Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 23/03/2011

Cassazione civile sez. III, 23/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 23/03/2011), n.6685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4337/2009 proposto da:

S.N. (OMISSIS), elettivamente considerato

domiciliato “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI

CASSAZIONE rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore

B.A.M.L., elettivamente domiciliato in

ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio dell’avvocato IZZO

Raffaele, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SURANO MARIA RITA, ELENA SAVASTA giusta delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3415/2007 della CORTE D’APPELLO di

MILANO, Sezione Seconda Civile, emessa il 28/11/2007, depositata

il 20/12/2007 R.G.N. 3525/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato DONELLA RESTA (per delega dell’Avv. IZZO RAFFAELE);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.N.M. convenne in giudizio innanzi al Pretore di Milano il Comune della stessa città chiedendone la condanna al rimborso delle spese e al risarcimento dei danni da lui subiti per effetto di due ingiunzioni di pagamento emesse nei suoi confronti per violazioni di norme del codice della strada, ingiunzioni impugnate e dichiarate nulle dal medesimo Pretore con sentenza del 7 maggio 1993.

Il giudice adito rigettò la domanda.

Interposto gravame, il Tribunale lo respinse.

La decisione di seconde cure venne tuttavia cassata dal Supremo Collegio con sentenza n. 7898 del 30 maggio 2002. Ritenne la Corte che il Tribunale di Milano, anzichè valutare l’eventuale sussistenza nel caso concreto dei requisiti configuranti un illecito, ex art. 2043 cod. civ., aveva erroneamente statuito che thema decidendum era il pagamento delle spese processuali relative al giudizio di opposizione all’ingiunzione.

Riassunta la causa, la Corte d’appello di Milano, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato l’appello.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione S.N. M. formulando due motivi.

Resiste con controricorso il Comune di Milano.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione dell’art. 2909 cod. civ., nonchè vizi motivazionali. Le critiche hanno ad oggetto la portata attribuita dal giudice di merito alla sentenza del Pretore di Milano n. 3817 del 1993, che aveva annullato le ingiunzioni di pagamento. Secondo l’esponente, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, tale pronuncia avrebbe positivamente accertato l’infondatezza delle contestate infrazioni.

1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta incongruità e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia. Deduce che le affermazioni del giudice di merito volte a sostenere la liceità del comportamento della polizia urbana, sulla base del rilievo che, all’epoca dei fatti, la sosta nello spazio ove era stata parcheggiata l’autovettura, era effettivamente vietata, ignorano il giudicato formatosi sull’affermazione, contenuta nella sentenza di annullamento delle contravvenzioni, secondo cui alla data della contestata violazione risultava in vigore l’ordinanza n. 31303 dell’11 giugno 1985, relativa a zona diversa da quella in cui l’auto dell’attore era parcheggiata.

2. Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, sono infondate per le ragioni che seguono.

Nel motivare il suo convincimento il giudice di merito ha osservato che la positiva valutazione della responsabilità extracontrattuale della P.A. per esercizio illegittimo della funzione pubblica, presuppone la verifica, in concreto, del requisito soggettivo del dolo o della colpa, richiesto, quale elemento costitutivo dell’illecito aquiliano dall’art. 2043 cod. civ., segnatamente precisando che il relativo accertamento non può essere automaticamente correlato alla dichiarata illegittimità del provvedimento amministrativo. In tale prospettiva, rilevato che il procedimento di opposizione alla ingiunzione si era svolto nella contumacia dell’Ente territoriale ed era approdato a un esito positivo solo per la mancanza in atti dell’ordinanza comunale in data 14 dicembre 1990, n. 36226, vigente all’epoca delle contestate infrazioni – ordinanza che effettivamente sanciva il divieto di sosta, salvo che per i veicoli della Polizia di Stato – ha rilevato l’insussistenza di elementi per potere affermare l’illiceità del comportamento dei Vigili Urbani. Ha aggiunto che l’attestazione contenuta nei verbali da questi redatti – secondo cui l’autovettura dello S. si trovava nello spazio riservato alla Polizia in luogo in cui erano esposti i cartelli indicatori del divieto – faceva piena prova fino a querela di falso e non poteva, pertanto, ritenersi smentita dagli esiti dell’istruttoria espletata al riguardo.

3. Rileva il collegio che, contrariamente all’assunto dell’impugnante, gli schemi dogmatici applicati dalla Corte d’appello nella formazione del suo convincimento sono logicamente e giuridicamente corretti.

Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, dal quale non v’è ragione di discostarsi, che l’affermazione della responsabilità della P.A., ai sensi dell’articolo 2043 cod. civ., presuppone il verificarsi di un evento dannoso eziologicamente connesso a un comportamento caratterizzato da dolo o da colpa. In tale prospettiva la mera illegittimità di un atto amministrativo, ancorchè accertato con sentenza passata in giudicato, non connota automaticamente in termini di illiceità la condotta dell’Amministrazione, occorrendo pur sempre la verifica della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano (confr. Cass. civ. 8 marzo 2010, n. 5561; Cass. civ. 4 luglio 2006, n. 591267).

Tale approccio consente di liquidare come del tutto inconsistente la dedotta violazione del giudicato esterno pretesamente nascente dalla pronuncia del Pretore di annullamento delle contestate infrazioni, assunto intorno al quale ruotano i due motivi di ricorso.

E’ sufficiente all’uopo rilevare che il vincolo del giudicato opera nelle ipotesi – e solo nelle ipotesi – in cui due giudizi, oltre a intercorrere tra le medesime parti, si riferiscano, altresì, al medesimo rapporto giuridico, di talchè uno di essi costituisca la indispensabile premessa logica per la statuizione relativa all’altro (confr. Cass. civ., 20 gennaio 2010, n. 857).

Sennonchè quel che difetta, nella fattispecie, è proprio l’identità del rapporto sottoposto alla cognizione del giudice dell’infrazione, e del giudice della responsabilità aquiliana, discutendosi, nell’un caso, della ricorrenza dei presupposti per l’annullamento di sanzioni amministrative correlate a pretese violazioni del Codice della Strada, e nell’altro di un damnum iniura datum e cioè di una condotta dolosa o colposa di agenti della pubblica amministrazione, causativa di un danno ingiusto di cui la stessa deve rispondere. Ed è a dir poco ovvio che l’apprezzamento della legittimità della contestata infrazione obbedisce a criteri deduttivi e probatori che nulla hanno a che vedere con le più complesse verifiche da espletarsi nel giudizio di responsabilità. In tale prospettiva l’accertamento della effettiva sussistenza delle violazioni a suo tempo addebitate all’automobilista costituisce passaggio obbligato nell’indagine sulla effettiva sussistenza dei lamentati danni, non meno che di quella sull’elemento psicologico dell’illecito.

Ne deriva che correttamente: il giudice di merito ha rivalutato l’intera vicenda, approdando alla convinzione, congruamente motivata, della infondatezza della domanda attrice.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere integralmente rigettate.

Il ricorrente rifonderà alla controparte le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 200,00 per spese), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2011

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