Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 10/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 10/03/2021, (ud. 27/01/2021, dep. 10/03/2021), n.6685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30036-2019 proposto da:

G.G., G.N., G.J., G.C.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 7, presso lo

studio dell’avvocato PIETRO LODOLI, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato LORENZO LODOLI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1190/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 01/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

G.C., G.G., G.N. e G.J., ciascuno per la propria quota di comproprietà, ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lazio n. 1190/2019 depositata il 01.03.2019, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento catastale per nuova determinazione di classamento e rettifica, L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 335, relativo a tredici unità immobiliari site in (OMISSIS) – Sub da (OMISSIS), aveva rigettato l’appello dei contribuenti, statuendo la legittimità dell’operato dell’Agenzia, che ha attribuito alle stesse nuova rendita (quattro immobili commerciali e nove unità immobiliari da A/4 ad A/2).

Secondo la CTR l’atto impugnato risulta correttamente motivato, in quanto l’Ufficio aveva indicato nell’avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione in base al disposto dello statuto del contribuente, art. 7, adottando un provvedimento di riclassamento delle unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona in cui gli immobili sono situati, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale in tale microzona rispetto all’analogo rapporto nell’insieme delle microzone comunali.

L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della

sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, nonchè dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3, della L. n. 212 del 2000, art. 7, nonchè della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, art. 6, comma 3, e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, art. 41, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

4. Con il quarto motivo si deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, e del D.P.R. n. 138 del 1998, art. 2, comma 1, e art. 8, e del D.L. n. 70 del 1988, art. 11, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

5. Il primo motivo è infondato contendo la sentenza una sufficiente ricostruzione dei fatti di causa.

Va richiamato il principio (v. dal ultimo Cass. n. 29721 del 15/11/2019) secondo cui in tema di contenuto della sentenza, la concisione della motivazione non può prescindere dall’esistenza di una pur succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione impugnata, la cui assenza configura motivo di nullità della sentenza quando non sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronuncia giudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione.

E’ stato altresì affermato (Cass. n. 9745 del 2017) che in forza del generale rinvio materiale alle norme del c.p.c. compatibili contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al rito tributario, così come disciplinato dal citato decreto, il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e art. 118 disp. att. c.p.c. (come novellati entrambi dalla L. n. 69 del 2009), secondo il quale la mancata esposizione dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione delle ragioni giuridiche della decisione, determinano la nullità della sentenza soltanto ove rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo.

Nella fattispecie non sussiste il dedotto vizio, posto che la CTR, premesso il fatto, ha enunciato correttamente il principio di diritto con motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi della sentenza impugnata, avendo il giudice indicato gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, rendendo, in tal modo, possibile il controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica in sede di impugnazione (Cass., Sez. VI-V, 7/04/2017, n. 9105, Cass. n. 29721 del 15/11/2019).

2. Il secondo, terzo e quarto motivo sono fondati, non avendo la CTR indicato in quali termini il mutato assetto dei valori medi di mercato e catastale (recte del loro rapporto), nel contesto delle microzone comunali previamente individuate, abbia avuto una ricaduta sul singolo immobile (sulla sua classe e rendita catastale), “così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare” (Corte Cost. n. 249/2017).

2.1 Costituisce principio consolidato da questa Corte quello secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019).

2.2 Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta pertanto ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

2.3 Questa Corte ha affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019). Pertanto, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento in termini sintetici e quindi generici al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare. (Cass. n. 22671/2019; Cass. n. 23051/2019)

2.4 E va rimarcato come la stessa Corte Costituzionale, – nel rilevare che i criteri di determinazione delle tariffe di estimo e delle rendite catastali, che non costituiscono “atti di imposizione tributaria”, debbono ispirarsi a principi di ragionevolezza, potendosi altrimenti integrare “le premesse per l’incostituzionalità delle singole imposte che su di essi si fondino” (così Corte Cost. n. 249/2017; v., altresì, Corte Cost., 24 giugno 1994, n. 263), – abbia inteso richiamare al rispetto dell’obbligo di motivazione che, quanto agli “elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare”, “proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento” (Corte Cost. n. 249/2017, cit.).

2.5 In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivota a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare – sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335.

L’avviso di accertamento per rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, non può ritenersi congruamente motivato ove faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l’immobile rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. n. 1543/2020).

2.6 Così fissati i principi, non può dirsi che la CTR abbia fatto buon governo degli stessi in quanto non è stato assolto, nell’avviso di accertamento in questione, l’obbligo motivazionale, di cui sopra si è detto.

3. La sentenza va conseguentemente cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo dei contribuenti. Le spese vanno compensate in ragione del recente assestarsi della giurisprudenza applicata alla fattispecie.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario dei contribuenti. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA