Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 06/04/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 6685 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: SOLAINI LUCA

SENTENZA
sul ricorso 8706-2011 proposto da:
CONTARDI MARCO, CONTARDI GUGLIELMO nq di unici eredi

legittimi di CONTARDI LUIGI, GALLO ROSA, CONTARDI
FALtju LDeAknú in proprio nq dL proculdLule

dena

sorella FLAVIA CONTARDI FALCO, CONTARDI GENNARO in
proprio, CONTARDI
2016
657

FAUSTA, CONTARDI LUCIO, CONTARDI

ANNA, CONTARDI GABRIELLA, MARINELLI MARINA,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. CARONCINI 6,
presso lo studio dell’avvocato GENNARO CONTARDI, che
li rappresenta e difende giusta delega a margine;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 06/04/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI NAPOLI l in persona

0

q
del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

NAPOLI, depositata il 14/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/02/2016 dal Consigliere Dott. LUCA
SOLAINI;
udito per i ricorrenti l’Avvocato CONTARDI GENNARO che
ha chiesto l’accoglimento;
udito per il resistente l’Avvocato MARCHINI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 91/2010 della COMM.TRIB.REG. di

R.G. 8076/11(3ss

1/4c-..1.4)

La controversia riguarda l’impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione, con il quale
l’ufficio determinava la maggiore imposta di Registro dovuta, per il trasferimento di una serie di
immobili a seguito di compravendita per atto di notaio (il valore dichiarato era E 1.929.454,00,
quello accertato dall’ufficio £ 2.730.752,00). I ricorrenti hanno dedotto, a supporto del valore
dichiarato che i terreni ceduti erano condotti in affitto da vari soggetti, tutti coltivatori diretti, e la
sussistenza di affittuari, comportava una inevitabile riduzione del valore dei terreni di oltre il 30%,
oltre al fatto che vi era stata una vendita in blocco riguardante una notevole estensione, circostanza
che comportava, anch’essa una proporzionale riduzione del presso ricavato. Nel costituirsi,
l’Agenzia depositava copia di atti di compravendita dell’ultimo triennio e chiedeva il rigetto del
ricorso.
La ctp accoglieva parzialmente il ricorso, riducendo del trenta per cento il maggior valore accertato
compensando le spese.
L’ufficio ha interposto appello, rilevando il vizio di ultra petizione, in quanto riducendo del 30% il
valore accertato, la ctp aveva ridotto il valore determinato al di sotto di quello dichiarato. Mentre i
contribuenti hanno resistito in giudizio, spiegando appello incidentale.
La CTR rigettava sia l’appello principale che quello incidentale, interpretando la portata letterale
del dispositivo dei giudici di prime cure (alla luce della motivazione), nel senso che doveva leggersi
e intendersi come la riduzione del 30% del maggiore valore accertato (e non del valore accertato) e,
pertanto, il valore definitivamente determinato doveva considerarsi ridotto da E 2.730.752,00 ad e
2.490.363,60 (rispetto al valore dichiarato dalle parti di E 1.929.454,00).
I contribuenti hanno proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione, sulla base di un unico
motivo di ricorso, mentre l’ufficio non ha spiegato difese scritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano il vizio d’insufficiente e contraddittoria
motivazione, su un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 comma 1, n. 5 c.p.c., in
quanto la sentenza di primo grado andava interpretata nel senso, che la riduzione del trenta per
cento dell’avviso di liquidazione, fosse da conteggiarsi sul complessivo valore accertato e non sul
maggior valore accertato, dato dalla differenza tra il valore accertato e quello dichiarato.
Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.
Innanzitutto, difetta di autosufficienza, in quanto non è stata riportata nel ricorso, né allegata allo
stesso, né indicato la collocazione toponomastica nel fascicolo di merito, ex art. 366 comma primo
n. 6 c.p.c., della sentenza della Commissione provinciale, il cui dispositivo è stato oggetto della
decisione dei giudici d’appello, che si censura nella presente sede, di talché questa Corte non è
messa in grado, di valutare pienamente l’effettiva portata della censura. In secondo luogo, nel vizio
denunciato ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 5 c.p.c., manca l’individuazione del fatto decisivo
e determinante inteso in senso storico-naturalistico (non assimilabile a mere questioni o
1

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

argomentazioni, v. Cass. n. 21152/14), la cui valutazione omessa e/o contraddittoria e/o
insufficiente, per la sua efficacia causale, sarebbe stato in grado di sovvertire l’esito della decisione;
in effetti, ad avviso di questa Corte, fondato è il convincimento che la parte ricorrente miri a una
nuova valutazione del merito del giudizio (o, comunque, a una nuova interpretazione della portata
di una sentenza, già valutata dal giudice d’appello), finalità non consentita nella presente sede di
legittimità.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come in dispositivo

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna i ricorrenti a pagare le spese di lite del presente giudizio, in favore dell’Agenzia delle
Entrate, in persona del Direttore in carica, che liquida in E 3.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio del 23 febbraio 2016.

P.Q.M.

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