Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6687 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6687 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 2978-2011 proposto da:
NUOVA OLMEC SRL, OLMEC OFFICINE LIGURI MECCANICHE E
CARPENTERIA SRL in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA P.LE
DELLE MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato
GIORGIO MARTELLINO, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati PIER GIORGIO LEONI, ANDREA
CORRADINO giusta delega in calce;
– ricorrenti contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GENOVA l in persona
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato

Data pubblicazione: 06/04/2016

in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 8/2009 della COMM.TRIB.REG. di
GENOVA, depositata il 21/01/2010;

udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;
udito per il ricorrente l’Avvocato LEONI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato MARRONE che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

R.G.N.
2978/11

Svolgimento del processo
La società Nuova 0.L.M.E.C. S.r.l. (di seguito, per brevità Nuova
0.L.M.E.C.) ed 0.L.M.E.C. S.r.l. ricorrono nei confronti dell’Agenzia delle
Entrate in forza di tre motivi per la cassazione della sentenza della CTR della
Liguria n. 8, depositata il 21 gennaio 2010, con la quale furono rigettati i

la legittimità degli avvisi di liquidazione dell’imposta di registro al cui
pagamento le anzidette società erano solidalmente obbligate, in relazione alla
registrazione della sentenza della Corte d’appello di Genova n. 250 del primo
aprile 2004. Con detta pronuncia il giudice civile aveva dichiarato, ai fini
della prosecuzione di un procedimento esecutivo intrapreso da un ereditare
della 0.L.M.E.C., che il valore della quota di partecipazione di quest’ultima al
capitale sociale della Nuova 0.L.M.E.C. era “di valore non inferiore a lire
4.993.730.000”.
La CTR della Liguria ha ritenuto la legittimità della tassazione operata nella
percentuale dell’ 1% prevista per gli atti dell’autorità giudiziaria

“di

accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”, secondo il disposto dell’art.
8 lett. c) della Parte prima della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché
in misura fissa, come invece richiesto dai contribuenti secondo il disposto
della lett. d) della stessa disposizione, avente ad oggetto atti “non recanti
trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale”.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La causa, già fissata per la trattazione in camera di consiglio, è stata rimessa
in pubblica udienza a seguito di ordinanza resa in data 12 giugno 2013.
Motivi della decisione

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ricorsi in appello avverso la decisione di primo grado, che aveva confermato

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano ” violazione e falsa
applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione al
motivo di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. Omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione”, lamentando che la motivazione della sentenza impugnata – che
si compendierebbe nella mera proposizione con la quale la CTR ha dichiarato

pertanto confermata” – si risolva in una vera e propria “clausola di stile”,
priva di contenuto alcuno.
2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono ” violazione e falsa
applicazione dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c. in relazione al
motivo di cui all’art. 360, n.4 c.p.c.. Omessa pronuncia su un motivo di
gravame”, lamentando che l’impugnata pronuncia avrebbe omesso di statuire
su specifica eccezione delle contribuenti, disattesa in primo grado e riproposta
come specifico motivo d’appello, con la quale era stata dedotta la nullità degli
avvisi di liquidazione impugnati perché privi di qualsivoglia motivazione.
3. Con il terzo motivo i ricorrenti censurano, infine, la sentenza impugnata per
“violazione e falsa applicazione dell’art. 8, lett. a), lett. e) e lett. d) Tariffa
allegata al D.P.R. n. 131/1986, in relazione al motivo di cui al numero 3
dell’art. 360 c.p.c.”, assumendo che la decisione della CTR avrebbe violato la
norma di cui in epigrafe, laddove ha affermato la legittimità
dell’assoggettamento ad imposta proporzionale di registro sulla sentenza della
Corte d’appello di Genova nella misura dell’I% in relazione alla previsione di
cui alla lett. c) della citata norma, in luogo della sottoposizione ad imposta in
misura fissa come invece dovuto in forza della previsione di cui alla lett. d).
L’applicabilità di quest’ultima, secondo i ricorrenti, è affermata sul
presupposto della natura meramente dichiarativa della decisione del giudice
2

di ritenere “che la decisione impugnata sia adeguatamente motivata e vada

civile della partecipazione di 0.L.M.E.C. al capitale sociale della Nuova
0.L.M.E.C. per quote di valore inferiore a lire 4.995.720.000, pari ad €
2.580.074,06.
4. 11 primo motivo è infondato.
4.1. Esso, infatti (cfr. Cass. civ. sez. unite 2008, n. 28054) pur riferito al

alcun accertamento di fatto della sentenza impugnata, lamentando invece le
ricorrenti l’inadeguatezza della motivazione in diritto della sentenza sotto il
profilo della motivazione apparente, che avrebbe dovuto essere censurata in
relazione all’art. 360, 1° comma n. 4 c.p.c.
4.2. Ove anche, tuttavia, secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite di
questa Corte (Cass. 24 luglio 2013, n. 17931) debba ritenersi che l’effettivo
tenore della censura consenta, di là dalla sua formulazione letterale, di
rapportarla al disposto dell’art. 360, 1° comma, n. 4 c.p.c., al fine di ritenere
superata la valutazione in termini d’inammissibilità, essa risulta infondata,
atteso che la motivazione della sentenza della CTR, pur succintamente resa
per relationem con riferimento alla sentenza di primo grado, dà conto di
essere pervenuta a tale convincimento attraverso una valutazione critica delle
rispettive deduzioni (cfr., tra le molte, sui limiti in cui possa ritenersi la
validità della motivazione per relationern alla pronuncia di primo grado, Cass.
civ. sez. III 11 giugno 2008, n. 15483; Cass. civ. sez. VI — V ord. 20 maggio
2011, n. 11138; Cass. civ. sez. V 11 maggio 2012, n. 7347), come più in
dettaglio si avrà modo di verificare con specifico riferimento ai motivi che
seguono.
5. Diversamente, infatti, da quanto dedotto dalle ricorrenti, deve escludersi
che sussista il vizio di omessa pronuncia denunciato con il secondo motivo di
3

paradigma normativo di cui all’art. 360, 10 comrna, n. 5 c.p.c. non censura

ricorso, in relazione alla riproposizione, da parte delle appellanti, come
specifico motivo d’appello, dell’eccezione di nullità degli avvisi impugnati
per carenza di motivazione.
Si rileva, infatti, dalla sentenza impugnata, che su detta eccezione esiste
pronuncia espressa di rigetto, avendo nella parte espositiva della motivazione

vaglio critico, al decisum sul punto espresso dal giudice di prime cure con la
proposizione: “Tale eccezione non era stata giustamente accolta dal primo
giudice: infatti la registrazione della sentenza era stata richiesta dagli stessi
contribuenti, i quali erano quindi ben a conoscenza delle condizioni richieste
dall’Ufficio per operare la registrazione”.
6. Del pari infondato è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti ripropongono
la tesi dell’assoggettabilità dell’atto (la sentenza della Corte d’appello di
Genova) ad imposta di registro in misura fissa, assumendo che nella
fattispecie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto della lett. d)
dell’art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, anziché
alla lett. c) della citata norma come operato dall’Ufficio.
6.1. L’assunto è palesemente privo di fondamento, prescindendo in toto dal
contenuto della richiamata pronuncia, pur riportata, dai ricorrenti, nel contesto
del ricorso, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione.
La tesi sostenuta dai ricorrenti, secondo cui la sentenza del giudice civile,
Corte d’appello Genova n. 250/2004, si sarebbe semplicemente limitata a
dichiarare la sussistenza di una circostanza di fatto “attizia” e documentale,
nel senso di compiere attività meramente ricognitiva dell’esistente, cioè
dichiarare l’entità della partecipazione da parte di 0.L.M.E.C. al capitale
4

il giudice di secondo grado mostrato anche in questo caso di aderire, previo

sociale della nuova 0.L.M.E.C. per quote di valore non inferiore a lire
4.995.720.000, risultante da relativa visura camerale, si pone in evidente
contrasto con la natura e la finalità di detta pronuncia.
Essa, infatti, è stata resa in giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo,
quale disciplinato dall’art. 548 c.p.c. nel testo allora applicabile, al fine di

creditrice (M.A.R.A. in liquidazione) nei confronti di 0.L.M.E.C. in virtù di
titolo giudiziale, non essendosi presentato il terzo pignorato, Nuova
0.L.M.E.C., dinanzi al giudice dell’esecuzione, per rendere la prescritta
dichiarazione e rendendo così inevitabile verificare, nell’ambito proprio del
giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo quale, allora, giudizio
autonomo di cognizione incidentale al processo esecutivo, la sussistenza
presso il terzo pignorato di somme o cose di proprietà del debitore atte a
soddisfare il credito per il quale si è agito in via esecutiva.
Sicché la pronuncia della Corte d’appello di Genova, che, in espressa riforma
della sentenza di primo grado, aveva dichiarato la carenza d’interesse della
società creditrice in ordine alla proposizione della domanda, ha – riconosciuta
la sussistenza di detto interesse ad agire – di conseguenza dichiarato che “la
OLMEC partecipa al capitale sociale della Nuova OLMEC S.r.l. per quote di
valore non inferiore a L. 4.995.720.000 (ora € 2.580.074,06)”.
Si tratta, quindi, di pronuncia di “accertamento di diritti a contenuto
patrimoniale”, essendo l’accertamento di quote di proprietà di capitale sociale
di altra società legata al valore di dette quote, come tale perfettamente
sussumibile nel disposto dell’art. 8, lett_ c) della Tariffa, parte prima, allegata
al D.P.R. n. 131/1986.

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consentire la prosecuzione della procedura esecutiva intrapresa da società

6.2. Tale considerazione è assorbente nel senso della conferma della
correttezza in diritto della decisione impugnata in relazione al profilo dedotto,
essendo stata unicamente sollevata nel processo dai ricorrenti la questione
dell’assoggettabilità della succitata sentenza della Corte d’appello di Genova
all’imposta di registro in misura fissa, in luogo di quella proporzionale

Tariffa (cfr. Cass. civ. sez. V 26 giugno 2009, n. 15159 e Cass. civ. sez. V 29
dicembre 2010, n. 26243) e non già quella relativa alla base imponibile cui
commisurare l’applicazione della citata percentuale (importo del credito
azionato in executivis per il cui accertamento è stata resa la pronuncia di
accertamento dell’obbligo del terzo, minore dell’entità accertata della
partecipazione societaria detenuta dalla debitrice nel capitale sociale della
società terza pignorata).
7. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da
dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna le società ricorrenti in solido alla
rifusione in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del presente
giudizio, che liquida in complessivi € 2500,00 per compenso, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016
Il C sigliere estensore

Il Presidente

dell’I% quale prevista, appunto, dal succitato art. 8, lett. e) della menzionata

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