Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6688 del 19/03/2010

Cassazione civile sez. I, 19/03/2010, (ud. 09/12/2009, dep. 19/03/2010), n.6688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 17797/2004 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA POMPEO TROGO 21, presso l’avvocato CASANOVA Stefania,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PISCHEDDA ENNIO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAVONA;

– intimato –

sul ricorso 21736/2004 proposto da:

COMUNE DI SAVONA (c.f. (OMISSIS)), in persona del Sindaco pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE

14A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MAUCERI CORRADO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 550/2003 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 30/05/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/12/2009 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale

con assorbimento del ricorso incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Savona con sentenza del 6 ottobre 2000, dichiarò che il comune di Savona aveva acquistato per occupazione espropriativa alcuni terreni di proprietà di B.F. e M., individuati nel catasto comunale al fg. (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), – e respinse la domanda dei proprietari rivolta a conseguire il risarcimento del danno per l’illegittima espropriazione per essere il credito estinto per prescrizione.

L’impugnazione di B.M. è stata rigettata dalla Corte di appello di Genova, che con sentenza del 30 maggio 2003 ha osservato:

a) che doveva essere confermata l’avvenuta occupazione acquisitiva degli immobili B., in quanto per configurarla occorre secondo la giurisprudenza di questa Corte la radicale trasformazione del bene e la sua destinazione all’uso pubblico preventivato, senza che sia necessaria l’ultimazione dell’opera o il completamento dei lavori;

per cui avendo il c.t.u. accertato che erano stati realizzati sia pure in parte i lavori diretti a trasformare le aree occupate negli impianti sportivi programmati dalla dichiarazione di p.u., le stesse non erano più restituibili alla proprietaria; b) che il credito della proprietaria si era effettivamente prescritto,a nulla rilevando gli atti asseritamente interruttivi dalla stessa prodotti:anzitutto perchè l’attrice solo in grado di appello aveva inammissibilmente formulato la contro eccezione di interruzione della prescrizione;

quindi perchè nessuno di detti atti conteneva la richiesta di risarcimento del danno; ed infine perchè dall’ultimo di essi inviato nel maggio 1989 alla citazione introduttiva del giudizio era decorso un termine superiore ai 5 anni stabilito dall’art. 2947 cod. civ..

Per la cassazione della sentenza, la B. ha proposto ricorso per 6 motivi; cui resiste con controricorso il comune di Savona.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno, anzitutto riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., perchè proposti contro la medesima sentenza.

Con il sesto motivo di quello principale, dall’evidente carattere pregiudiziale, B.M., deducendo violazione degli artt. 183, 184, 190 e 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere ritenuto estranea all’originario thema decidendum la domanda di risarcimento del danno dall’irreversibile trasformazione dell’immobile (c.d. occupazione espropriativa): invece da essa formulata ritualmente fin dall’atto introduttivo del giudizio sia pure in linea subordinata per l’ipotesi in cui si fosse ritenuta verificata l’occupazione acquisitiva dei terreni in capo al comune di Savona: ipotesi poi effettivamente verificatasi.

Il comune di Savona, con l’appello incidentale si duole invece che detta domanda formulata per la prima volta in via principale solo in grado di appello, non sia stata dichiarata inammissibile per il fatto che in primo grado in via principale era stata avanzata quella di restituzione dei terreni.

Il Collegio ritiene inammissibile la doglianza della B. ed infondata quella dell’amministrazione comunale.

La ricorrente principale, infatti ha mostrato di non comprendere il contenuto della statuizione della Corte territoriale di inammissibilità per novità della domanda, rivolta sia alla richiesta della proprietaria di determinazione dell’indennità di occupazione temporanea dei terreni nel periodo 10 febbraio 1983-1992, sia a quella di liquidare il risarcimento del danno per il periodo successivo a causa del perdurare dell’occupazione-detenzione fino alla data di definizione del giudizio. Si trattava quindi della richiesta risarcitoria collegata alla perdurante protrazione dell’illecita occupazione (dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima), perciò costituente illecito permanente,all’evidenza subordinata all’accoglimento del proprio assunto che non si fosse verificata alcuna acquisizione appropriativa degli immobili e che essa proprietaria avesse continuato a mantenerne la titolarità. Per cui la Corte territoriale ha dichiarato quest’ultima istanza nuova rispetto a quella formulata in primo grado (in via subordinata) diretta a conseguire il controvalore dell’immobile (e non i frutti via via non percepiti) ove illegittimamente espropriato dall’ente pubblico;tant’è che proprio detta domanda,ritenuta ammissibile è stata esaminata (e respinta) dalla sentenza impugnata con l’articolata motivazione, oggetto degli altri motivi di ricorso.

A nulla poi rileva che la suddetta domanda fosse stata avanzata soltanto in via “subordinata ed alternativa, e cioè per l’ipotesi in cui fosse ritenuta verificata l’accessione invertita,ovvero l’irreversibile trasformazione dei terreni”: in quanto siffatta ipotesi si è puntualmente verificata,avendo entrambi i giudici di merito dichiarato che gli immobili erano stati irreversibilmente trasformati nell’opera pubblica programmata,e che il comune ne aveva acquistato la titolarità per effetto della c.d. occupazione espropriativa; sicchè la richiesta della B. di conseguire in tal caso, a titolo di risarcimento del danno, il controvalore del terreno doveva essere esaminata, perchè ritualmente proposta fin dalla citazione introduttiva del giudizio.

Con il primo motivo del ricorso B.M., deducendo violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 4 e 5, nonchè della L. n. 1 del 1978, art. 1, censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che nella fattispecie si era verificata la c.d. occupazione espropriativa del suo terreno in data (OMISSIS), in coincidenza con la decadenza della dichiarazione di p.u., senza considerare che la Delib. Consiliare 15 dicembre 1980, contenente i termini per il compimento dei lavori e delle espropriazioni aveva fissato il decorso da un termine “incertus an et quando”, costituito dal provvedimento di approvazione della Regione; con la conseguenza che la dichiarazione risultava priva di termini reali e doveva essere dichiarata anche di ufficio nulla, perciò impedendo il verificarsi dell’occupazione appropriativa nonchè il decorso della prescrizione collegata esclusivamente all’istituto suddetto. Per converso,mancando la dichiarazione di p.u., il perdurare dell’occupazione abusiva del proprio terreno costituiva un illecito permanete che obbligava l’amministrazione comunale alla sua restituzione, nonchè al risarcimento del danno.

Il motivo è inammissibile, in quanto non tiene conto della costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non può prospettarsi per la prima volta in cassazione, ai fini di ottenere un risarcimento integrale del danno, o per evitare il decorso della prescrizione la questione di invalidità della dichiarazione di pubblica utilità per omessa fissazione dei termini per l’inizio ed il compimento dei lavori e della procedura, rispetto ad un’originaria prospettazione della domanda di risarcimento per occupazione appropriativa. Ciò perchè quest’ultima presuppone una dichiarazione di p.u. valida ed efficace nonchè l’espropriazione dell’immobile seppure in modo non corrispondente allo schema procedimentale, durante la sua vigenza, – per cui l’occupazione acquisitiva appartiene alla materia delle espropriazioni per p.u. considerate dal precetto dell’art. 42 Cost., come conferma, del resto, anche della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 6, che la include fra i modi di definizione di detto procedimento accanto alla cessione volontaria dell’immobile ed al decreto di esproprio. Laddove l’occupazione illegittima prospettata dalla B. nel ricorso (c.d. usurpativa) presuppone la mancanza in radice della dichiarazione di p.u. e perciò esula dalla materia espropriativa, rientrando fra i comuni fatti illeciti permanenti disciplinati dall’art. 2043 cod. civ.. In conseguenza dei quali non è ravvisabile in capo alla P.A. l’espressione di alcuna funzione amministrativa,nè l’esercizio di poteri ablativi; ed in seguito ad essa per converso il proprietario conserva e mantiene il proprio diritto dominicale sull’immobile, nonchè in via primaria, quello di chiederne la restituzione. Sicchè l’azione risarcitoria ex art. 2043 cod. civ., è esperibile soltanto se (e solo perchè) egli per una propria scelta discrezionale rinunci ad ottenere il rilascio del bene e preferisca invece, abbandonarlo definitivamente all’occupante e conseguire in cambio la completa reintegrazione economica del pregiudizio sofferto (Cass. 10560/2008; 11736/2002; 7385/2000).

Pertanto proposta dall’interessato la prima azione,ovvero ravvisata nella fattispecie un’espropriazione illegittima dal giudice di primo grado, l’omessa doglianza delle parti sulla qualificazione dell’occupazione medesima in termini appropriativi determina l’irretrattabilità della questione per il formarsi del giudicato interno sul punto; e comporta che il ricorso per cassazione non può essere formulato sulla base di una diversa configurazione della fattispecie, in termini di occupazione usurpativa perciò prospettando questioni nuove che alterano l’oggetto sostanziale della domanda e i termini della lite e introducono un tema d’indagine e di decisione mai prima dedotto (Cass. 22479/2006; 13001/2005;

11096/2004). Così come è avvenuto nella fattispecie in cui il Tribunale ha dichiarato l’avvenuta espropriazione (illegittima) del terreno B. in favore del comune di Savona, e la proprietaria espropriata in nessuno dei numerosi motivi di appello (trascritti dalla sentenza impugnata) ha contestato la mancanza o nullità della dichiarazione di p.u. perciò precludendosi la facoltà di sollevare la relativa questione,modificando presupposti di fatto e causa petendi della domanda originaria,per la prima volta in sede di legittimità.

Con il secondo motivo, la B., deducendo omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia censura la sentenza impugnata per aver ritenuto verificata l’occupazione acquisitiva per tutti i terreni malgrado con specifico motivo di gravame era stato dedotto che la modestia dei lavori eseguiti accertata dalla consulenza tecnica non ne aveva potuto provocare l’irreversibile trasformazione; ed aver enunciato il principio della irrilevanza della non integrale esecuzione delle opere:senza avvedersi che lo stesso nasceva dalla loro difformità rispetto a quelle progettate confermata dagli accertamenti tecnici compiuti e da sola idonea ad escludere la configurabilità dell’istituto.

Questo motivo,con riferimento ai mappali (OMISSIS) è in parte inammissibile ed in parte infondato. Inammissibile laddove la ricorrente si limita ad esprimere un giudizio generico e difforme rispetto a quello della sentenza impugnata relativo alla entità delle opere eseguite dal comune espropriante apoditticamente qualificandole modeste ed insufficienti a provocarne l’acquisizione coattiva in capo all’amministrazione comunale.

La censura è altresì infondata laddove addebita alla Corte di appello di non aver considerato che le opere in questione erano comunque diverse da quelle programmate nel D.P.R. 25 settembre 1981:

in quanto detto accertamento era stato puntualmente compiuto dalla sentenza,la quale, richiamando al riguardo gli accertamenti eseguiti dal c.t.u., aveva rilevato che nelle aree in questione era prevista la realizzazione di una pista di cemento per attività sportive (pallavolo, pallacanestro, tennis), con recinzioni attrezzature ed accessori anche per i giochi dei bambini; e che erano stati realizzati proprio una pista in cemento dalle dimensioni di m. 14,50 x 23,93 per le attività sportive preventivate, i pali per la rete della pallavolo, quelli per la specifica illuminazione e gli accessori fra cui la preventivata giostra per i bambini (pag. 17):

perciò correttamente concludendo che per configurare l’occupazione espropriativa non fosse necessaria l’ultimazione degli impianti sportivi e ricreativi in oggetto: essendo sufficiente secondo la giurisprudenza di questa Corte (pag. 16) che i terreni B. avessero perduto la loro conformazione originaria ed avessero assunto quella dei beni pubblici programmati dalla dichiarazione di p.u.

diventandone parte integrante.

Quanto al mappale (OMISSIS), invece, la ricorrente, con il terzo motivo, deducendo altri vizi di motivazione lamenta che la sentenza impugnata ne abbia ritenuto l’irreversibile trasformazione malgrado avesse accertato alla stregua delle indagini compiute dal c.t. che non era stato realizzato il previsto parcheggio pubblico,che l’intera superficie estesa mq. 1740 non era stata interessata da alcun lavoro, e che sul terreno era stato collocato soltanto un volume prefabbricato, non adibito ad alcuna funzione pubblica.

