Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6688 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6688

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22562-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14,

presso lo studio LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI,

rappresentata e difesa dagli avvocati ROSAMARIA NICASTRO, ENRICO

PAULETTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 95/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL MOUSE, depositata il 23/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Enel Green Power S.p.a., intestataria catastale e proprietaria di un’area sita in territorio di San Pietro Avellana (IS), individuato in catasto al foglio (OMISSIS), particella (OMISSIS), categoria D/1, proponeva in data 21.04.2016, tramite procedura Docfa, una nuova rendita di Euro 464,00 ottenuta tenendo conto del valore del terreno, del basamento in cemento armato e di una cabina elettrica e non computando la struttura dell’aerogeneratore (traliccio/torre, navicella e rotore), in quanto ritenuta irrilevante fiscalmente per effetto dell’entrata in vigore della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21.

L’Agenzia delle Entrate procedeva alla rettifica della rendita proposta, ritenendo congrua la categoria catastale proposta ed accertava la diversa e maggiore rendita di Euro 2.010,00 che comprendeva il valore del suolo, del basamento, della cabina e della sola torre che compone l’aereogeneratore.

La Enel Green Power S.p.a. impugnava l’avviso di rettifica della rendita catastale e l’adita CTP di Isernia accoglieva il ricorso sul presupposto che il palo di sostegno degli aerogeneratori non rientrava nel concetto di “costruzione” e che lo stesso, svolgendo soltanto una funzione tecnica strettamente necessaria alla funzionalità dell’impianto, non rilevava ai fini della determinazione della rendita catastale.

La sentenza della CTP veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate davanti alla CTR del Molise che, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva il ricorso. Il giudice di appello rilevava che la torre di sostegno era funzionale alla produzione di energia elettrica e, quindi, costituiva elemento da considerare quale componente dell’impianto e non come costruzione passibile di rendita catastale.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione L’Agenzia delle Entrate, affidato ad un unico motivo.

La Enel Green Power S.p.a. si è costituita proponendo ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.

La ricorrente ha depositato memoria.

Questa Corte ha disposto con ordinanza interlocutoria n. 10518/2021 il rinvio a nuovo ruolo della causa per l’acquisizione del fascicolo di merito.

Con l’unico motivo proposto l’Agenzia delle entrate deduce la violazione della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. La CTR, in violazione della predetta disposizione, entrata in vigore il 1 gennaio 2016, avrebbe ritenuto che la torre di impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, in quanto macchinario funzionale al processo produttivo di energia elettrica, non potesse concorrere alla determinazione della rendita catastale.

Il motivo è infondato e va rigettato.

Giova premettere che nell’ambito della disciplina catastale va richiamata la nozione di “immobile urbano” di cui al R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4, alla cui stregua “si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali. Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo”. La norma regolamentare di cui al D.M. 2 gennaio 1998, n. 28, art. 2, comma 3, precisa che “l’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale”.

Ciò posto, la questione della rilevanza ai fini della rendita catastale delle pale eoliche, dei pannelli fotovoltaici e delle turbine, in quanto manufatti che, pur rimanendo elementi oggettivamente distinti dall’immobile “centrale elettrica”, in ragione della funzione svolta, presentano una potenziale mobilità, in quanto incorporate e solo imbullonate nella struttura muraria e quindi, separabili nei singoli componenti e’, invero, risalente.

Il legislatore ha infatti introdotto una norma di interpretazione autentica (D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies), passata indenne alla verifica di costituzionalità – cfr. Corte Cost. n. 162 del 2008 – prevedendo, nel computo della rendita catastale, le “costruzioni stabili” connesse al suolo, anche in via transitoria, attraverso qualsiasi mezzo di unione, al fine di realizzare un unico bene complesso, ivi compresi gli elementi mobili necessari alle esigenze dell’attività industriale.

In base a tale quadro normativo di riferimento si è formato un bel consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, secondo il quale “I parchi eolici, in quanto costituiscono centrali elettriche, rispetto alle quali il sistema normativo non offre indicazioni che ne giustifichino un trattamento differenziato, sono accatastati nella categoria “D/1-Opificio” e le pale coliche debbono essere computate ai fini della determinazione della rendita, come lo sono le turbine di una centrale idroelettrica, poiché anch’esse costituiscono una componente strutturale ed essenziale della centrale stessa, sicché questa senza quelle non potrebbe più essere qualificata tale, restando diminuita nella sua funzione complessiva ed unitaria ed incompleta nella sua struttura” (cfr., tra le tante, Cass. n. 4028/2012, n. 24815/14Cass. n. 32861/2019).

Ad avvalorare tale interpretazione ha contribuito anche la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244, (legge di stabilità per l’anno 2015) che ha affrontato la questione degli impianti funzionali al processo produttivo con il richiamo alle “istruzioni di cui alla Circolare dell’Agenzia del territorio 30 novembre 2012, n. 6/2012, concernente la “Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare: profili tecnico-estimativi””.

In tale quadro legislativo e giurisprudenziale si è innestato la L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, (c.d. Legge di stabilità 2016), il quale ha previsto che “A decorrere dal 10 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.

La norma appena ricordata, applicabile ratione temporis alla presente controversia che ha avuto origine dalla presentazione della richiesta Docfa da parte del contribuente in data 21.4.2016, esclude dunque, nella parte finale, dalla nozione di bene immobile tutte le componenti funzionali al processo produttivo (macchinari, congegni, attrezzature, impianti) meglio noti con la denominazione di “imbullonati”.

La scelta legislativa è stata orientata a sottrarre dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura ed energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto che sia o meno infisso al suolo.

