Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6686 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 19/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6686

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2015-2018 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL in persona del Curatore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TACITO 90, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRA PIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato

GAETANO TROIANI;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 5, presso lo studio

dell’avvocato ELENA VACCARI, rappresentata e difesa dagli avvocati

PAOLO POTOTSCHNIG, PAOLA RITA FIGLIODONI;

– controricorrente –

contro

IMMOBILIARE TRE EMME SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO MENEGHINI;

– controricorrente –

contro

BANCA MEDIOCREDITO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA SPA, in persona dei

Procuratori pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ALBERTO ZORZI, STEFANO DINDO;

– controricorrente –

BANCO B.P.M. S.P.A., in persona del Procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO ZORZI,

STEFANO DINDO;

– controricorrente –

contro

M.G., BILDING INIZIATIVE IMMOBILIARI SRL IN

LIQUIDAZIONE, G.B., A.F., CASSA RISPARMIO

BOLZANO SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2213/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/12/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO

ROSA MARIA.

La Corte:

Fatto

RILEVATO

che:

Il Fallimento (OMISSIS) srl agiva in giudizio nei confronti di ex amministratori della società ed altri per ottenere il risarcimento dei datti derivanti dalla illiceità delle operazioni commerciali poste in essere in danno della società ed integranti i reati di bancarotta semplice, bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta. A detto giudizio veniva riunito il procedimento promosso dal Fallimento nei confronti di Unicredit e Banco Popolare soc.coop. Veniva dichiarata dal Tribunale di Vicenza la propria incompetenza in favore del Tribunale di Venezia, D.Lgs. n. 168 del 2003 ex art. 3, sostituito dal D.Lgs. n. 1 del 2012, art. 2, comma 1, lett. d), ed il Fallimento veniva condannato alle spese nei confronti di tutti i convenuti costituiti.

Il Fallimento appellava detta pronuncia in punto spese, sostenendo la sussistenza dei presupposti per la compensazione e comunque contestava la quantificazione degli importi riconosciuti; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 12/10/2017, ha considerato fondato il secondo motivo, limitatamente al quantum della liquidazione operata in maniera superiore alle stesse note depositate dai convenuti M. e Bilding, costituitisi con unico difensore, e da Mediocredito, Cassa di Risparmio di Bolzano e Popolare Cooperativa.

Ricorre avverso detta pronuncia il Fallimento, facendo valere due motivi.

Hanno depositato controricorso Immobiliare Tre Emme srl in liquidazione, Banco BPM spa e Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia spa e Unicredit spa.

Hanno depositato memoria illustrativa il Fallimento, Immobiliare Tre Emme, Unicredit.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1) Col primo mezzo, il Fallimento denuncia il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in rapporto all’art. 118 disp. att. c.p.c. ed alla L. Fall., art. 24, agli artt. 25 e 111 Cost.; sostiene che la motivazione della decisione della Corte d’appello di rigettare la richiesta di compensazione delle spese è errata, data la prevalenza della competenza funzionale del Tribunale fallimentare L. Fall. ex art. 24, sulla speciale competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, come ritenuto nella pronuncia 25163/2017; che la Corte ha addossato al Curatore le conseguenze di una sua libera e legittima scelta, trascurando di considerare che lo stesso ha legittimazione sia in sede penale che civile, per l’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità, così violando il principio di cui all’art. 25 Cost.

Il Fallimento deduce che nella specie sussistono le gravi ed eccezionali ragioni per operare la compensazione delle spese di lite stante la novità, particolarità, complessità della questione trattata, e che sussistono i reati fallimentari valutabili incidentalmente.

2) Col secondo mezzo, il Fallimento denuncia error in procedendo e vizio di motivazione “inficiata dalla violazione di legge costituzionalmente rilevante…”, per non avere la sentenza impugnata riconosciuto adeguato peso al rilievo della parte sulla sussistenza di reati fallimentari e per essersi espressa con motivazione meramente apparente.

I due motivi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza, ed in quanto strettamente collegati, possono essere valutati unitariamente.

Va premesso che la Corte del merito ha respinto il motivo d’appello, inteso a far valere la sussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite, ex art. 92 c.p.c. nel testo ratione temporis applicabile a seguito della L. n. 69 del 2009, ritenendo non riscontrabili le gravi ed eccezionali ragioni nell’asserita incertezza sull’attrazione alla competenza delle sezioni specializzate delle cause connesse, che sarebbe stata invocabile ove fosse stata adita la Sezione specializzata, nè nella ravvisabilità di reati fallimentari incidentalmente valutabili; la Corte d’appello ha altresì osservato che nella specie si trattava di incompetenza per materia, rilevabile d’ufficio.

Ora, a fronte di detti argomentati rilievi, l’odierno ricorrente prospetta errores in iudicando ed in procedendo nonchè vizio di motivazione, contestando la sussistenza della competenza della Sezione specializzata in materia d’impresa, contestazione che nella specie è preclusa dalla pronuncia di incompetenza resa dal Tribunale e non impugnata con regolamento di competenza nè oggetto di regolamento richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c. (anche se ultroneo, non può non essere rilevato che, in ogni caso, la pronuncia citata 25163/2017 è attinente al caso, del tutto differente dalla fattispecie oggetto di causa, dell’esperimento dell’azione restitutoria ex art. 2467 c.c., comma 1), ribadendo che il Curatore ha legittimazione per esercitare sia l’azione civile che penale e che non è stato adeguatamente valutato il proprio rilievo relativo alla sussistenza di reati fallimentari, rilievi che non sono neppure congruenti con la specifica argomentazione addotta sul punto dalla sentenza impugnata.

Del tutto infondata è infine la doglianza relativa alla mera apparenza della motivazione, che, per quanto sopra detto, è stata adeguatamente sviluppata in relazione alle censure fatte valere dal Fallimento.

Conclusivamente, va respinto il ricorso; le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il Fallimento alle spese, liquidate in favore di ciascuno dei controricorrenti in Euro 1000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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