Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6686 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6686 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: NAPOLITANO LUCIO

SENTENZA

sul ricorso 10949-2010 proposto da:
COMUNE DT CINISELLO BALSAMO

pro tempore,

in persona del Sindaco

elettivamente domiciliato

in

ROMA VIA

MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell’avvocato
GIAMMARIA CAMICI, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato GIOVANNI AURELIO GUELI giusta

delega in calce;
– ricorrente contro
ZAFFARONI

ETTORE,

BERGO

LUCIA,

elettivamente

domiciliati in ROMA VIA PIEVE DI CADORE 30, presso lo
studio dell’avvocato VINCENZO

USSANI

D’ESCOBAR, che

Data pubblicazione: 06/04/2016

li rappresenta e difende con procura notarile del
Not. Dr. RICCARDO COCCHETTI ALMASIO in MILANO rep. n.
51″7U del 05/06/2015;

controricorrenti

avverso la sentenza n. 43/2009 della

COMM.TRIB.REG.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 24/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO
NAPOLITANO;

udito per il controricorrente l’Avvocato

LEONI

per

delega dell’Avvocato USSANI D’ESCOBAR che si riporta
agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

di MILANO, depositata il 17/03/2009;

R.G.N.
10949/10

Svolgimento del processo
Con sentenza n. 43/14/09, depositata il 17 marzo 2009, non notificata, la CTR
della Lombardia ha respinto l’appello del Comune di Cinisello Balsamo
avverso la sentenza di primo grado, con la quale la CTP di Milano aveva
annullato alcuni avvisi di accertamento in materia ICI notificati ai signori

La CTR motivava la propria decisione, affermando che gli immobili dei
contribuenti insistevano prevalentemente nel territorio di altro comune
limitrofo (Sesto San Giovanni), al quale l’imposta era stata regolarmente
pagata per tutti gli anni di riferimento e che i contribuenti stessi avevano
anche comunicato in data 28 giugno 1994 al Comune di Cinisello Balsamo la
propria intenzione di effettuare il pagamento nei termini suddetti.
Avverso detta pronuncia il Comune di Cinisello Balsamo ricorre per
cassazione in forza di due motivi.
I contribuenti resistono con controricorso e successiva comparsa di
costituzione e mezzo di nuovo difensore, che si è interamente riportato al
controricorso, a seguito del decesso del difensore originariamente costituito.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo il Comune ricorrente censura la sentenza impugnata
per “violazione e falsa applicazione di norme di diritto: art. 360, n. 3 c.p.c. in
relazione agli artt. 2 e 4 del D. Lgs. n. 504/1992”, assumendo l’erroneità della
decisione impugnata con riferimento alle norme che disciplinano il
presupposto impositivo dell’ICI, atteso che nella fattispecie in esame non si è
in presenza di un unico immobile, prevalentemente insistente nel territorio del
Comune di Cinisello Balsamo, ma di due distinte unità immobiliari
catastalmente distinte, la prima delle quali, appartamento con annesso box,

Ettore Zafferani e Lucia Bergio per le annualità dal 1999 al 2004.

sita interamente nel Comune di Cinisello Balsamo al Viale della Lucania,
rispettivamente p. 2 e p. Si, donde la legittimità dell’esercizio del potere
impositivo da parte del Comune di Cinisello Balsamo su dette unità
immobiliari, ciascuna dotata di propria rendita catastale.
2. Con il secondo motivo l’Ente impositore deduce “omessa e/o insufficiente

c.p.c.”, rilevando l’inadeguatezza del percorso logico — giuridico attraverso il

quale la sentenza impugnata ha affermato in fatto la sussistenza di un unico
immobile prevalentemente insistente nel territorio del Comune di Sesto San
Giovanni, ignorando a tal fine la visura catastale offerta dal Comune che
avrebbe avuto rilevanza decisiva ai fini della questione controversa, risultando
dalla documentazione prodotta dal Comune che proprio le due porzioni citate
dalla CTR, appartamento e box, ricadono interamente nel territorio di
Cinisello Balsamo.
3. Va premesso che al presente giudizio, avente ad oggetto ricorso per
cassazione notificato il 16 aprile 2010 avverso sentenza della CTR della
Lombardia depositata il 17 marzo 2009, risulta ancora applicabile ratione
temporis l’art. 366 bis c.p.c.

Ciò posto, l’illustrazione del primo motivo è conclusa dal seguente quesito di
diritto: «dica l’adita Corte di Cassazione se la disposizione in tema di ICI di
cui all’art. 4 D. Lgs. 504/1992 — secondo cui l’imposta è liquidata, accertata
e riscossa da ciascun Comune per gli immobili…, la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune stesso — debba
essere interpretata nel senso che l’imposta ICI in questione spetta in via
esclusiva al Comune sul cui territorio risulta insistere interamente un certo

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motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: art. 360 n. 5

immobile, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, dell’altro criterio
della “prevalenza” previsto nella stessa nonna».

3.1. 11 motivo deve essere ritenuto inammissibile per inidoneità del quesito di
diritto come formulato nei termini dinanzi trascritti.
Esso, infatti, traduce un mero interpello sulla corretta interpretazione di una

2658; Cass. civ. sez. 124 novembre 2011, n. 24850; Cass. civ. sez. V 7 marzo
2012, n. 3530) ed omette invece d’indicare gli elementi della fattispecie della
controversia come accertati dal giudice di merito, che, diversamente da
quanto prospettato dal Comune ricorrente, ha stabilito che gli immobili
insistono prevalentemente nel territorio del Comune di Sesto San Giovanni.
3.2. Quanto al secondo motivo, anch’esso non risulta formulato in ossequio al
disposto dell’art. 366 bis c.p.c. che richiede, con riferimento alla censura di
cui all’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. la formulazione del c.d. quesito di fatto
omologo a quello di diritto con la chiara indicazione del fatto controverso in
relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero
le ragioni per le quali la motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione (cfr., tra le altre, in relazione alla necessità del c.d. momento
funzionale di sintesi, Cass. civ. sez. unite 1° ottobre 2007, n. 20603; Cass. civ.
sez. V 8 marzo 2013, n. 5858; Cass. civ. sez. V 18 dicembre 2013, n. 28242)
essendosi limitato il Comune, in assenza della formulazione del c.d. quesito di
fatto (si veda specificamente Cass. civ. sez. V 18 novembre 2011, n. 24255)
alla sola indicazione, a corredo dell’epigrafe del motivo, del “posizionamento
di ciascuna delle due unità immobiliari di cui i resistenti sono proprietari, sul
territorio dell’uno e/o dell’altro dei due Comuni interessati, Cinisello

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norma di legge (cfr., tra le molte, Cass. civ. sez. unite ord. 5 febbraio 2008, n.

Balsamo e Sesto San Giovanni, ovvero, in ipotesi, sul territorio di entrambi
detti Comuni” quale ‘fatto e controverso e decisivo per il giudizio”.

4. Va dato atto altresì che i contribuenti hanno proposto col proprio
controricorso domanda, riferita all’art. 96 c.p.c. al risarcimento del danno per
lite temeraria da liquidarsi in via equitativa, assumendo che “i fatti evidenziati

palese la pretestuosità dell’azione intrapresa”.
Detta domanda è infondata, ciò tanto ove si dia seguito all’indirizzo
giurisprudenziale che reputa una simile domanda proponibile anche nel
giudizio di cassazione direttamente in base al paradigma della norma citata
(cfr. Cass. civ. sez. lav. 2007, n. 24645), quanto ove si ritenga di risolvere la
stessa in base al disposto del’art. 385 ultimo comma c.p.c. (aggiunto dal D.
Lgs. n. 40/2006 ed ancora applicabile, ratione temporis, al giudizio in esame,
nonostante la successiva abrogazione di cui alla L. n. 69/2009, ex art. 49).
Detta norma, infatti, secondo l’interpretazione più corretta, appartiene al
medesimo campo della responsabilità processuale aggravata di cui al citato
art. 96 c.p.c.
Non è dato, infatti, apprezzare, infatti, alcuna colpa grave alla base della
proposizione del ricorso per cassazione, potendo ravvisarsi il carattere
temerario della lite, presupposto della condanna al risarcimento dei danni,
unicamente nella consapevolezza dell’infondatezza della domanda e delle tesi
sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l’acquisizione di
detta consapevolezza; ciò che non è dato certamente riscontrare nella
fattispecie in esame, in cui il rigetto del ricorso per cassazione consegue
unicamente all’inammissibilità dei motivi di ricorso per ragioni di rito in
relazione al disposto del succitato art. 366 bis c.p.c..
4

e l’accanimento processuale ingiustificato del Comune ricorrente rendono

5. Infine, riguardo alla domanda con la quale i contribuenti hanno chiesto la
condanna di controparte alla rifusione delle spese “dei tre gradi di giudizio”,
pur sorvolandosi sull’improprietà lessicale, non essendo quello di cassazione
un giudizio a sé, essendo volto al controllo di legittimità della sentenza
impugnata, deve dichiararsi l’inammissibilità di detta domanda, non essendo

con il quale la CTR ha compensato tra le parti le spese del grado d’appello.
Quanto sopra, integra, pertanto, alla stregua dell’art. 92 2° comma c.p.c. nel
testo applicabile ratione temporis al giudizio pendente tra le parti dal 17
gennaio 2006, la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti anche
le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso del Comune di Cinisello Balsamo.
Rigetta la domanda dei controricorrenti di risarcimento danni da
responsabilità processuale aggravata.
Dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016
Il C nsigliere estensore

Il Presidente

stato proposto dai contribuenti ricorso incidentale avverso il capo di sentenza

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