Questa censura con la quale è stata denunciata una violazione di legge è invece fondata.

La stessa Corte territoriale, infatti, ha dato atto che l’espropriazione di detto terreno era finalizzata alla realizzazione di un parcheggio e delle relative opere; e che per converso ancora all’epoca degli accertamenti compiuti dal c.t.u. l’area di sedime dell’intero mappale non era interessata da alcun lavoro e su parte di essa era stato collocato esclusivamente il suddetto volume prefabbricato (pag. 17).

Difettavano pertanto tutti i presupposti dell’occupazione espropriativa, la quale fin dalle iniziali pronunce delle Sezioni Unite che li hanno individuati (Cass. 1464/1983; 3940/1988), è necessariamente caratterizzata “quale suo indefettibile punto di partenza” da una dichiarazione di p.u. dell’opera e “quale suo indefettibile punto di arrivo” dalla realizzazione dell’opera pubblica medesima attraverso la irreversibile trasformazione del fondo appreso; che perciò perde consistenza ed identità originarie per acquistare quella di componente indispensabile del nuovo ed inscindibile compendio suolo-opera pubblica, per tale ragione necessariamente sottoposto al regime dei beni pubblici -demaniali o patrimoniali indisponibili – che ne impedisce alla stessa amministrazione la dismissione e la restituzione del suolo all’originario proprietario (se non nei modi previsti dall’art. 822 cod. civ., e segg.).

Conseguentemente la giurisprudenza di legittimità, pur escludendo che la radicale trasformazione del suolo postuli l’esecuzione ed il completamente dell’opera pubblica nella sua interezza, ha sistematicamente richiesto che l’immobile abbia subito una radicale trasformazione nel suo aspetto materiale, in modo da perdere la sua conformazione fisica originaria e da risultare stabilmente ed inscindibilmente incorporato,quale parte indistinta e non autonoma in un bene nuovo e diverso,incompatibile con l’autonoma sopravvivenza del suolo in essa incorporato;e nel contempo che l’opera, fisicamente emersa, abbia assunto la fisionomia prevista dal relativo progetto e si delinei nei suoi connotati definitivi (seppur minimi), sì da rendere oggettivamente valutabile l’effettiva entità dell’intervento ablatorio (Cass. 14050/2008; 1350/1999; 12041/1998; 12416/1995; sez. un. 319771991).

Nel caso, invece, la stessa sentenza impugnata ha escluso la ricorrenza di detti presupposti, accertando, da un lato, che l’intero mappale (OMISSIS) aveva mantenuto l’originaria struttura e che ospitava soltanto un manufatto che per la sua stessa natura non ne aveva mutato la fisionomia strutturale e funzionale, ben potendo essere spostato o addirittura rimosso, senza apportare alcuna modifica al terreno; ed escludendo dall’altro qualsiasi collegamento tra il suddetto manufatto ed il parcheggio pubblico unitamente, alle opere accessorie programmati dalla dichiarazione di p.u.. Per cui, l’occupazione di detto fondo pur dopo la scadenza del periodo autorizzato dal decreto di occupazione temporanea costituiva un mero comportamento abusivo,non più giustificato da alcun titolo, del comune di Savona, e perciò lesivo del diritto dominicale della B., rimasta proprietaria dell’immobile: disciplinato, quanto all’assetto reale, non dalla regola della espropriazione di fatto e neppure dall’interpretazione giurisprudenziale circa l’estensione ed i limiti della stessa,ma dalle specifiche disposizioni dell’art. 934 cod. civ; e quanto ai rapporti obbligatori gravanti sull’amministrazione occupante,dalle disposizioni sugli illeciti comuni di natura permanente di cui agli artt. 2043 e 2058 cod. civ..

Fondato è anche il quarto motivo del ricorso,con cui l’espropriata, deducendo violazione degli artt. 112 e 345 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per aver confermato la prescrizione del credito risarcitorio a lei spettante per l’avvenuta occupazione acquisitiva dell’immobile anzitutto perchè non aveva formulato una valida contro eccezione di interruzione della prescrizione, se non con l’atto di appello; e quindi perchè nessuno degli atti menzionati dalla proprietaria l’ultimo dei quali doveva considerarsi la nota 21 maggio 1989 con la quale la stessa invitava l’amministrazione comunale alla stipula del contratto di cessione del bene, potevano considerarsi interruttivi della prescrizione; che in ogni caso sarebbe egualmente maturata perchè tra quest’ultimo atto e la citazione introduttiva del giudizio notificata il 26 novembre 1994, intercorre un termine superiore ai 5 anni concessi dall’art. 2947 cod. civ., per interromperne il decorso.

Neppure il comune ha mai contestato che la B. fin dal giudizio di primo grado abbia prodotto gli atti da lei qualificati come interruttivi della prescrizione del credito indennitario preteso nei confronti del comune espropriante e che ne abbia invocato l’effetto nell’udienza del 2 ottobre 1998 (la stessa ha trascritto in parte il contenuto del relativo verbale); per cui doveva nel caso trovare applicazione l’indirizzo giurisprudenziale che ha avuto inizio con la pronuncia 15661/2005 delle Sezioni Unite, che componendo il contrasto insorto nell’ambito delle sezioni semplici, ha enunciato i seguenti principi: a) poichè nel nostro ordinamento le eccezioni in senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto; b) pertanto, la stessa può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di parte dell’eccezione di prescrizione, giacchè non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rilevazione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezione, qual è l’interruzione della prescrizione. D’altra parte, dopo le note sentenze 348 e 349 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità del criterio di calcolo riduttivo sia dell’indennità di espropriazione che dell’indennizzo dovuto per l’occupazione espropriativa,introdotto dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, commi 1, 2 e 7 bis, questa Corte ha rielaborato anche i principi relativi al decorso della prescrizione di quest’ultimo indennizzo pervenendo alle conclusioni che qui è sufficiente ribadire: 1) la decorrenza della prescrizione di detto credito in coincidenza con il momento dell’irreversibile trasformazione dell’immobile, pur risultando coerente con la natura di illecito istantaneo attribuita all’occupazione espropriativa, non risponde ai principi di chiarezza, consapevolezza e legalità che devono porre il privato interessato da occupazioni illegittime della p.a., in condizioni di reagire giudizialmente agli abusi ricevuti: e ciò soprattutto nel contesto temporale antecedente alle note decisioni 1464/1983 e succ. delle Sezioni Unite, in cui non era ancora emersa la giurisprudenza sull’illecito istantaneo (e sulla stessa occupazione espropriativa) e non era perciò “normativamente percepibile la decorrenza della stessa; 2) il regime in questione deve dunque essere completato con la ricerca ed individuazione del contesto temporale in cui l’istituto, dopo essere emerso e ribadito nella giurisprudenza di merito e di legittimità, è stato avallato da una legge ed è divenuto perciò conforme ai principi di chiarezza e di legalità richiesti dall’art. 42 Cost.: ravvisato nell’entrata in vigore della L. n. 458 del 1988, art. 3, che anche secondo la successiva giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costituito l’innegabile riconoscimento legislativo dell’istituto, fino ad allora invece ricavato dalla combinazione di disposizioni settoriali e di principi generali dell’ordinamento giuridico; 3) conseguentemente per le irreversibili trasformazioni verificatesi prima del 3 novembre 1988, data di entrata in vigore della legge suddetta, “non può dirsi sussistente un ambito di chiarezza e legalità nel quale il privato, interessato da occupazione illegittima, fosse in grado di reagire consapevolmente agli abusi della p.a.; in tale periodo il diritto non poteva, infatti, farsi valere come richiesto dall’art. 2935 cod. civ., e non è predicabile il decorso della prescrizione breve del credito risarcitorio. Per cui, la decorrenza del termine suddetto può avere inizio soltanto dalla ricordata data del 3 novembre 1988,nonchè maturare non prima del 3 novembre 1993 ove non interrotta da alcun atto del proprietario o da alcuna offerta dell’amministrazione espropriante. Il Collegio ritiene allora di dover dare continuità alla propria recente giurisprudenza, anche perchè non contestata da alcuna delle parti e peraltro non contestabile per la sua aderenza ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nonchè dalla Corte europea; sicchè avendo la Corte di appello accertato che l’espropriazione illegittima si è verificata il 25 settembre 1984 in coincidenza con l’inutile scadenza dei termini di efficacia della dichiarazione di p.u., deve confermare che per le ragioni esposte la prescrizione nel periodo successivo non è iniziata a decorrere quanto meno fino al 3 novembre 1988, in cui è entrata in vigore la menzionata L. n. 458 del 1988. Ed è stata quindi interrotta dalla nota sindacale 9 aprile 1992 n. 11670 che ha comunicato alla B. l’avvenuta determinazione da parte della Commissione provinciale di cui alla L. n. 865 del 1971, artt. 15 e 16, dell’indennità dovutale proprio per l’avvenuta espropriazione dei mappali (OMISSIS) (pag. 30 ricorso); che il comune ha riconosciuto essere stata inviata alla proprietaria (pag. 25 controric.).

