Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 09/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 09/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 09/03/2020), n.6685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 32628-2019 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso da se stesso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS);

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 20939/2019 della CORTE SUPRENL-1 DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 16/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

C.R. propone ricorso per correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 20939/2019, depositata il 8 agosto 2019, con cui questa Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di B.G., e avverso la sentenza della CTR della Sicilia, depositata il 25 gennaio 2012, ha condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 6.000,00, oltre spese forfetarie e accessori. Rileva il ricorrente che nella qualità dio difensore del contribuente aveva formulato istanza di distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c. inoltrata con avviso di ricevimento il 26.9.2018; risulta pertanto palese l’errore materiale in cui era incorsa la Corte, omettendo di distrarre le spese in favore del predetto difensore.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

che:

preso atto della richiesta di distrazione delle spese del giudizio, cui la Corte, nella ordinanza impugnata, non ha tenuto conto; osservato che in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma (cfr. Cass. Sez. U., 07/07/2010, n. 16037; Cass., 10/01/2011, n. 293; Cass., 11/04/2014, n. 8578; Cass., 24/02/2016, n. 3566); la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2, – che ad essa si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. n. 12437 del 2017).

Non essendosi la CTR pronunciata sull’istanza di distrazione delle spese processuali, va dunque corretto sul punto il dispositivo della sentenza disponendo in conformità della richiesta formulata dal ricorrente.

In conclusione, il ricorso va accolto, disponendo che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20939 del 2019, depositata il 8 agosto 2019, sia corretto aggiungendo, dopo le parole “spese forfetarie e accessori”, le parole “da distrarsi a favore dell’Avv. C.R. che si dichiara antistatario”.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

Dispone che il dispositivo dell’ordinanza di questa Corte n. 20939 del 2019, depositata il 8 agosto 2019 sia corretto aggiungendo, dopo le parole “spese forfetarie e accessori”, le parole “da distrarsi a favore dell’Avv. C.R. che si dichiara antistatario”.

Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2020

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