Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6688 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25623-2020 proposto da:

G.C., ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i

termini prescritti dalla legge;

– ricorrente non costituita –

contro

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

la rappresenta e difende ope legis;

– contro ricorrente –

avverso la sentenza n. 4555/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 15/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ha notificato in data 18 giugno 2020 controricorso al ricorso di G.C., proposto per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia con la con la quale era stato accolto l’appello dell’Ufficio in relazione a cartelle esattoriali, delle quali è stata confermata la legittimità della produzione e della notifica, rilevata l’ammissibilità della costituzione in giudizio dell’ente per la riscossione, col ministero di un legale di un libero foro.

La cancelleria ha certificato che il detto ricorso non è stato iscritto a ruolo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l’improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l’esistenza con il controricorso (cfr. Cass. n. 26519/2017; Cass. n. 252-01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. n. 20327/2019).

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile e le spese sostenute dalla controricorrente seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 4000,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

 

 

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