Infatti, contrariamente all’assunto di detta amministrazione,per il quale tale documento era irrilevante ai fini interruttivi della prescrizione,trattandosi dell’adempimento di comunicazione obbligatoria L. n. 865 del 1971, ex art. 15, rivolta al riconoscimento di un’obbligazione ontologicamente diversa, questa Corte ha ripetutamente affermato che nelle espropriazioni per p.u., quali che siano le modalità e gli istituti attraverso cui l’Amministrazione espropriante pervenga all’acquisizione dell’immobile privato – autoritativamente mediante decreto di esproprio, contrattualmente mediante cessione volontaria, ovvero in modo anomalo attraverso la sua irreversibile trasformazione – l’obbligo di un corrispettivo correlato al valore venale del bene a carico di quest’ultima deriva direttamente dall’art. 42 Cost., comma 3; per cui, allorchè il procedimento ablativo si sia di fatto esaurito mediante occupazione espropriativa ed all’obbligazione dell’espropriante di corrispondere l’indennità di espropriazione, ovvero il prezzo della convenuta cessione volontaria, subentri quella del risarcimento del danno corrispondente all’intero valore venale dell’immobile ablato – e soltanto detta obbligazione -, è sufficiente ad interrompere, ex art. 2944 cod. civ., la prescrizione del credito risarcitorio derivante dalla perdita del diritto dominicale, l’offerta, la comunicazione o il deposito dell’indennità di espropriazione, perchè ciascuno di questi atti riveste natura tipica, e non meramente interna, e costituisce in ogni caso il riconoscimento del diritto dell’ex proprietario al ristoro patrimoniale dovuto in base al menzionato precetto costituzionale. E se taluno di detti atti è intervenuto dopo il decorso del termine di prescrizione, lo stesso vale come fatto incompatibile a valersi della prescrizione e, quindi, come rinuncia alla stessa (Cass. 3700/2008;

22018/2007; 2824/2006; sez. un. 485/1999).

Ed allora siccome la stessa sentenza impugnata ha accertato che l’atto introduttivo del giudizio è stato notificato all’amministrazione comunale il 26 novembre 1994, alla data suddetta il termine di prescrizione dell’indennizzo risarcitorio, iniziato nuovamente a decorrere il 9 aprile 1992, si è definitivamente interrotto, con il conseguente diritto della B. ad ottenerne la liquidazione; cui dovrà pertanto provvedere il giudice di rinvio.

Assorbito, pertanto il quinto motivo del ricorso principale, la Corte deve cassare la sentenza impugnata e rinviare alla stessa Corte di appello di Genova, che in diversa composizione riesaminerà la domanda di risarcimento del danno della B. al lume dei principi esposti e provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi,rigetta il primo,il secondo ed il sesto del principale,nonchè l’incidentale, accoglie il terzo e quarto motivo del principale; ed assorbito il quinto cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di appello di Genova, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2010

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