Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6685 del 01/03/2022

Cassazione civile sez. VI, 01/03/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 01/03/2022), n.6685

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1430-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.L.A. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1428/3/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELL’EMILIA ROMAGNA, depositata il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI

ROBERTO GIOVANNI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti della S.L.A. s.r.l. (che si è costituita con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna indicata in epigrafe, con la quale – in controversia concernente l’avviso di accertamento notificato per la ripresa a tassazione di IRES, IVA e IRAP per l’anno 2004 – è stato rigettato l’appello contro la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contribuente, ritenendo che l’Ufficio fosse decaduto dal potere accertativo e non trovando applicazione il raddoppio dei termini in relazione all’epoca dell’accertamento, avvenuto quando era ormai scaduto l’originario termine ordinario di decadenza;

Rilevato che la società intimata si è costituita con controricorso, eccependo, eventualmente anche in forma di ricorso incidentale condizionato, il giudicato interno formatosi in relazione all’accertamento definitivo oggetto di altro procedimento avente il medesimo contenuto di quello in esame;

Rilevato che la controricorrente ha depositato memoria;

Rilevato che questa Corte ha disposto dapprima il rinvio del procedimento in relazione alla richiesta del ricorrente formulata ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 (Cass. n. 13217/2018);

Rilevato che, con istanza di trattazione depositata il 22.12.2020 la parte contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 6, essendo intervenuto il pagamento della prima rata, documentato dalla medesima parte.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2022

 

 

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