Occorre ancora aggiungere che con la Circolare 1 febbraio 2016, n. 2/E, l’Agenzia delle Entrate ha indicato i nuovi criteri di individuazione dell’oggetto della stima diretta relativamente agli immobili a destinazione speciale e particolare alla luce delle previsioni della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, precisando che “le componenti costituenti l’unità immobiliare urbana possono essere sostanzialmente distinte, in funzione della rilevanza nella stima catastale, nelle seguenti quattro categorie: 1) il suolo; 2) le costruzioni; 3) gli elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità; 4) le componenti impiantistiche, di varia natura, funzionali ad uno specifico processo produttivo… Alla categoria “costruzioni” (punto 2) – anch’esse da includere nella stima catastale – afferisce qualsiasi opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, realizzata mediante qualunque mezzo di unione, e ciò indipendentemente dal materiale con cui tali opere sono realizzate… Il disposto normativo in esame prevede, altresì, l’inclusione nella stima catastale anche di quegli “elementi strutturalmente connessi al suolo o alle costruzioni che ne accrescono la qualità e l’utilità” (punto 3). Il secondo periodo della disposizione in esame dispone, espressamente, l’esclusione dalla stima catastale di “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (punto 4). Si tratta di quelle componenti, di natura essenzialmente impiantistica, che assolvono a specifiche funzioni nell’ambito di un determinato processo produttivo e che non conferiscono all’immobile una utilità comunque apprezzabile, anche in caso di modifica del ciclo produttivo svolto al suo interno. Tali componenti sono, pertanto, da escludere dalla stima, indipendentemente dalla loro rilevanza dimensionale… Così, ad esempio, a far data dal 1 gennaio 2016… non sono più oggetto di stima… gli aerogeneratori (rotori e navicelle), gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione, come detto, di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni”.

Successivamente, con specifico riferimento alle centrali eoliche, la Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità, con nota prot. 27 aprile 2016, n. 60244, ha chiarito che “Considerate le caratteristiche tipologiche e costruttive di tali elementi, è possibile riconoscere negli stessi la natura di “opera edile avente i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo”, così come precisato nella Circolare n. 2/E del 2016. Pertanto, ai sensi del richiamato L. cit., art. 1, comma 21, per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, percorsi, ecc…”. Tale indicazione è stata confermata anche con successiva Circolare 13 giugno 2016, n. 27/E.

Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. nn. 20726, 20727, 20728, 21460 del 2020 e più recentemente, Cass. nn. 7343/2021 e 2114/2021, Cass. n. 25784 del 22/09/2021, Cass. n. 380/2022) che la nozione emergente dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali e strutturali allo specifico processo produttivo e sottratti al regime fiscale, prescinde dal fatto che i manufatti siano o meno infissi stabilmente al suolo, essendo invece essenziale il loro impiego nel processo produttivo.

E’ dunque irrilevante la consistenza fisica della costruzione, assumendo per converso rilievo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo.

Ritiene il Collegio che tale conclusione sia pienamente conforme alla ratio sottostante alla disciplina introdotta dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21, che sancisce l’irrilevanza catastale di tutta la componente impiantistica che, in quanto tale, risulta inidonea ad apportare al fabbricato a cui accede – al di fuori dello specifico processo produttivo ivi svolto – un’effettiva (residua) utilità produttiva/reddituale.

E’, quindi, ben possibile che un elemento strutturalmente connesso al suolo o alla costruzione che ne accresce la qualità o l’utilità debba essere espunto dalla valutazione catastale in ragione della sua specifica funzionalità rispetto al processo produttivo.

Orbene, l’orientamento di questa Corte sopra richiamato è fermo nel ritenere che spetta al giudice di merito verificare se la funzione delle torri sia assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale o addirittura un unicum con gli impianti interni e/o se tali strutture possano o meno avere caratteristiche di autonomia funzionale e fornire utilità indipendenti dal processo produttivo di energia eolica.

Nel caso di specie tale accertamento è stato operato dalla CTR. Il giudice di appello, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto che “la funzione della torre è assolutamente integrata nell’impianto di produzione, tanto da esserne una componente essenziale: il vincolo di funzionalità è tale da rendere evidente che torre, rotore e navicella si atteggiano ad unico bene o impianto di produzione… La torre di sostegno è una componente primaria per il funzionamento dell’aerogeneratore, che svolge una funzione di contrasto alla forza impressa dal vento, al fine di consentire alla pala di offrire la massima resistenza possibile e al generatore di sfruttare la potenza eolica per generare così energia elettrica”.

La CTR ha, inoltre, ritenuto che tale funzione fosse prevalente rispetto all’utilità statica di sostegno, atteso che dalle dimensioni della torre e dalla sua forma dipende anche la produttività dell’impianto, infine, concludendo nel senso della funzionalità della torre nel processo produttivo di energia elettrica.

Orbene, i rilievi che ha mosso la ricorrente a tale pronunzia tendono, all’evidenza, ad una diversa lettura e rivalutazione degli elementi ponderati dal giudice di merito che è preclusa a questa Corte, di guisa che la censure anzidette, pur formalmente sussunte nel vizio di violazione di legge, finiscono con l’attingere all’accertamento fattuale operato dalla CTR che in questa sede non può essere aggredito, nemmeno essendosi posto un vizio di omessa motivazione di elementi fattuali decisivi e controversi per il giudizio, alla stregua dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Sulla base di tali conclusioni che non risultano incrinate dalla memoria depositata dalla ricorrente, ove peraltro emergono elementi sputi rispetto a quelli esaminati e considerati dal giudice di merito, il ricorso non può essere accolto.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio fra le parti, in relazione al recente formarsi della giurisprudenza di legittimità sul contenzioso omologo a quello qui oggetto di ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA