attività intellettuale, non può essere inquadrata in alcuna delle categorie previste per definire la nozione di impresa.

3. Il secondo motivo lamenta la violazione della L. n. 662 del 1966, art. 1 e della circolare INPS n. 83 del 28 marzo 1997, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione alla circostanza che tra i soggetti individuati dalla norma citata quali obbligati all’iscrizione nella gestione commercianti non risultano presenti gli artisti ed i professionisti e tale ultima figura era stata delineata anche dalla richiamata circolare dell’Inps che l’aveva ravvisata nell’ipotesi in cui l’esercizio dell’attività fosse subordinato all’iscrizione ad un albo di categoria o richiedesse il possesso di un titolo abilitante.

4. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta violazione e o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia derivante dal contrasto tra i principi espressi da Cass. n. 21137/2008, utilizzati dalla sentenza impugnata per disattendere il ricorso, e la giurisprudenza amministrativa e della stessa Corte di cassazione in materia di inquadramento normativo della figura dell’investigatore privato, che avevano messo correttamente in rilievo la natura di obbligazioni di mezzi e non di risultato dell’indagine compiuta in favore dei clienti dall’investigatore privato.

5. I motivi, fondati sull’unico presupposto che l’attività investigativa non abbia natura imprenditoriale e sia espressione di attività professionale, vanno trattati congiuntamente e sono infondati. Le considerazioni svolte in ricorso non inducono a modificare i precedenti di questa Corte del 12 febbraio n. 3228/2014 e 5 agosto 2008 n. 21137.

6. Tali pronunce hanno sancito il principio secondo cui l’attività di investigatore privato, volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi, va inquadrata ai fini previdenziali ed assistenziali nel settore del commercio, con la conseguenza che chi esercita tale attività deve iscriversi non alla gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, – non essendo le professioni intellettuali oggetto di detta normativa assimilabili all’attività professionale svolta dall’investigatore privato – ma nella gestione assicurativa degli esercenti le attività commerciali, in applicazione del disposto della L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. d), che, nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali (in forza di una norma generale ed esaustiva della materia, come tale modificabile solo attraverso successive norme speciali) le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi.

7. Tanto questa Corte fonda, nelle citate sentenze, sulla considerazione che la L. 9 marzo 1989, n. 88 ha introdotto un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali idoneo, per un verso, a sostituire il precedente art. 2195 c.c. e, dall’altro, ad assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l’abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l’inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi.

Con l’art. 49 della citata legge, si è precisato, sono stati così fissati come criteri classificatori – validi a tutti i fini previdenziali ed assistenziali – cinque distinti e ben specificati comparti (industria, artigianato, agricoltura, terziario, credito; assicurazione e tributi), e per di più si è proceduto rispetto al passato ad una riduzione dell’area delle attività industriali perchè le attività di produzioni di servizi, con la normativa di cui trattasi, concorrono ora a formare il settore del “terziario”, che con il passare del tempo è venuto ad acquisire, nell’economia del paese, spazi sempre più crescenti e rilevanti anche in termini occupazionali. Pertanto, secondo questa Corte, L. n. 88 del 1989, ex art. 49, lett. d), sono classificabili nel settore terziario le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, le attività di produzione, intermediazione e prestazione di servizi anche finanziari, e le attività professionali ed artistiche nonchè le relative attività ausiliarie.

8. L’indicata onnicomprensività della disciplina prescritta, che ha ad oggetto più che le “imprese” i “datori di lavoro” – perchè si prescinde dall’esercizio in forma imprenditoriale delle diverse attività prese in considerazione – porta ad includere, si afferma nelle citate Cass. nn. 11327/2008 e 3228/2014, nel terziario pure “le attività professionali” anche se le stesse vengono svolte in forma di impresa. Corollario di quanto sinora rilevato e, più specificamente, del più volte rimarcato carattere generale della disciplina in esame, è che nella individuazione di criteri determinativi e regolatori degli obblighi contributivi non può che farsi riferimento in assenza di norme successive dotate di una peculiare specificità – ai comparti indicati nell’art. 49 con la conseguenza che correttamente, si sottolinea nelle menzionate sentenze, l’INPS procede all’inquadramento di coloro che forniscono un servizio investigativo a persone o enti a ciò interessati nella gestione dei commercianti, non potendo costoro considerarsi liberi professionisti, come tali iscrivibili nella gestione separata per i lavoratori autonomi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49 e dalle successive modifiche. Neppure è condivisibile, si rimarca, la tesi volta ad equiparare, ai fini previdenziali, l’attività svolta dall’investigatore privato a quella caratterizzante le (libere) professioni intellettuali ex art. 2229 c.c., per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi ed elenchi. Infatti, non può trascurarsi la considerazione che nel nostro ordinamento è con frequenza riscontrabile una classificazione di una stessa attività lavorativa in forme divergenti a seconda delle differenziate finalità cui è funzionalizzata la classificazione stessa, come è dimostrato tra l’altro dall’indirizzo giurisprudenziale secondo cui la classificazione di una impresa ai fini del beneficio della cassa integrazione guadagni si pone in termini distinti rispetto all’inquadramento della stessa impresa ai fini, invece, previdenziali (Cfr. al riguardo: Cass. 5 marzo 2004 n. 4335 ed ín epoca più recente Cass. 25 gennaio 2007 n. 1675). Del resto, sottolinea questa Corte nelle sentenze in parola, non può negarsi una netta distinzione tra le professioni intellettuali che richiedono ex art. 2229 c.c. l’iscrizione in appositi albi ed elenchi, e quella di investigatore privato che presta i suoi servizi a favore di quanti hanno necessità di acquisire notizie o conoscenze, e che per il disposto del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 134, richiede, invece, apposita licenzia e l’iscrizione nel registro delle imprese.

9. Tutto ciò porta a concludere che nel “settore terziario” confluiscono, oltre alle tradizionali attività del commercio, del turismo, dei pubblici esercizi, dei professionisti e degli artisti, tutte le attività di produzione e prestazione dei servizi alle imprese e di intermediazione nella produzione e prestazione dei servizi stessi, sicchè per effetto di tale definizione di settore confluiscono ora nel terziario le attività che, prima dell’entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, art. 49,venivano normalmente attribuite alla industria, quali quelle di leasing, di factoring, di marketing, di organizzazione e consulenza aziendale, di servizi di pulizia di uffici e stabilimenti, di servizi di nettezza urbana e similari, di stabilimenti idropinici e idrotermali, nonchè delle case di cura e degli istituti di vigilanza. D’altro canto dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. d), emerge la volontà del legislatore di equiparare ed assimilare le attività commerciali, comprese quelle di prestazione di servizi, alle “attività professionali ed artistiche” al fine di assicurare, anche a queste ultime attività, una analoga tutela previdenziale, ma nello stesso tempo emerge l’intento di differenziare la posizione di coloro che prestano un servizio, sia pure di natura professionale, dai professionisti in senso stretto (quali, ad esempio, gli avvocati), non bisognosi di alcuna tutela perchè già scritti ad un albo ed ad una cassa previdenziale.

10. In tale ottica ricostruttiva va, secondo questa Corte, individuata la ratio del disposto della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, rappresentata, non certo dalla volontà di abrogare (in via espressa o implicita) la generale ed esaustiva normativa dettata dalla L. n. 88 del 1989, art. 49, nella parte in cui assegna al commercio ogni attività di produzione di servizi (quale quella dell’investigatore privato), ma dalla diversa volontà di riconoscere un trattamento pensionistico in favore di quei liberi professionisti che, seppure iscritti in appositi albi professionali, risultavano all’epoca sprovvisti di una cassa previdenziale (quali ad esempio gli psicologi) e che, quindi, non avevano a livello previdenziale ed assistenziale una tutela efficace come quei professionisti già iscritti, invece, ad una propria cassa. In tale assetto va letto anche il disposto della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 202, – a norma del quale “A decorrere dal 1 gennaio 1997 l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, è estesa ai soggetti che esercitino in qualità di lavoratori autonomi le attività di cui alla L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 49, comma 1, lett. d), con esclusione dei professionisti ed artisti” – che non può essere considerato come modificativo, ai fini previdenziali ed assistenziali, della classificazione delle attività operato dalla L. n. 88 del 1989, ma anzi va configurato come norma di chiusura dell’intero sistema, volta così ad attestare, in via definitiva, come l’iscrizione nel settore commercio debba contemplarsi anche per quei lavoratori autonomi che spiegano una attività di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 49, comma 1, lett. d) e che, quindi, svolgano una attività professionale che, seppure qualificata per l’apporto intellettuale che richiede, non è però inquadrabile in quella propria dei “professionisti”.

11. Il ricorso va quindi respinto e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore del contro ricorrente, nella misura di Euro 2000,00 per compensi, oltre ad 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento e spese accessorie di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2018

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