Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6686 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32776-2019 proposto da:

MPS LEASING & FACTORING SPA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CIRO MENOTTI 1,

presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI COCCONI, che la rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1802/13/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RITENUTO

che:

MP Leasing ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per riclassamento di unità abitative site in (OMISSIS), ha accolto l’appello dell’Ufficio, ritenendo idoneamente motivato l’atto di riclassamento. La CTR, premessi i principi in tema di riclassamento degli immobili, in base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e la necessità di una motivazione adeguata, ha ritenuto legittimo e sufficientemente motivato l’accertamento, contenente la descrizione delle caratteristiche della microzona (delle (OMISSIS)) senza che la contribuente abbia fornito elementi contrari.

L’Agenzia si costituisce con controricorso

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Col primo motivo si deduce violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, e della L. n. 241 del 1990, art. 3, e Costituzione, per non avere il giudice d’appello accertato la carenza di motivazione dell’accertamento; col secondo motivo violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1 comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

2. Va premesso che il ricorso, contrariamente a quanto eccepito dall’Ufficio, è ammissibile, contenendo la riproduzione degli atti oggetto di specifica censura posti a sostegno della domanda, in coerenza con i principi di questa Corte (Cass. n. 16900/2015, Sez. 5 -, Ordinanza n. 777 del 15/01/2019). In particolare a pag. 2 e seguenti del ricorso per cassazione è riportato il contenuto dell’avviso di accertamento e della sentenza della CTP, nonchè dello svolgimento del processo di merito.

3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono fondati.

3.1. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 27180 del 2019).

3.2. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

3.3. L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., primo dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249/17, cit.). E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

3.4. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di (OMISSIS), Cass. n. 19810 del 23/07/2019 (cfr. anche Cass. 22671/2019; Cass. n. 27180 del 2019), ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

Conclusivamente, la CTR, nel ritenere che l’avviso di accertamento fosse idoneamente motivato solo indicando genericamente la migliore qualità del contesto urbano limitandosi a evidenziare l’aumentata redditività degli immobili per la presenza della Città giudiziaria e delle emittenti televisive, è in contrasto con i principi sopra richiamati.

4. Il ricorso va conseguentemente accolto, e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori elementi di fatto la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese vanno compensate in ragione dell’assestarsi della giurisprudenza in epoca successiva alla proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

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