Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6686 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4590/2009 proposto da:

C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA G.B. VICO 31, presso lo studio dell’avvocato SCOCCINI

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato SGARGI Giuseppe giusta

delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO LAVORO SALUTE E POLITICHE SOCIALI, ORDINE MEDICI CHIRURGHI

ODONTOIATRI BRESCIA;

– intimati –

avverso la decisione n. 45/2008 della COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI

PROFESSIONI SANITARIE di ROMA, emessa il 30/06/2008, depositata il

31/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso in via principale il rinvio a N.R.

ovvero il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri dell’ordine di Brescia, con Delib. 17 luglio 2006, irrogava al Dr. C.E. la sanzione disciplinare della interdizione dallo esercizio della professione per la durata di un anno, ritenendo fondato lo addebito relativo ad un episodio di esercizio abusivo, da parte di un assistente di studio, della professione odontoiatrica, nello ambulatorio di (OMISSIS) di cui il C. era direttore sanitario. La commissione utilizzava come elementi di prova sia il verbale dei Nas di Cremona con denuncia alla Procura della Repubblica, sia la sentenza penale del tribunale di Cremona emessa nel settembre del 2005.

Contro la decisione ricorre il C. deducendo tre motivi di censura, non hanno resistito le controparti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Il ricorso non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva si offre una sintesi dei motivi cui segue la confutazione in punto di diritto, anche in relazione ai quesiti proposti.

SINTESI DEI MOTIVI. Nel primo motivo si deduce come error in iudicando, per violazione art. 11 Cost., art. 295 c.p.c., art. 653 c.p., comma 1, n. 1, come novellato dalla L. n. 97 del 2001, per non avere la Commissione applicato la sospensione necessaria del processo disciplinare in presenza di una pregiudizialità penale.

Il quesito sintetizza tale tesi ma senza indicare e specificare la coincidenza tra il fatto reato ed il contestuale fatto illecito disciplinare e senza precisare il contenuto e la sorte della condanna penale.

Nel secondo motivo si deduce error in procedendo per la violazione dei diritti della difesa, non essendo stato permesso allo incolpato di essere assistito da un difensore di fiducia espressamente nominato. Nel quesito si assume che detto difensore doveva essere posto in grado di presenziare alle varie attività istruttorie.

Nel terzo motivo si deduce ancora error in procedendo per la violazione del diritto di difesa nel punto in cui la Commissione argomenta che lo incolpato era stato posto nelle condizioni di presenziare alla istruttoria con la assistenza del difensore nominato. Il quesito, che contiene il riferimento alle norme di cui agli artt. 3, 24 e 111 Cost., propone la estensione delle regole del giusto processo anche alla fase disciplinare del giudizio per la responsabilità professionale.

CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo difetta di autosufficienza, in relazione ad un quesito formulato in modo incompleto in ordine alla sovrapposizione tra fatto reato ed illecito disciplinare, non avendo fornito la prova della pendenza del giudizio penale o del formarsi di una regiudicata.

La Commissione ha dunque deciso sulla base dello addebito disciplinare debitamente contestato e nel rispetto del contraddittorio.

Il secondo e terzo motivo vengono in trattazione unitaria, sostenendo che la Commissione per ciascun atto e fase del procedimento doveva consentire allo incolpato di avvalersi della presenza del difensore.

I motivi sono manifestamente infondati, per la ragione che la Commissione nella motivazione in diritto ha dato conto che lo incolpato era stato posto nelle condizioni di avvalersi della presenza di un difensore di fiducia e che non avendo provveduto a comunicare la elezione di domicilio presso il difensore di fiducia le comunicazioni avvenivano presso la sua abitazione. Era dunque onere dello incolpato di provvedere ad avvertire il difensore ed a richiederne la presenza.

Non si ravvisa pertanto una lesione del diritto costituzionale alla difesa, per la natura non giurisdizionale del processo disciplinare nella fase istruttoria e in relazione ai meccanismi di particolare rapidità della fase istruttoria, senza che siano compresse o limitate le facoltà dello incolpato di avvalersi di una difesa tecnica esigendo per determinati e rilevanti atti istruttori la assistenza di un difensore. Ma siffatta puntualizzazione non risulta circostanziata neppure in sede di articolazione dei relativi quesiti che difettano di decisività.

Nulla per le spese del grado, non avendo resistito le controparti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA