Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6689 del 15/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 20/02/2017, dep.15/03/2017),  n. 6689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10502-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

A.A., A.C., rappresentati e difesi

dall’avvocato FILIPPO CASTELLANETA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 9/2010 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 28/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/02/2017 dal Consigliere Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– Con ricorso per cassazione fondato su un motivo, al quale hanno replicato i contribuenti, la Agenzia delle entrate ha chiesto la riforma della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 09/09/10, depositata il 28.01.2010 e notificata il 25.02.2010, che aveva confermato la dichiarazione di illegittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti di A.A. ed A.C. per l’anno di imposta 1999;

– Con detti avvisi, notificati nel marzo e nel settembre del 2005, era stato accertato un maggior reddito imponibile per plusvalenza, a tassazione separata, determinato dall’Ufficio in relazione alla vendita alla società Ideazione & Costruzioni SRL della quota, da parte di ciascuno, di 1/3 del terreno di mq. 3.487, sito in (OMISSIS) e destinato dal P. di F. a “zona per attività terziarie di tipo D/2”. Gli accertamenti erano stati motivati dalla differenza tra il valore di L. 228.000.000=, determinato con atto per adesione ai fini dell’imposta di registro sottoscritto dall’acquirente, ed il valore di L. 70.000.000= attribuito al terreno in sede di dichiarazione di successione;

– Secondo la Commissione territoriale gli avvisi erano illegittimi perchè emessi in violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto agli stessi non era stato allegato l’atto per adesione dell’acquirente, nè vi erano stati riportati i suoi elementi o il suo contenuto essenziale, necessari ai fini difensivi;

– Il ricorso è stato fissato dinanzi all’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1, il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 7, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197;

– Le parti private hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c., e art. 380 bis c.p.c., comma 1.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

1.1. La denuncia per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 81, commi 1 e 2, nonchè per carenza di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5) è inammissibile.

1.2. Innanzi tutto va rilevato che la censura, rubricata congiuntamente come violazione dell’art. 81 del TUIR e come vizio motivazionale, è tuttavia svolta, inconciliabilmente, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 7.

1.3. Inoltre, sostanzialmente, non è contestato quanto accertato dalla Commissione circa la mancata allegazione dell’atto per adesione della società acquirente e la mancata trasfusione del contenuto essenziale dell’atto negli avvisi, ma viene sollecitato un riesame della statuizione, sostenendo che i ricorrenti avevano dimostrato di esserne a conoscenza, avendo spiegato compiute difese. Tuttavia l’assunto dell’Amministrazione circa la pregressa conoscenza del contenuto dell’atto di cui si discute è proposto in modo apodittico ed assertivo, senza che sia stato trascritto ed illustrato alcuno specifico passo degli atti impugnati o delle difese delle parti private da cui la Commissione avrebbe potuto desumere che la parte ne avesse effettivamente avuto integrale e legale conoscenza. Pertanto, nel caso in esame, non soccorre il principio già affermato da questa Corte secondo il quale “In tema di motivazione per relationem degli atti d’imposizione tributaria, l’art. 7, comma 1, dello Statuto del contribuente, nel prevedere che debba essere allegato all’atto dell’amministrazione finanziaria ogni documento da esso richiamato in motivazione, si riferisce esclusivamente agli atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza.” (Cass. n. 15327/2014) e la sentenza impugnata risulta immune da censure.

2.1. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nel compenso di Euro 2.500,00=, oltre spese forfettarie al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

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