Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6688 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6688 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: SCODITTI ENRICO

SENTENZA

sul ricorso 13210-2010 proposto da:
TRANSPAP DEI F.LLI PAPAGNI SNC in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA NIZZA 92, presso lo studio dell’avvocato
DAMIANO MASTROROSA, rappresentato e difeso
dall’avvocato MARIA PIA GIGLIOLA MATARRESE giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

Data pubblicazione: 06/04/2016

STATO, che lo rappresenta e difende;
EQUITALIA

ETR

SPA

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e difeso

– controricorrenti

avverso la sentenza n. 41/2009 della COMM.TRIB.REG.
di BARI, depositata il 27/03/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/03/2016 dal Consigliere Dott. ENRICO
SCODITTI;
è comparso l’Avvocato MARTUCCI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

dall’avvocato LUCIANO MARTUCCI giusta delega in atti;

Svolgimento del processo
Transap dei fili Papagni s.n.c. propose ricorso avverso iscrizione ipotecaria per
i seguenti motivi: notifica delle cartelle di pagamento oltre il termine triennale;
avvenuta estinzione del debito per condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2002;
intervenuta prescrizione del credito tributario. La CTP rigettò il ricorso.
L’appello della contribuente fu disatteso dalla Commissione Tributaria

Nel caso dell’iscrizione ipotecaria disciplinata dall’art. 77 d.p.r. n.
602/1973 trova applicazione solo l’art. 50, comma 1, del medesimo d.p.r., e
non anche il secondo comma. Il concessionario ha provveduto alla regolare
notifica delle cartelle di pagamento, come risulta dall’estratto di ruolo, non
oggetto di contestazione mediante presentazione di querela di falso, né alcuna
contestazione è stata sollevata nei confronti dell’iscrizione, che pertanto è
diventata definitiva (peraltro la contribuente ha proposto istanza di condono,
senza contestare la fondatezza delle cartelle di pagamento). Superfluo è
l’esame della eccezione di tardività del deposito della prova della regolarità
della notifica delle cartelle nel corso del giudizio di primo grado perché la
proposizione dell’istanza di condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2002
presuppone l’esatta conoscenza dell’importo relativo ai ruoli. “Le eccezioni
formulate dal contribuente in merito all’avvenuta estinzione del debito
tributario mediante procedura di condono ex art. 12 I. 289/02, nonché in
riferimento alla prescrizione del debito tributario ex art. 2948 n. 4 c.c., non
possono essere rivolte al concessionario per la riscossione, mero esecutore del
ruolo. In relazione alla ulteriore eccezione, tardivamente eccepita nel giudizio
di prima istanza e riproposta nell’atto di appello, circa la notifica
presuntivamente effettuata fuori della sede legale della Transap, si tratta di
eccezione nuova, non formulata nel ricorso introduttivo e pertanto tardiva,
oltre che non provata; peraltro la assunta circostanza non ha impedito al
contribuente di approntare idonea difesa nel pieno contraddittorio con tutte le
parti. I giudici di prime cure, nella sentenza impugnata, sia pure in modo
implicito riconoscono l’estraneità dell’Agenzia delle Entrate; infatti nella stessa
non compare nessun riferimento all’Agenzia delle Entrate che resta

i

Regionale della Puglia sulla base della seguente motivazione.

completamente estranea al processo instaurato. In effetti l’iscrizione
ipotecaria, atto impugnato col ricorso originario, non è atto dell’Agenzia, la
quale quindi è priva della legittimazione passiva e deve rimanere estranea al
processo come instaurato dalla Transap”.
Ha proposto ricorso per cassazione la contribuente sulla base di cinque
motivi. Resistono con distinti controricorsi l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia

Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt.
32 d. leg. n. 546/1992 e 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Osserva la
ricorrente che, essendo stata chiesta con il ricorso introduttivo l’acquisizione
agli atti della prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento alla base
dell’iscrizione ipotecaria, il concessionario ha depositato la prova della notifica
di una soltanto delle due cartelle oltre i venti giorni prima dell’udienza di cui
all’art. 32 d. le.g. n. 546/1992 e dunque tardivamente e che la CTR non ha
esaminato il motivo di gravame dell’inammissibilità della tardiva produzione.
Il motivo è inammissibile. Il mancato esame da parte del giudice di una
questione puramente processuale non è suscettibile di dar luogo a vizio di
omissione di pronuncia, il quale si configura esclusivamente nel caso di
mancato esame di domande od eccezioni di merito, potendo profilarsi, invece,
al riguardo, un vizio della decisione per violazione di norme diverse dall’art.
112 cod. proc. civ. se , ed in quanto, si riveli erronea e censurabile, oltre che
utilmente censurata, la soluzione implicitamente data da detto giudice alla
problematica prospettata dalla parte (6 dicembre 2004, n. 22860; 12 gennaio
2016, n. 321).
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli
artt. 26 d.p.r. n. 602/1973, 2699, 2700, 2702 e 2703 c.c., nonché dell’art.
145, comma 2, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che le
cartelle di pagamento erano state notificate presso l’abitazione del socio e non
presso la sede della società e che per contestare la regolarità della notifica non
è necessario proporre querela di falso nell’ipotesi di notifica desunta dagli
estratti di ruolo, che nulla dicono circa le modalità della notifica (trattasi inoltre

