Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 15/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. trib., 15/03/2017, (ud. 09/01/2017, dep.15/03/2017),  n. 6685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 10861/2013 R.G. proposto da:

ROMANTIL srl, rappresentata e difesa dall’avv. Gaetana Naro, con

domicilio eletto in Bagheria (PA) presso lo studio dell’avv. Fabio

Lo Verso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Sicilia depositata il 16 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 gennaio 2017

dal Consigliere Giuseppe Tedesco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale Del Core Sergio, che ha concluso chiedendo

l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Romantin s.r.l. ha impugnato, avanti alla Commissione tributaria provinciale di Palermo la cartella di pagamento per il pagamento di un debito Iva, oltre le relative sanzioni. A sostegno del ricorso dedusse che, a seguito della preventiva comunicazione dell’Agenzia dell’Entrate, aveva tramite mail, chiesto un appuntamento per discutere e concordare eventuali modalità di diminuzione o rateazione della pretesa, ma l’Agenzia delle Entrare non diede riscontro a tale richiesta. Fu quindi notificata la cartella con irrogazione delle relative sanzioni, cartella che risultava illegittima sotto diversi profili: in primo luogo per difetto di motivazione, perchè in essa cartella era indicato un numero di comunicazione diverso da quello della comunicazione inviata alla contribuente; in secondo luogo perchè non fu dato seguito alla richiesta che il contribuente aveva rivolto all’Agenzia delle entrate a mezzo del proprio legale con mail: così facendo l’Amministrazione finanziaria era incorsa nella violazione delle norme dello c.d. “Statuto del contribuente”, laddove queste impongono all’ufficio fiscale di comportarsi secondo buona fede; in terzo luogo perchè il credito oggetto della cartella avrebbe dovuto essere compensato con i crediti della contribuente verso la pubblica amministrazione, documentati dalle fatture versate in atti.

La Commissione tributaria provinciale ritenne fondata la censura sulla violazione del dovere di buona fede da parte dell’ufficio, ripristinando il debito originario, senza applicazione di sanzioni.

Sull’appello dell’Agenzia delle Entrate la sentenza fu riformata dalla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sulla base del rilievo che la comunicazione dell’avviso bonario non fosse nel caso in esame necessaria, trattandosi di omesso versamento dell’Iva dichiarata dalla stessa contribuente.

Contro la sentenza la contribuente propone ricorso per cassazione, che affida a cinque motivi, cui l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. Quanto al primo perchè la norma che ha ridotto il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. da un anno a sei mesi si applica, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58 “ai giudizi instaurati successivamente” al 4 luglio 2009, data della entrata in vigore della norma di modifica dell’art. 327 cit..

La ricorrente lamenta la tardività dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate sulla base della norma come modificata, ma la deduce sulla base della data di deposito della sentenza di primo grado, mentre la censura andava articolata in relazione alla data del deposito del ricorso.

Tale essenziale indicazione è stata invece omessa, incorrendo quindi il motivo in una palese carenza di completezza, che ne determina appunto l’inammissibilità.

Quanto al secondo motivo, esso è inammissibile perchè la ricorrente, pur denunciando che in appello l’Agenzia dell’Entrate ha proposto domande ed eccezioni nuove, non proposte in primo grado, ma non ha poi fatto emergere tale supposto novità mediante il doveroso confronto fra ciò che fu dedotto dinanzi al primo giudice e quanto dedotto in appello. Si assume che in appello la Agenzia si era limitata a richiedere il rigetto del ricorso del contribuente, ma è chiaro che l’indicazione non soddisfa il requisito dell’autosufficienza, perchè tale generica richiesta può scaturire dalla più varie argomentazione, comprese quelle di cui la ricorrente deduce la novità.

Il terzo motivo non pone in discussione che, nella specie, l’iscrizione a ruolo non dovesse essere preceduto dalla comunicazione dell’avviso bonario, ma è inteso a sostenere che, una volta che l’Agenzia dell’Entrate tale avviso aveva comunque inviato, doveva dar seguito alla richiesta del contribuente di avere un contatto con l’Ufficio. Non avendolo fatto è incorsa in una palese violazione del dovere di buona fede cui debbono essere invece improntati i rapporti del Fisco con il contribuente. Tale violazione renderebbe illegittima l’applicazione delle sanzioni.

Il motivo è infondato. La legittimità della diretta iscrizione a ruolo, e di riflesso le condizioni di applicabilità delle sanzioni, discendono dalle caratteristiche oggettive del controllo, così come precisate, in relazione all’Iva, nel D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis. Se queste caratteristiche ricorrono, nessuna norma o principio giustifica che le facoltà che ne discendono in favore dell’Amministrazione finanziaria rimangano attenuate o circoscritte in un margine più ristretto solo perchè l’avviso bonario, benchè non dovuto, sia stata inviato ugualmente; e correlativamente nessuna norma o principio giustifica che il contribuente possa, per ciò solo, aspirare al trattamento dovuto per il caso in cui l’avviso sia invece necessario. E’ proprio questa invece la tesi sottesa al motivo ora in esame, nel quale sono richiamate norme e principi, come la L. n. 212 del 2000, art. 12 (“Statuto del contribuente”), che non hanno alcuna attinenza nel caso in esame.

Il quarto motivo è inammissibile: è stato chiarito da questa Suprema corte che nell’ipotesi in cui il ricorrente censuri la sentenza di una commissione tributaria sotto il profilo della congruità della motivazione di un avviso di accertamento, che non è atto processuale ma amministrativo (Cass. 3 dicembre 2001, n. 15234), è necessario, a pena di inammissibilità, che il ricorso riporti testualmente i passi della motivazione di detto avviso che si assumono erroneamente interpretati o pretermessi dal giudice di merito, al fine di consentire alla Corte di cassazione di esprimere il suo giudizio in proposito esclusivamente in base al ricorso medesimo (Cass. 13 febbraio 2014, n. 3289). Mutatis mutandis le considerazioni che precedono sono del tutto pertinente anche al caso, quale quello in esame, in cui il problema della motivazione è sollevato con riferimento a una cartella di pagamento.

E’ inammissibile anche il quinto motivo, con il quale la sentenza della Commissione tributaria regionale è censurata per non avere accolto l’appello incidentale della contribuente, con il quale si sostenne che la cartella di pagamento fu emessa sulla base di una norma abrogata. Come appena rilevato con riferimento al precedente motivo, pure in questo caso il rispetto del requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione imponeva alla ricorrente di trascrivere testualmente i passi della motivazione della cartella oggetto della censura.

E’ infine palesemente inammissibile la doglianza sollevata dalla contribuente nell’ambito del motivo in esame relativamente alla condanna al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio statuita dalla Commissione tributaria regionale. La censura infatti, diversa da quella oggetto del motivo, richiedeva la deduzione di un apposito motivo di ricorso per cassazione.

PQM

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA