Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6689 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. un., 09/03/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 09/03/2020), n.6689

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f. –

Dott. MANNA Antonio – Presidente di sez. –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 31690-2018 proposto da:

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE, in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato

DANTE GROSSI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO POLLINI;

– ricorrente –

contro

C.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 16, presso lo studio dell’avvocato SABINA LORENZELLI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIERO CARLO GALLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 90/2018 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE

PUBBLICHE, depositata il 22/05/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli avvocati Francesco Pollini e Piero Carlo Gallo.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 2186/2014, rigettava la domanda proposta da C.D. nei confronti del Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese.

Parte ricorrente, quale proprietario o affittuario di terreni coltivati a riso e ricadente in area servita da irrigazione ad opera del detto Consorzio, aveva lamentato una carenza di irrigazione alle colture, che aveva cagionato danni, dei quali veniva indicato come responsabile il medesimo resistente Consorzio.

Interposto, dall’originario ricorrente, gravame per la riforma della citata decisione del Tribunale di prima istanza, l’adito T.S.A.P. con sentenza n. 90/2018, in accoglimento parziale del gravame stesso, riformava la prima decisione e condannava il succitato Consorzio al pagamento in favore del ricorrente ed a titolo di risarcimento danni delle somme – rispettivamente – di Euro 6.175,00 e 8.053,00 per, a titolo di risarcimento gli anni 2006 e 2007.

Per la cassazione della sentenza del T.S.A.P. ricorre il succitato Consorzio con atto affidato a nove motivi e resistito con controricorso della parte intimata. Le parti hanno depositato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 342 c.p.c.. Parte ricorrente si duole, in sostanza, di una omessa pronuncia in relazione alla dedotta inammissibilità dell’appello avversario per inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 342 c.p.c.”.

Con l’atto di appello – secondo la prospettazione di parte odierna ricorrente – non sarebbero state svolte dall’odierno controricorrente le dovute “critiche in ordine alla sentenza impugnata”.

Parte ricorrente si duole, inoltre, che – al cospetto della sollevata eccezione di inammissibilità (e della mancata accettazione di ogni contraddittorio di cui alle conclusioni riportate anche in sentenza TSAP) – “la sentenza impugnata non ha dedicato alcuna parola”.

Il motivo qui in esame pone, in sostanza, la questione – riproposta analogamente anche con altri motivi, dei quali si dirà in seguito – di una pronuncia da parte del Giudice di appello che sarebbe incorsa in vizio di extrapetizione per effetto e conseguenza di mancata pronuncia. La censura è inammissibile.

Al riguardo vanno richiamate le norme ed i principi che regolano il particolare regime impugnatorio delle sentenze del Tribunale Superiore delle acque pubbliche.

E noto il principio, ripetutamente applicato e ribadito da questa Corte, secondo cui “ai sensi del R.D. n. 1775 del 1933, art. 204 (T.U. delle acque), che opera un rinvio alle norme del codice di procedura civile del 1865 qualora il T.S.A.P. sia incorso nel vizio di extrapetizione l’impugnazione esperibile è quella della istanza di rettificazione al medesimo Tribunale superiore e non il ricorso alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione di cui ai successive art. 200-202 del T.U. esperibile, invece, nel caso di omesso esame di un motivo, non rientrando – solo quest’ultima fattispecie – fra le ipotesi per cui è prevista la rettificazione ” (Cass. civ., S.U., Sent. 28 aprile 2017, n. 10557, nonchè conformemente Cass. civ., S.U. Sent.6 maggio 2014, n. 9662 e Sent. 12 gennaio 2011, n. 505).

2.- Il secondo motivo è dedicato alla prospettazione della censura di “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 100 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente le autonome “rationes decidendi” della sentenza di primo grado non sarebbero state impugnate dal C. e il TSAP nulla avrebbe pronunciato in ordine alla sollevata eccezione di inammissibilità ed infondatezza dell’appello.

Anche per tale motivo, col quale sui lamenta (sia pur con diversa prospettazione) la pronuncia ultronea del T.S.A.P. rispetto a quanto domandato dall’apellante-odierno controricorrente non possono che ribadirsi i principi innanzi già richiamati.

Al riguardo deve, ancor più chiaramente, affermarsi il principio per cui – dato lo specifico regime impugnatorio delle decisioni del T.S.A.P. – la pronuncia dello stesso Tribunale comunque incorsa nel vizio di extrapetizione deve rinvenire il proprio rimedio processuale nella istanza di rettificazione e non attraverso la strumentale deduzione di (come in ipotesi) di vizi che consentirebbero l’ammissibile proposizione di ricorso innanzi a queste Sezioni Unite.

In ogni caso osta, in ipotesi, al ricorso alla norma ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 il chiaro disposto normative di cui all’art. 200 T.U. acque.

Il motivo qui in esame è, quindi, inammissibile.

3.- Il terzo motivo del ricorso è così rubricato: “violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 in relazione all’art. 112 c.p.c.”.

Secondo parte ricorrente nulla sarebbe stato addotto, nè in atto di appello, nè nella sentenza di secondo grado, in ordine al dictum della prima decisione per cui “manca qualsiasi nesso funzionale tra gli asseriti danni e l’attività del consorzio ed il ricorrente, cui spettava il relativo onere probatorio, non vi ha provveduto”.

Il motivo qui in esame (collegabile, per certo verso, al successivo settimo motivo) lamenta, nella sostanza e tramite il ricorso alle norme rubricate una carenza della decisione gravata quanto alla motivazione del nesso fra i danni e l’attività del consorzio.

Orbene ove così inteso (differentemente la censura risulterebbe non ammissibile per lo stesso ordine di ragioni innanzi già svolte sub 1 e 2) il motivo non è fondato.

La decisione del T.S.A.P. ha dato atto dei motivi – conseguenti anche alle risultanze degli svolti accertamenti tecnici – alla stregua dei quali si rinveniva la dipendenza dei danni cagionati.

Il motivo va, quindi, respinto.

4.- Con il quarto motivo si deduce la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione agli artt. 2043 e 2697 c.c.”.

Secondo parte ricorrente sarebbero state violate le anzidette disposizioni codicistiche sostanziali in ordine, rispettivamente, alla risarcimento per fatto illecito ed all’onere probatorio incombente in capo all’attore, che era tenuto a provare ” l’esistenza del danno, il nesso di causalità, nonchè – almeno – la colpa del convenuto”.

Nella ipotesi in giudizio non si è, tuttavia, verificata alcuna violazione o inversione in punto di applicazione dei principi regolanti gli oneri probatori delle parti.

La decisione gravata del Tribunale superiore, facendo proprie le conclusioni della disposta consulenza tecnica di ufficio, ha ritenuto collegabili, in parte, i danni alle colture subiti dal consorziato odierno contoricorrente alla diminuzione di fornitura di acqua (ancorchè la medesima diminuzione non risultasse frutto ai attività intenzionalmente dolosa).

Il motivo deve, pertanto, essere respinto in quanto infondato.

5.- Con il quinto motivo del ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 di norme di legge.

Secondo parte ricorrente, col motivo qui in esame (e collegabile all’analogo successive ottavo motivo) la sentenza sarebbe carente, fino alla sua pretesa inesistenza motivazionale, quanto alle ragioni che avrebbero dovuto sostenere il suo decisum.

In altre parole mancherebbe, in sostanza, nella sentenza di appello una puntuale motivazione in ordine alla pretesa erroneità (neppure specificata con i motivi di appello) delle affermazioni del Giudice di primo grado.

Il motivo non può essere accolto.

L’ammissibilità dell’appello è stata ritenuta correttamente dal Tribunale superiore e la sentenza per cui è ricorso ha dato atto, come già innanzi ripetuto, delle ragioni fondanti la decisione e desumibili, in particolare, dalle risultanze degli svolti accertamenti tecnici.

Il motivo va, quindi, respinto.

6.- Il sesto motivo è dedicato alla censura di violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, di norme di legge per omessa motivazione in ordine alle sollevate “violazioni del principio del contraddittorio commesse dal CTU” che sarebbero “palesi”.

Il motivo non è ammissibile.

Il già citato art. 200 T.U. acque non contempla la possibilità del ricorso per cassazione ai sensi del detto art. 360 c.p.c., n. 4.

7.- Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione e falsa applicazione di norme di legge, in particolare “per mancanza di motivazione nella sentenza impugnata in ordine al requisito del nesso causale” tra gli asseriti danni e l’attività del consorzio in assenza dell’adempimento dell’onere probatorio incombente sul ricorrente.

Il motivo qui in esame (collegabile, per certo verso e come innanzi già preannunciato al precedente motivo sub 3) deve essere ritenuto del tutto inammissibile.

Difatti, essendo la censura mossa relativa solo a vizio sussumibile esclusivamente nell’ambito della norma processuale rubricata, osta all’ammissibilità della censura così svolta la già citata disposizione di cui all’art. 200 T.U. acque.

8.- L’ottavo motivo denuncia la mancanza di motivazione della sentenza impugnata per irriducibile contrasto nelle affermazioni della sentenza laddove vi si afferma che il CTU di primo e di secondo grado sono pervenuti alle medesime conclusioni.

Viene prospettato l’assoluto contrasto fra le conclusioni delle due svolte C.T.U..

La stessa scelta del TSAP di aver voluto una seconda consulenza viene riletta come soluzione adottata al fine di capovolgere la prima decisione appellata, che si sarebbe fondata direttamente sulla prima CTU.

Il motivo è del tutto inammissibile.

Con lo stesso, attraverso la strumentale allegazione di pretesi contrasti fra le risultanze degli svolti accertamenti tecnici (ed i fini per cui sarebbero stati espletati in successione fra loro) si intende ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione delle già esaminate risultanze medesime.

9.- Con il nono motivo si deduce la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione alla consulenza tecnica di ufficio di primo grado solo meramente richiamata dalla sentenza impugnata.

Viene proposta una lettura ampliativa, in tema di valutazione di CTU, della censurabilità ex n. 5, che consentirebbe di spingere il controllo della Corte sia alla valutazione del mezzo istruttorio tecnico, che al contenuto stesso della CTU.

La proposta rilettura, ancorchè giustificata con la citazione di note affermazioni svolte in dottrina, non può trovare accoglimento.

La valutazione di quanto emergente dalle risultanze tecniche espletate è compito precipuo del Giudice del merito e la rilettura delle stesse esula dal presente giudizio.

Il motivo è, quindi, inammissibile.

10.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso deve essere rigettato.

11.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano così come in dispositivo.

12.- Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 se dovuto.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio, determinate in Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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