2

E.TR. s.p.a.

di documento interno proveniente da una delle parti, sicché la contestazione
non è subordinata alla presentazione della querela). Aggiunge che l’eccezione
di nullità della notifica, essendo conseguente al deposito tardivo da parte
dell’Ufficio, non poteva essere sollevata prima.
Il motivo è inammissibile. Il motivo va valutato nei limiti in cui risulta
formulato il quesito di diritto. Il quesito è così formulato: se erri la CTR che

un estratto del ruolo e legittima la notifica di cartella di pagamento presso
l’abitazione del socio e non presso la sede della società. Alla stregua del
quesito non risulta impugnata la valutazione di tardività della proposizione
dell’eccezione di nullità della notifica, per essere stata effettuata presso
l’abitazione del socio e non presso la sede della società, sicché il motivo di
censura resta privo di decisività. Ha aggiunto inoltre la CTR a proposito della
mancata notifica alla sede della società: “la assunta circostanza non ha
impedito al contribuente di approntare idonea difesa nel pieno contraddittorio
con tutte le parti”. Anche tale rilievo integra la ratio decidendi e non risulta
impugnato con la censura in esame.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 12
I. n. 289/2002 ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che errato
è il mancato esame della questione dell’estinzione del debito per intervenuto
condono per difetto di legittimazione passiva del concessionario, essendo stato
il giudizio instaurato anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, e che il
condono ai sensi dell’art. 12 I. n. 289/2009 si era perfezionato pur in presenza
del mancato versamento della seconda rata.
Il motivo è inammissibile. Il motivo va valutato nei limiti del quesito di
diritto. Il quesito è così formulato: se erri la CTR che ritenga legittima
l’iscrizione ipotecaria per un importo pari al doppio del debito originario,
nonostante la presenza di istanza di condono ai sensi dell’art. 12 I. n.
289/2009 ed il pagamento dell’80’)/0 delle imposte dovute sulla base di detta
istanza. Il motivo, alla stregua di quanto valutabile sulla base del quesito, non
intercetta la ratio decidendi, che è basata sul riconoscimento del difetto di

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ritenga necessaria la proposizione della querela di falso per la contestazione di

legittimazione passiva del concessionario (ratio richiamata nel motivo, ma non
nel quesito).
Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
2948 n. 4 c.c. ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamenta la ricorrente che la
CTR, sempre per difetto di legittimazione passiva del concessionario, ha
omesso di pronunciare sulla questione della prescrizione del credito tributario

quinquennale ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c., ed al momento in cui era stato
azionato – 2007 – era già prescritto).
Il motivo è inammissibile. Il quesito di diritto, criterio determinante per la
valutazione del motivo, è così formulato: se erri la CTR che ritenga non
esaminabile l’eccezione di prescrizione in giudizio instaurato nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate. La CTR ha però statuito quanto segue: “l’iscrizione
ipotecaria, atto impugnato col ricorso originario, non è atto dell’Agenzia, la
quale quindi è priva della legittimazione passiva e deve rimanere estranea al
processo come instaurato dalla Transap”. Il riconoscimento del difetto di
legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate nel presente processo non è
stato impugnato, sicché è passato in cosa giudicata. La censura muove da un
presupposto processuale, la legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate,
la cui ricorrenza è stata esclusa dal giudice di merito con statuizione avente
efficacia di giudicato interno.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.
SO, comma 2, d.p.r. n. 602/1973 e dell’art. 474 c.p.c. in relazione all’art. 360
n. 3 c.p.c. Osserva la ricorrente che illegittima è l’iscrizione ipotecaria decorso
un anno dalla notifica della cartella di pagamento senza la notifica di un
ulteriore avviso di pagamento ai sensi dell’art. 50, comma 2, d.p.r. n.
602/1973.
Il motivo è infondato. L’ipoteca prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n.
602, art. 77 può essere iscritta senza necessità di procedere a notifica
dell’intimazione ad adempiere di cui all’art. 50, comma 2, del medesimo
D.P.R., prescritta per il caso che l’espropriazione forzata non sia iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, poiché l’iscrizione ipotecaria

4

(il credito per IVA, relativo all’anno 2000, era soggetto a prescrizione

non può essere considerata un atto dell’espropriazione forzata, bensì un atto
riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria
(Cass. s.u. 18 settembre 2014, n. 19667).
P.Q.M.

‘La Corte rigetta l’ultimo motivo e dichiara per il resto inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, che liquida per

in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre per esborsi euro 200,00 e gli oneri di
legge nei confronti di Equitalia E.TR. s.p.a. e le spese prenotate a debito nei
confronti dell’Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il giorno 2 marzo 2016
Il consigliere

compenso in euro 5.250,00 in favore di Equitalia E.TR. s.p.a. ed euro 4.100,00

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